Dokument-Nr. 18138
Pacelli, Eugenio
an Bisleti, Gaetano
Berlin, 26. Januar 1928
Regest
Pacelli sendet dem Präfekten der Studienkongregation Bisleti einen umfassenden Bericht über die Ursprünge und die Geschichte der Theologischen Fakultät und des Wilhelmsstifts in Tübingen. Die württembergische Regierung erklärte sich nach langem Zögern dazu bereit, über eine neue Vereinbarung zu verhandeln, um die alten Zirkumskriptionsbullen den Zeitverhältnissen anzupassen. Deshalb hielt der Nuntius es für notwendig, Nachforschungen anzustellen und das historische und juristische Material zu sammeln, um die Interessen der Kirche gegen die pedantischen und sophistischen Einwände der Regierungskommissare zu verteidigen. Pacelli informierte bereits Kardinalstaatssekretär Gasparri über seine Nachforschungen, die zwangsläufig unvollständig sind, da er nicht über die Dokumente aus den Archiven des Heiligen Stuhls verfügt. Er hält es für angebracht, auch Bisleti darüber in Kenntnis zu setzen. Der Nuntius stützt sich für den Bericht maßgeblich auf das Werk des Tübinger Kirchenhistorikers Zeller über die Errichtung der Fakultät, der die Akten aus dem württembergischen Kultusministerium für seine Untersuchung nutzte. Daneben greift er umfassend auf die bestehende Forschungsliteratur zum Verhältnis von Kirche und Staat in Württemberg vom Reichsdeputationshauptschluss 1803, über die Verhandlungen um ein Konkordat 1807, die Gründung der Oberrheinischen Kirchenprovinz durch die Bulle "Provida solersque" 1821, die Einführung des oberrheinischen Systems als Modus bei der Bischofsernennung durch die Bulle "Ad Dominici gregis custodiam" 1827, das württembergische Konkordat 1857, das württembergische Kirchengesetz 1862 bis hin zum württembergischen Gesetz über die Kirchen von 1924. Dasselbe regelt auf Basis der Weimarer Reichsverfassung die freie Errichtung von Seminaren gemäß den Bestimmungen des CIC/1917. Um dies umzusetzen, legte das württembergische Kultusministerium dem Rottenburger Ordinariat zwei Vertragsentwürfe vor, einen für das Wilhelmsstift in Tübingen und einen für die Konvikte in Ehingen und Rottweil, die bisher staatliche Einrichtungen waren und nun unter der Leitung des Rottenburger Bischofs stehen. Hintergrund waren die Verhandlungen der württembergischen Regierung mit dem Heiligen Stuhl im 19. Jahrhundert, wodurch die Verpflichtung zur finanziellen Unterstützung der tridentinischen Seminare auf das letzte Jahr des praktischen Seminars beschränkt wurde. Die württembergische Regierung entschloss sich in den Jahren 1817/24 im Gegensatz zu anderen deutschen Staaten allerdings dazu, erheblich Summen für den Unterhalt der Konvikte bereitzustellen. Das lag zum einen an den entsprechenden Leistungen für die evangelische Kirche und zum anderen sollte die Ausbildung der katholischen Geistlichen mit dem allgemeinen staatlichen Bildungswesen an der Universität Tübingen verbunden werden. Die gegenwärtige württembergische Regierung erklärte sich im Januar 1925 wegen der Gleichbehandlungen der katholischen und der evangelischen zu einer rechtlich verbindlichen Finanzierung der nun kirchlichen Konvikte bereit, insofern der Zweck derselben, also die Ausbildung an der Theologischen Fakultät bzw. am staatlichen Gymnasium, bestehen bleibt. Dabei geht es nach Aussage der Regierung nicht darum, dem Bischof eine Verpflichtung zur wissenschaftlichen Ausbildung von Geistlichen in staatlichen Einrichtungen aufzuerlegen. So soll das Recht zur Ausbildung in kirchlichen Einrichtungen unangetastet bleiben. Sollte die Kirche dieses Recht jedoch anwenden, behält sich der Staat vor, zu entscheiden, in welchem Umfang er sich weiterhin an deren Kosten