Dokument-Nr. 16455
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 18. Dezember 1926

Regest
Pacelli antwortet auf Gasparris Anfrage anlässlich der Unstimmigkeiten zwischen der bayerischen Regierung und dem Würzburger Bischof Ehrenfried über die Berufung des Historikers Max Buchner an die Würzburger Universität. Der Nuntius erklärt zu der ihm weitergeleiteten Denkschrift aus dem bayerischen Kultusministerium, dass diese die verschiedenen Redaktionsschritte zu Artikel 4 § 2 des Bayernkonkordats erinnert. Er führt weiter aus, dass die endgültige Redaktion des Artikels von der Bayerischen Volkspartei verantwortet wurde, und dass der Heilige Stuhl dieser erst zustimmte, als weiterer Widerstand den Konkordatsabschluss als solchen gefährdet hätte. Pacellis Ansicht nach erinnert sich Ehrenfried, der den Artikel nun kritisiert, nicht mehr an die Angriffe, die von der Presse, aus Universitätskreisen und im Landtag selbst gegen diese modifizierte Fassung des Artikels erhoben wurden. Angesichts dieser Stimmung wurde die Auslegung des in Rede stehenden Artikels, die vorsieht, die Meinung des Diözesanbischofs vor der Besetzung der in Artikel 4 § 2 genannten Professuren einzuholen, auf Wunsch der Regierung in einer geheimen Note festgehalten, weshalb diese bisher unbekannt war.
Für den Nuntius garantiert der vorgenannte Paragraph dem Heiligen Stuhl die Besetzung mit Professoren, die aus katholischer und kirchlicher Sicht nicht beanstandet werden, was durch die Einholung der Meinung des Ortsbischofs nochmals untermauert wird. Pacelli gibt zu, dass die Regierung nicht verpflichtet ist, der Einschätzung des Ortsbischofs zu folgen. Zugleich weist er jedoch Ehrenfrieds Kritik zurück, wonach die Beurteilung vom kirchlichen und katholischen Standpunkt aus letztlich dem Staat überlassen worden sei. Denn der Ortsbischof kann, falls sein negatives Urteil von der Regierung nicht gehört wird, beim Heiligen Stuhl Beschwerde einlegen. Außerdem würde die Regierung bei einer Besetzung im Alleingang eine Verletzung des Konkordats riskieren. Pacelli resümiert, dass solche Fälle von Unstimmigkeiten zwischen der Regierung und dem Ortsbischof an den Heiligen Stuhl übergeben werden sollen, der die Position des Ortsbischofs angemessen vertreten wird. Die Befürchtung, es sollen Konflikte vermieden und so wenig Ausnahmen wie möglich gemacht werden, weist der Nuntius als unbegründet zurück. Auch ruft er die Nichterfüllung der Bestimmung des Bayernkonkordats von 1817 in Erinnerung, wonach der Staat die Seminare zur Klerikerausbildung finanzieren sollte. Er erläutert, dass er sich deshalb bei den Konkordatsverhandlungen für die Aufnahme der Bestimmung einsetzte, wonach es an den Universitäten zumindest einen Professor für Philosophie und Geschichte geben soll, dessen Lehre für die Klerikerausbildung geeignet ist. Von daher würde die Regierung bei einem unilateralen Vorgehen Pacellis Ansicht nach das Konkordat verletzen.
Schließlich kommt der Nuntius auf Professor Buchner zu sprechen, den selbst der Würzburger Bischof als praktizierenden, guten Katholiken bezeichnet. Pacelli fügt hinzu, dass Buchner bei dem verstorbenen, vom Papst geschätzten Münchener Philosophieprofessor Grauert in Ansehen stand und dass er sich als Mitglied der Deutschnationalen Volkspartei in Bayern im Landtag für den Abschluss des Konkordats einsetzte. Zugleich betont der Nuntius, die vom Würzburger Bischof an Buchner geäußerte Kritik nicht in Zweifel ziehen oder Buchners Mitverantwortung für die in den "Historisch-politischen Blättern für das katholische Deutschland" erschienenen Artikel verneinen zu wollen, wenngleich er diese durch den Hinweis relativiert, dass es sich bei diesen um Veröffentlichungen anderer handelte.