beteiligen wird. Das Rottenburger Ordinariat antwortete am 1. Juli 1925, dass der Staat aufgrund der Säkularisierung zur Finanzierung der Klerusausbildung verpflichtet ist. Aufgrund der Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung wurden die als staatliche Einrichtungen gegründeten Konvikte zu rein kirchlichen Einrichtungen. Das Ordinariat erklärte, die staatlichen Bedingungen nicht zu akzeptieren, weil sie ein starkes Druckmittel darstellen. Am 5. August legte das Kultusministerium einen neuen Vertragsentwurf vor, der die umstrittene Rechtslage ausklammert und die Vereinbarung auf den Grundsatz beschränkt, nach dem die entsprechenden Beträge bis auf Weiteres berechnet werden sollen. Durch den Tod des Rottenburger Bischofs von Keppler verzögerten sich die Verhandlungen. Pacelli zitiert ausführlich aus einem Exposé des neuen Rottenburger Bischofs Sproll vom 7. August 1927. Sproll kann sich aufgrund der erheblichen Verbesserungen im Vergleich zur aktuellen Finanz- und Rechtslage vorstellen, dem zweiten Entwurf zuzustimmen, überlässt die Entscheidung aber zuständigkeitshalber Pacelli und versichert, nicht weiter zu verhandeln. Der Bischof weist aber darauf hin, dass die württembergischen Verhandlungen mit der evangelischen Kirche vor dem Abschluss stehen und die Regierung auf weitere Verhandlungen mit ihm drängt. Pacelli wiederum macht auf die Gefahren und Mängel einer Vereinbarung zwischen der Regierung und dem Bischof für Form und Inhalt aufmerksam. Mit Blick auf die Form verweist der Nuntius darauf, dass die Regelung der Klerusausbildung in die Zuständigkeit des Heiligen Stuhls und nicht des Bischofs fällt. Das württembergische Kirchengesetz schuf diesbezüglich bereits einen Präzedenzfall, den die Gegner eines Konkordats mit dem Reich immer wieder ausnutzten. Pacelli konnte zwar die Vakanz des Rottenburger Bischofsstuhls dazu nutzen, die widerwillige württembergische Regierung dazu zu bringen, ihre Verpflichtung zu Verhandlungen mit dem Heiligen Stuhl anzuerkennen. Sollten nun Konkordatsangelegenheiten in einer Vereinbarung zwischen Regierung und Bischof behandelt werden, so erhalten die Konkordatsgegner, die den Heiligen Stuhl ausschließen möchten, ein weiteres Argument an die Hand mit zu erwartenden schädlichen Auswirkungen vor allem auf Preußen. Auch mit Blick auf den Inhalt hat Pacelli Einwände, beispielsweise bei der Vorbildung der Oberen und Spirituale, die ihre Ausbildung an staatlichen Einrichtungen in Deutschland absolviert haben müssen. Als seine persönliche Meinung legte der Nuntius am 5. Oktober 1927 ähnliche Überlegungen Sproll vor. Dieser schloss sich dieser Auffassung am 10. November an und setzte die Verhandlungen mit der Regierung aus. Sollte sich der Heilige Stuhl dafür entscheiden, dass die Thematik in einem zukünftigen Konkordat mit Württemberg geregelt werden soll, regt Pacelli an, darauf hinzuwirken, dass die anormale Situation der Tübinger Theologischen Fakultät geregelt, dass die Freiheit der Kirche in der Leitung der Konvikte zur Klerusausbildung gewährleistet und dass die finanziellen Leistungen der Regierung für den Unterhalt derselben Konvikte bestmöglich gesichert wird. Die Reform der Konvikte auf der Basis der Instruktion der Studienkongregation von 1921 soll nach Pacelli Auffassung erst nach Abschluss des Konkordats angegangen werden. Abschließend übersendet der Nuntius vertrauliche Informationen über die drei katholischen Studentenverbindungen in Tübingen, die ihm der Spiritual am Wilhelmsstift Köppel zukommen ließ.Betreff
Circa le origini e lo stato della Facoltà teologica e del Convitto di Tübingen nel
Württemberg
Essendosi il Governo del Württemberg




1v
ti esistenti negli Archivi specialmente di quel
Ministero dei Culti, e pubblicati testé dallo Zeller


Del risultato delle ricerche da me compiute sino ad oggi (il quale tuttavia, per non avere a mia disposizione i documenti che si conservano negli Archivi della S. Sede


2r
Il
progetto della erezione di un Istituto per lo studio della teologia cattolica nel
Württemberg risale all'epoca, in cui il Duca, poi Principe elettore e Re, Federico

Detto argomento fu particolarmente discusso durante le trattative per il Concordato












2v
il Mejer
(op. cit., pag. 43). I professori, quanto alla dottrina ed alla
condotta morale, dovevano dipendere dal Vescovo ed essere nominati dal Re, previo esame
dell'Ordinario. Queste disposizioni si ritrovano nel secondo progetto di Convenzione del
31 Ottobre 1807, il cui articolo 4 era del seguente tenore (cfr. Mejer, op. cit., pag. 63 e seg.): "Non solum scholas latinas,
Collegia, Lycea in catholicis urbibus conservabimus, sed etiam ut ii, qui statum
ecclesiasticum amplecti, seque ecclesiae ministerio devovere volunt, scientiam et doctrinam
tam pro ingressu in Seminaria, quam ad olim digne officium suum implendum, necessariam et
requisitam acquirere possint, in quadam catholica Regni nostri urbe quinque cathedras
academicas pro quinque professoribus catholicis fundabimus, illorumque cuilibet, praeter
habitationem, salarium annuum constituemus. Harum cathedrarum duae Theologiae dogmaticae et
morali, uti et pastorali, catecheticae et homileticae destinantur; binarum aliarum objectum
erunt linguae orientales, Sacrarum Scripturarum exegesis scientiaeque biblici studii
subsidiariae. Quinta tandem cathedra juri canonico et Historiae ecclesiasticae addicitur.
Omnes et singuli horum institutorum Professores, quoad ea, quae instructionem religiosam
moresque concernunt, Episcoporum auctoritati, in rebus autem mere civilibus et politicis
Gubernio subduntur. Professores ipsi, praevio a Nobis ac Episcopis facto examine,
a3r
Nobis nominabuntur". Le trattative rimasero però interrotte
il 1º Novembre in seguito alla dichiarazione del Nunzio "di aver ricevuto ordini da
Roma, che lo obbligavano a considerare come spirati i suoi poteri, ad interrompere le
trattative ed a recarsi senza indugio a Parigi" (Longner, op. cit.,
pagg. 331-332).Dopoché i ripetuti tentativi del Re di addivenire ad un accordo colla S. Sede (missione del Consigliere ecclesiastico, Sac. von Keller





3v
N. 43 pag. 497. La erezione
canonica di questo Istituto d'insegnamento teologico non ebbe luogo, né sarebbe forse stato
possibile, essendo allora il S. Padre prigioniero. Senonché, in occasione della seconda
missione a Roma del sunnominato Consigliere ecclesiastico von Keller, nel 1815-1816, allo
scopo di rego<lar>izzare2 il
Vicariato generale di Ellwangen (cfr. Longner, op. cit., pag. 379 e segg., 621 e segg.), tale materia non
fu, – per ragioni, che non risultano dai documenti sinora pubblicati od almeno pervenuti
alla conoscenza dell'umile sottoscritto, – nemmeno oggetto di trattative. In seguito a ciò,
quell'Istituto d'insegnamento teologico, detto anche Friedrichs-Universität, ebbe il
diritto di conferire i gradi accademici esclusivamente dal Re suo fondatore. Nel Ministero
dei Culti si trova la minuta di un decreto
4r
rea in
teologia nella detta Università di Ellwangen, una volta "rite" e tre volte "honoris causa",
tra gli altri, al sunnominato Inviato del Re, von Keller, nominato nel 1816 (e consacrato il
4 Agosto dallo stesso Santo Padre Pio VII) Vescovo titolare di Evara e
Pro-Vicario, il quale (in un Rapporto N. 27, conservato nel Staatsarchiv
Ministerialakten II. Verz. 63 F. 171) riferisce che il relativo diploma fu accettato
l'11 Giugno di quello stesso anno dal Cardinale Segretario di Stato Emo Consalvi
Dopo la morte del Re Federico I e l'avvento al trono del Re Guglielmo