Zum Schluss macht Pacelli hinsichtlich des Streitfalls Buchner drei Vorschläge: Er hält eine Zurücknahme der Ernennung für schwierig, zumal diese öffentliche Proteste der Deutschnationalen Volkspartei auslösen könnte. Daher empfiehlt er eine Überwachung der Lehrtätigkeit durch den Würzburger Bischof, der, falls er Lehrbeanstandungen findet, bei der bayerischen Regierung Beschwerde einlegen soll. Des Weiteren schlägt er vor, den Würzburger Bischof und den Münchener Erzbischof Kardinal Faulhaber über den wahren Sinn des Konkordatsartikels 4 § 2 zu instruieren und ihnen Verhaltensanweisungen für die dort thematisierten Professorenberufungen zu geben. Ferner soll bei der bayerischen Regierung Beschwerde dagegen eingelegt werden, dass diese die Ernennung trotz der Vorbehalte des Würzburger Bischofs unilateral vornahm. Zudem soll die authentische Interpretation des Konkordatsartikels fixiert werden.
Betreff
Sull'interpretazione dell'art. 4 § 2 del Concordato colla Baviera – Nomina del Dr Buchner a professore di storia nella Università di Würzburg
Insieme ai relativi Allegati, che qui acclusi compio il dovere di ritornare all'E.V.R., mi è pervenuto il venerato Dispaccio N. 2850/26 in data del 5 corrente.
Nel Memorandum del Ministero di Stato bavarese per l'Istruzione ed il Culto in data del 23 Maggio 1926 sono ricordati i successivi mutamenti di redazione, cui fu sottoposto l'art. 4 § 2 del Concordato. Nella redazione proposta dalla S. Sede col progetto del Settembre 1922 era dato un valore decisivo al giudizio del Vescovo circa la nomina dei professori di filosofia e di storia nelle Università di Monaco e di Würzburg. Nelle conferenze del Gennaio 1923, alle quali partecipò l'umile sottoscritto, detto paragrafo, come in generale tutti quelli concernenti la formazio-
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zione [sic] del clero, fu argomento di vivi e talvolta quasi aspri dibattiti, i quali condussero ad una redazione in forma negativa ("contro il quale dal Vescovo diocesano non venga sollevata alcuna obbiezione..."), che fu poi di nuovo per insistenza del Governo cambiata nell'attuale. La Commissione governativa di Ministri (Dr von Knilling, Presidente del Consiglio, Dr Matt, Ministro del Culto e Dr Krausneck, Ministro delle Finanze) e di deputati (Presidente Speck, Sig. Held, attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, e Canonico Wohlmuth, ora Preposto della Cattedrale di Eichstätt e Protonotario Apostolico) era composta unicamente di membri del partito popolare bavarese. Non già, quindi, alla S. Sede, la Quale difese, finché fu possibile, la primitiva redazione, ma esclusivamente ai dirigenti di questo partito, che il Revmo Vescovo di Würzburg (Prelato, del resto, assai degno e zelante) qualifica come "il partito proprio cattolico della Baviera", Mons. Ehrenfried deve attribui-
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re la presente formula del citato paragrafo, contro cui egli rivolge la sue critiche. Occorre d'altronde riconoscere che il motivo, addotto allora dal Governo e che determinò la condiscendenza della S. Sede, – vale a dire l'opposizione forse insuperabile, che si sarebbe altrimenti incontrata nel Landtag, con pericolo di far naufragare l'intiero Concordato –, era realmente fondata, come poi dimostrarono i fatti. Il prelodato Vescovo sembra di non aver più totalmente presenti i fierissimi attacchi, di cui quel paragrafo, pur così modificato, venne fatto oggetto da parte della stampa, dei circoli universitari e del Parlamento. Il Governo, non la S. Sede, per considerazioni del resto ragionevoli di prudenza e di tattica, domandò che la dichiarazione circa la richiesta del parere del Vescovo (come pure altri punti delicati) fosse consegnata in una Nota segreta, aggiunta al Concordato; è naturale quindi che essa, in quanto tale, non sia stata sino ad ora conosciuta.