4v
Il Vicario
generale di Costanza, Barone von Wessenberg

5r
meglio di ogni altro le vie
a ciò conducenti". Il Pro-Vicario, a cui il Vicario generale aveva lasciata tutta la
responsabilità in questo così importante affare, replicò in data del 19 Agosto: "Io
dovevo piuttosto supporre che l'illustre Governo s'intenderebbe o si fosse inteso col Capo
della Chiesa intorno alle istituzioni ed ai cambiamenti da esso decisi, non essendo questo
affare mio, ma di coloro che ne hanno preso l'iniziativa. Farò nonpertanto da parte mia
quello che la mia condizione consente e che richiedono le prescrizioni canoniche, tanto più
che Ella me ne dà l'autorizzazione". Ciò nondimeno, la intesa colla S. Sede, suggerita
dall'Hohenlohe, non ebbe luogo; il Governo non volle saperne, ed il Pro-Vicario si
sottomise. – Del resto, quale fosse il punto di vista del Governo a tale proposito, era già
stato chiaramente espresso nel Voto del Collegio di Curatela della Università di Ellwangen
del 16 Gennaio 1817, nel quale fra l'altro si legge: "È nell'arbitrio dello Stato di
determinare in qual luogo esso voglia trasferire i suoi Istituti d'istruzione ... Il
Papa, nel momento presente, non può in nessun modo entrare nell'affare. È vero che egli,
durante le trattative del Nunzio della Genga per il Concordato, aveva chiesto una città
cattolica, particolarmente Gmünd, per lo studio della teologia, e la Maestà del defunto Re
aveva per ciò destinato Ellwangen. Ma, come è noto,
questa5v
Convenzione colla Corte di Roma non è giunta a
compimento, – e nei ripetuti tentativi fatti dal Vescovo di Evara per portarla ad effetto, è
stata sempre la Corte di Roma a differire la cosa, rimettendola infine alla dieta della
Confederazione (Bundestag


6r
era competente e che non si richiedeva un accordo con
Sua Santità, sebbene non disconosceva che l'osservazione fatta dal Principe von Hohenlohe
intorno alla necessità di tale intesa aveva messo in preoccupazione ed imbarazzo il Vescovo
di Evara.Il Governo si attenne a questi principi e non domandò il beneplacito della S. Sede per il trasferimento dell'Istituto teologico a Tübingen (attuato, insieme alla erezione del Convitto teologico, con R. Decreto




6v
allo stato ecclesiastico, i quali, dopo aver terminato il
corso teologico triennale nella Università, venivano ivi istruiti per un anno nella pratica
della cura delle anime e si preparavano a ricevere gli ordini sacri.Non sarà inutile di qui aggiungere che, riguardo alla nomina dei Professori, il § 5






7r
Nelle trattative, che, in
seguito alle Conferenze di Francoforte, precedettero la emanazione delle due Bolle concordate di circoscrizione