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Per venire ora alla interpretazione del paragrafo in questione, sembrami evidente che esso dà alla S. Sede un diritto incontestabile a che i suddetti professori siano tali, che nulla possa eccepirsi contro di essi dal punto di vista cattolico ed ecclesiastico. La dichiarazione della summenzionata Nota segreta, che cioè nei casi indicati il Governo richiederebbe il parere del Vescovo competente, nulla toglie a quel diritto, ma piuttosto aggiunge una nuova assicurazione e garanzia, la quale è al tempo stesso un atto di doveroso riguardo verso l'Ordinario. È vero che, trattandosi di parere, – che il Vescovo non è per sé tenuto a motivare –, il Governo non è, assolutamente parlando, obbligato a seguirlo; il giudizio dell'Ordinario non è quindi più così decisivo, come lo sarebbe stato secondo il progetto della S. Sede; ma da ciò non ne segue in alcun modo, come sembra di credere Mons. Ehrenfried, che "la decisione definitiva intorno al punto di vista cattolico ed ecclesiastico starà nelle mani dello Stato, che si fa giudice", o che "il Vescovo sarà rimesso intieramente all'arbitrio del Ministero". Qualora, infatti, il Governo non acceda all'avviso sfavorevole del Vescovo, questo può – ed anzi se i motivi della sua
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opposizione sono gravi, deve – ricorrere alla S. Sede; dal canto suo il Governo stesso, trattandosi di un parere negativo autorevole e qualificato in virtù anche della più volte ricordata dichiarazione, non può procedere senz'altro ed unilateralmente alla nomina del professore, giacché con ciò correrebbe per lo meno un serio pericolo di violare la disposizione del paragrafo in discorso, la quale esige, come si è visto, che contro il professore nulla possa eccepirsi dal punto di vista cattolico ed ecclesiastico.(1) La cosa dovrà quindi essere trattata d'accordo colla S. Sede, la Quale senza dubbio terrà nel debito conto le osservazioni dell'Ordinario e ne tutelerà la dignità ed il prestigio. È poi superfluo di notare come in tutto il procedimento così il Vescovo, come la S. Sede, hanno il diritto a che venga mantenuto il segreto. D'altra parte,
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i Revmi Vescovi della Baviera sono troppo degni di venerazione e di stima, e troppo compresi della responsabilità del loro ufficio, per supporre che possano in qualsiasi ipotesi "assentire al più presto per evitare degli impicci, o restringere il caso delle eccezioni al minimo, con nocumento della Chiesa".
Non sarà forse infine superfluo di aggiungere un'altra osservazione, che ha valore soprattutto per il professore di filosofia. Secondo l'antico Concordato del 1817 lo Stato, come è noto, sarebbe stato tenuto a dotare i Seminari diocesani con i relativi corsi filosofici e teologici.(1) Il Governo però non adempì questo suo impegno concordatario, ma obbligò i giovani chierici a frequentare le Università od i Licei dello Stato (fatta eccezione per la diocesi di Eichstätt). Ora, siccome la formazione ecclesiastica richiede essenzialmente anche lo studio della filosofia, così l'umile scrivente cercò di ottenere l'introduzione nel nuovo Concordato di una disposizione, in virtù della quale nelle anzidette Università vi dovesse essere almeno un professore di filosofia (e di storia) di sicura dottrina, le cui lezioni potessero servire per la istruzione degli aspiranti allo stato ecclesiastico e come preparazione allo studio della sacra teologia. Da ciò apparisce, se non m'inganno, ancor più evidente il diritto della Chiesa alle indispensabili garanzie riguardo all'insegnamento del professore in discorso e la violazione degli impegni concordatari, che lo Stato commetterebbe procedendo unilateralmente.