"Volendo i Principi Confederati (così si legge nel sullodato Documento) che nelle Diocesi dei loro Stati vi
7v
siano dei
Seminarj per la educazione del Clero, come si rileva dall'Articolo 4 della
Dichiarazione, il Santo Padre non può non insistere per la sua parte che i Seminarj siano
modellati su quella forma che con tanta sapienza fu prescritta dal sagro Concilio di Trento
"Ma ciò che principalmente richiama la sollecitudine del Santo Padre sul proposito de' Seminarj, che sono l'oggetto della più tenera cura della Chiesa Cattolica, si è la forma che vuole darsi ai Seminari medesimi.
8r
Per il caso poi che un Professore desse motivo a
censura per la sua dottrina o la sua condotta morale, il § 14
"Qualora questa Autorità ecclesiastica (ossia la Curia vescovile) credesse di aver particolare motivo di fare un'inchiesta intorno all'insegnamento, essa ne darà previo avviso al Regio Ministero dell'Interno, del Culto e dell'Istruzione, indicando il motivo stesso, e designerà il Commissario prescelto, al quale sarà aggiunto un Commissario regio, per compiere l'inchiesta in comune. Intorno al risultato della medesima le Autorità civili ed ecclesiastiche si metteranno d'accordo, ed il Regio Ministero dell'Interno, del Culto e dell'Istruzione notificherà l'occorrente alla Facoltà".
È da rilevare altresì che l'articolo 14




8v
"Dall'ultimo paragrafo
dell'Articolo 4 Sua Santità è venuta a conoscere che le scuole delle Scienze Sacre si
vogliono stabilire nelle Università, e che per conseguenza nei Seminarj non sarebbero
ammessi che Giovani adulti, i quali dopo compito il corso dei loro studj nelle Università
medesime li riceverebbero per qualche tempo nei Seminarj al solo oggetto di apprendervi la
pratica del sacro Ministero, i doveri Pastorali, la liturgia, e cose simili. Si è confermato
il Santo Padre in questa idea dal rilevare che nell'Articolo 6
paragrafo lett. g)
Il Sacro Concilio di Trento nella Sess. 23

9r
ad essere Ministri del
Santuario, nell'Esercizio delle virtù proprie del loro stato, e nelle scienze principalmente
Sagre, sotto la vigilanza e la totale dipendenza dei Vescovi.Qualunque abuso possa essersi introdotto relativamente ai Seminarj in qualche Stato della Germania anche Cattolico, non potrà mai obbjettarsi alla Santa Sede, la quale non lo ha né riconosciuto, né sanzionato, ed anzi lo riprova, né potrà mai ragionevolmente pretendersi che la Santa Sede approvi essa stessa un abuso, perché in qualche Paese Cattolico si trova introdotto.
Lo stato di decadenza, in cui trovasi il Clero di Germania, si ripete dalla Santità Sua non meno che dai Vescovi dagli abusi specialmente che si sono ivi introdotti a riguardo dei Seminarj, e principalmente dal non ammettersi nei medesimi che giovani adulti dopo che nelle Università abbiano compito il corso dei loro Studj, e godendo di una soverchia libertà siansi imbevuti dei più perniciosi principj. Bisogna non conoscere la natura dell'Uomo per persuadersi che in tempi di tanta corruzione, quali sono disgraziatamente quelli in cui viviamo, possano in pochi mesi dei giovani già maturi formarsi in quelle sode virtù che sono proprie dello Stato Ecclesiastico, senza essersi nella prima età esercitati nella prattica delle medesime, e consolidarsi, anzi far ritorno ai sani principj dopo essersi imbevuti di massime non
9v
conformi a quelle che devono regolare la condotta
di un Ecclesiastico.Il Santo Padre pertanto, cui non possono non essere sommamente a cuore i Seminarj, i quali formano le più belle speranze della Chiesa, si crede in obbligo di insistere perché siano modellati sulle forme prescritte dal Sagro Concilio di Trento e vi siano insegnate principalmente le scienze Sagre sotto la totale dipendenza dei Vescovi. A questi appartiene per diritto divino l'istruire Essi stessi, o per mezzo di altri, i Fedeli alla loro cura affidati, non solo catechizzando e predicando al popolo, ma anche insegnando, o facendo insegnare da Maestri di loro fiducia la Teologia e le altre Scienze Sagre a coloro che aspirano allo Stato Ecclesiastico, ed un tale diritto, secondo i principj Cattolici, non può essere né impedito né ristretto dalla Civile Potestà. Il Santo Padre non ha che ad appellare a fatti pur troppo recenti e pur troppo conosciuti per chiedere quindi alla Lealtà de' Principi e Stati Protestanti riuniti della Confederazione Germanica, se possa il Capo della Chiesa essere indifferente che i Giovani i quali si dedicano al Sagro Ministero siano istruiti principalmente nelle scienze Sagre piuttosto in Università, dove è troppo noto quali dottrine s'insegnano, che nei Seminarj e sotto la continua vigilanza dei Vescovi. Né può produrre alcuna sicurezza per Sua Santità e per i Vescovi o l'attestato
10r
che forse non si lascierà di richiedere dai
Vescovi stessi per quelli che si destineranno Professori delle scienze sagre nelle
Università, o la ispezione che all'articolo 6 della Dichiarazione paragrafo Lett.
Questi stessi concetti sono confermati nella ulteriore Nota del Cardinale Consalvi del 24 Settembre 1819 (riprodotta dal Brück, op. cit., pagg. 525-543) in replica a quella degli Inviati dei Principi e Stati riuniti della Confederazione Germanica in data del 3 Settembre di quello stesso anno 1819 (riportata nel succitato volume "Die neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen Kirchenverfassung", pagg. 310-322): "Finalmente per ciò che riguarda le Università
10v
(così si esprime l'Eminentissimo
Segretario di Stato), il Santo Padre è ben lungi dal non riconoscere i servigj che sono
stati resi alle scienze ed alle Lettere dalle Università della Germania. Crede però la
Santità Sua di non poter essere rimproverata se insiste perché i Giovani che si dedicano
allo Stato Ecclesiastico debbano fare almeno gli Studj Sagri nei Seminarj e sotto la
vigilanza e direzione de' Vescovi.7 La Santità Sua nel considerare come allarmante lo stato attuale
delle Università si fonda sulla opinione che a riguardo delle medesime hanno manifestato gli
stessi Principi e Governi Tedeschi, i quali ne hanno fatto l'oggetto di una discussione
nella Dieta di Francfort. Le misure adottate nelle stesse Università che appartengono agli
Stati riuniti, misure delle quali tutti i Giornali hanno data notizia, non indicano
certamente che i Governi sono relativamente alle Università in quella stessa tranquillità,
che i SSri Inviati esigono che abbia la S. Sede riguardo alle medesime. Ma
prescindendo anche da tali riflessi crede il Santo Padre che le ragioni che Egli ha addotte
nella esposizione de' Suoi sentimenti dimostrino abbastanza chiaramente che Egli non
può non insistere acciò sia lasciato ai Vescovi libero l'esercizio del loro diritto
d'insegnare la Teologia o per se stessi, o per mezzo di Professori di loro fiducia, e che i
Seminarj siano regolati a forma di quanto intorno ai medesimi
prescrive11r
il Concilio di Trento".Quanto, del resto, fossero fondate le preoccupazioni della S. Sede, provano le notizie storiche, che si hanno sulle tendenze e la condotta degli studenti di teologia di quell'epoca. Così, ad esempio, nella Facoltà teologica di Friburgo (Baden)









In conformità dei suesposti principi, la Bolla di circoscrizione per la Provincia ecclesiastica del Reno Superiore Provida solersque