Per venire ora alla nomina del Professore Buchner, lo stesso Mons. Vescovo di Würzburg ammette essere egli "personalmente cattolico ottimo", "buon cattolico riguardo alla sua vita privata e personale, e che pratica la vita religiosa ed ecclesiastica, accostandosi spesse volte alla Santa Comunione ed ai Sacramenti della Chiesa". Secondo anzi l'esplicita affermazione del Rev. P. Sottopriore O.S.B. della Abazia e parrocchia di S. Bonifazio in Monaco, il Buchner si accostava colà quotidianamente alla Mensa eucaristica. Per quanto io sappia, egli era anche stimato dal defunto Dr. von Grauert, Professore di storia nella Università di Monaco, e specchiato cattolico, che il S. Padre onorava di speciale amicizia. Il Buchner appartiene al partito tedesco-nazionale, come numerosi altri cattolici, massime nobili ed intellettuali, i quali si sono staccati soprattutto dal Centro per la sua politica, a loro avviso, troppo repubblicana e di sinistra;
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questa scissione è bensì assai triste e dannosa, ma almeno per ora irrimediabile. Durante le trattative concordatarie, ed in particolar modo in occasione della discussione nel Landtag, il professore in discorso si adoperò realmente secondo le sue forze per influire sul partito, del quale è membro, ed i cui voti erano assolutamente necessari all'approvazione del Concordato; per il che credetti conveniente di ringraziarlo a voce. Di scritto egli non ha ricevuto da me, per quanto io posso ricordare, che una breve lettera nello scorso Maggio (in risposta ad altra sua), concepita in termini cortesi ma cauti. Dacché lasciai definitivamente Monaco nell'Agosto del passato anno 1925, non ho più avuto occasione di seguire il periodico "Gelbe Hefte"; non intendo tuttavia di mettere in dubbio la giustezza delle critiche mosse dal Revmo Mons. Vescovo di Würzburg né di negare la corresponsabilità del Buchner per gli articoli ivi apparsi; parmi nondimeno che, trattandosi di scritti di altri, la colpa è essenzialmente diversa da quella che si avrebbe nel caso di pubblicazioni proprie. Spetterà, del resto, all'Ordinario competente di condannare eventualmente gli errori ivi segnalati e proibire ai sacerdoti di collaborare in quel periodico.
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Ciò premesso, poiché l'E.V. mi ha ordinato di esporre il mio umilissimo e povero avviso circa la condotta che la S. Sede dovrebbe tenere in questo delicato affare, mi permetto di proporre subordinatamente i seguenti provvedimenti:
1º) Dopo il fatto compiuto della nomina del Prof. Buchner, è difficile (non parmi anzi nemmeno del tutto chiaro, se sarebbe giusto) di esigerne senz'altro la rimozione, tanto più che ciò potrebbe produrre turbamenti e pubbliche proteste del partito tedesco-nazionale, il quale fa parte in Baviera dell'attuale coalizione governativa. Mons. Ehrenfried tuttavia sorvegli il di lui insegnamento e, qualora esso non fosse realmente conforme alla dottrina ed ai principi della Chiesa, reclami presso il Governo o direttamente o per il tramite della S. Sede, la quale ha diritto di agire a norma del Concordato.
2º) Si istruiscano i due Revmi Ordinari di Monaco e di Würzburg sul vero senso dell'art. 4 § 2 del Concordato e sul modo di contenersi in occasione della nomina dei professori in parola.
3º) Si muovano, preferibilmente con Nota scritta, rimostranze presso il Governo bavarese per aver proceduto, nonostante le obbiezioni mosse dall'Ordinario, unilateralmente e senza intesa colla S. Sede alla nomina in questione, e si fissi, come sopra, la interpretazione genuina del citato paragrafo.
Salvo meliori iudicio.
Chinato
(1)Per questo motivo sembra per lo meno assai equivoco il passo del succitato Memorandum del Ministero dell'Istruzione e del Culto, che comincia colle parole "In apprezzamento di questo stato di diritto". In esso infatti si afferma che "la partecipazione della Chiesa" 1º) non ha luogo in virtù del Concordato stesso, ma per disposizione extra-contrattuale, e 2º) non ha la forza né di un giudizio, né di un veto, ma soltanto di un parere. Donde si potrebbe dedurre che il giudizio definitivo sui sentimenti cattolici del Professore spetta esclusivamente allo Stato.
(1)153r Il Governo bavarese non ammise mai questo punto di vista, che sembra tuttavia pienamente giustificato dai termini dell'articolo V dell'antico Concordato del 1817, il quale, dopo aver fissato nel capoverso primo l'obbligo della congrua dotazione in bonis fundisque stabilibus a favore dei Seminari, spiega nei capoversi secondo e terzo che cosa si deve intendere per i Seminari medesimi: "In Seminariis autem admittentur atque ad normam Sacri Concilii Tridentini efformabuntur et instituentur adolescentis... Rectores quoque et Professores Seminariorum ab Archiepiscopis et Episcopis nominabuntur...".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 18. Dezember 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16455, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16455. Letzter Zugriff am: 03.12.2024.
Online seit 29.01.2018, letzte Änderung am 20.01.2020.