11v
institutione seminarium puerorum ecclesiasticum ab
episcopo libere regendum et administrandum existere debeat in singulis ex praedictis tam
archiepiscopali quam episcopalibus ecclesiis, ubi is alumnorum alatur numerus, quem
respectivae dioecesis necessitas et utilitas postulat; cumque in quatuor ex illis jam adesse
sciamus, in reliqua ecclesia, quamprimum poterit, congrue erigendum mandamus". Quale sia
questa ultima diocesi, della quale si dice non esistere ancora in essa il Seminario,
apparisce più appresso, ove si prescrive: "Antedicto autem Joanni Baptistae episcopo
iniungimus, … ut designet in quod Seminarium provinciae ecclesiasticae Friburgensis
clerici dioecesis Limburgensis recipi valeant, cum assignatione annua, supradictorum mille
quingentorum florenorum usque dum proprium Limburgense Seminarium erigatur". – Come assegno
per il Seminario nella diocesi di Rottenburg veniva fissata la somma di ottomila novanta due
fiorini.Quanto all'Archidiocesi di Friburgo ed alle diocesi di Magonza, Fulda e Rottenburg (della quale particolarmente si tratta nel presente Rapporto) la Bolla afferma dunque aversi già in esse il Seminarium puerorum ad praescriptum Sacri Concilii Tridentini pro Cleri educatione et institutione.8 Ciò però non corrisponde alla verità storica, soprattutto per la diocesi di Rottenburg (devesi invece eccettuare, almeno in parte, quella di Fulda – cfr. Richter

12r
Eine Episode aus der Geschichte der Fuldaer theologischen Lehranstalt



12v
il più possibile generale, delle prerogative dello
Stato". D'altra parte, la somma di 8.092 fiorini, menzionata nella Bolla, ed alla quale
soltanto il Governo del Württemberg intendeva di obbligarsi giuridicamente, non poteva
bastare al più che per il Priesterseminar. Come si rileva infatti dal Bilancio
dell'anno 1823, per il detto Priesterseminar erano in esso previsti
10.800 fiorini, per il Convitto teologico "Wilhelmsstift" 41.000 fiorini e
per i Convitti inferiori 21.000 fiorini.Questo falso e subdolo atteggiamento dei Governi apparisce anche dai negoziati che precedettero la pubblicazione della successiva Bolla supplementare per l'anzidetta Provincia ecclesiastica del Reno superiore "Ad Dominici gregis custodiam"



13r
frase
equivoca che lasciava aperto l'adito ad ogni abuso: "Les Princes et Etats réunis (si legge
in detta Nota) s'étant prononcés aussi franchement sur celles des propositions de la Cour de
Rome, qui ont pour but de compléter l'arrangement le plus urgent des affaires
ecclésiastiques de l'église catholique de leurs pays, il leur reste à observer à
Sa Sainteté, que posé en principe, que la négociation présente doit être reserrée dans
des limites analogues à ce but, ils regardent la cinquième proposition comme étant de nature
à être d'autant plus passée tout à fait sous silence, que les séminaires se trouvent déjà
dotés par la libéralité des Gouvernements. Cette même observation ils l'envisagent comme
également applicable à la sixième proposition … Si néanmoins Sa Sainteté en
jugeait autrement et trouverait indispensable d'insérer la cinquième et la sixième
proposition dans la bulle supplémentaire, il ne pourrait échapper à sa sagacité, que les
Princes et États réunis se trouveraient par le fait même dans la nécessité de se réserver
les droits inaliénables de Leur Souveraineté relativement aux points en question"
(cfr. Brück, op. cit., pag. 545; cfr. pure ibid.,
pagg. 112-117). E che tale fosse in realtà il pensiero segreto dei Governi lo dimostrò
il fatto che, secondo la risoluzione di una nuova Conferenza tenutasi a Francoforte l'11 ed
il 12 Agosto 1827, le due Bolle in discorso
vennero13v
accettate e ratificate (nel Württemberg con R. Decreto

Il surriferito punto di vista fu poi definitivamente confermato e sancito dalla Ordinanza governativa

14r
dal 1827; ma i Governi confederati la mantennero dapprima
segreta, volendo innanzi tutto assicurarsi che le Sedi vescovili venissero provviste con
ecclesiastici ad essi accetti, ed i quali per la loro debolezza non opponessero resistenza
agli abusi della Potestà civile. Dopo che perciò colla presa di possesso del Vescovo di
Mainz, Mons. Burg

14v
Tübingen, detto Wilhelmsstift, in unione colla
Facoltà teologica; esso era un Istituto puramente dello Stato (Brück,
op. cit., pag. 152).13 La
formazione ascetica (preghiera, meditazione) vi era quasi interamente trascurata (cfr. Die Vereinbarung der württembergischen Regierung mit dem heil. Stuhle in
Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. II, 1857, pag. 661).La surricordata Ordinanza fu accolta pur troppo dalla maggior parte dei Vescovi, ed in particolare da quelli di Rottenburg e di Limburg





In seguito, tuttavia, vale a dire negli anni 1851-1853, l'Episcopato della Provincia ecclesiastica del Reno superiore, il quale contava ora fra i suoi membri gli energici e zelanti Pastori Ermanno von Vikari




15r
del Württemberg nella risposta
Nel secondo Memoriale

15v
gliamo negare, essi osservavano ancora, che un
Convitto presso la Università, se concorra una serie di favorevoli circostanze, se
soprattutto il Convitto sia puramente ecclesiastico, se stia come tale sotto la immediata
direzione del Vescovo, se si trovi sotto gli occhi del Vescovo e presso una Università
cattolica, se sia costituito il più possibile secondo le massime del Concilio di Trento e
della vita ecclesiastica, potrebbe in qualche modo sostituire un formale Seminario. Ma un
Convitto dello Stato ... dovrebbe essere da noi senz'altro qualificato come un Istituto
falso e dannoso". Aggiungevano tuttavia in nota: "Si debbono qui espressamente riconoscere i
vantaggi, che il Wilhelmsstift in Tübingen, anche nella sua attuale costituzione,
insufficiente dal punto di vista ecclesiastico, ha finora arrecato, e le efficaci
benemerenze delle persone, che in esso prestano l'opera loro". Il Memoriale rilevava altresì
come colla erezione delle Facoltà teologiche "lo Stato non ha in alcun modo soddisfatto agli
obblighi derivanti dal Reichsdeputationshauptschluß e dalle Convenzioni (colla
S. Sede), giacché a norma delle medesime esso avrebbe dovuto dotare Istituti
d'insegnamento e Seminari ecclesiastici secondo le prescrizioni del Concilio di Trento"
(ibid. pag. 64); che l'ordinanza del 30 Gennaio 1830 non era mai stata approvata
dalla Chiesa; che anzi Pio VIII nel Breve Perve-16r
nerat del 30 Giugno 1830 aveva protestato contro di essa e condannato come
errore e probrosa ac miserrima servitus che lo Stato avochi a sé l'educazione del Clero. Per
ciò che concerne in modo particolare la diocesi di Rottenburg18, il Memoriale, contro l'asserzione del Governo
del Württemberg, il quale voleva giustificare per i Convitti il carattere di istituzioni
governative col fatto che essi furono eretti con fondi dello Stato, ricordava essere questo
obbligato in forza del Reichsdeputationshauptschluß a dotare gli Istituti
ecclesiastici coi beni appropriatisi al tempo della secolarizzazione (pag. 75); punto
di vista, che venne confermato in un ulteriore e separato Memoriale


Nel Concordato



Art. VIII. Liberum erit Episcopo erigere Seminarium iuxta formam Concilii Tridentini, in quod adulescentes, et pueros informandos admittet, quos pro necessitate et utilitate
16v
Dioecesis suae recipiendos iudicaverit. Huius
Seminarii ordinatio, doctrina, gubernatio et administratio Episcopi auctoritati pleno
liberoque iure subiectae erunt.Rectores quoque et Professores, seu Magistros Episcopus nominabit, et quotie
Quamdiu vero Seminarium ad normam Tridentini Concilii desiderabitur, et Convictus publici aerarii maxime sumptibus sustentati, Ehingae, Rotvilae, et Tübingae existent, haec observabuntur.
a) Quod attinet ad educationem religiosam et disciplinam domesticam, ea instituta regimini et inspectioni Episcopi subdita sunt.
b) Alumni horum institutorum, quatenus erudiuntur in scholis publicis, aeque ac ceteri discipuli legibus, quae scholis illis constitutae sunt, et normis de ratione et cursu studiorum praescriptis subiacent.
Si ea in re Episcopus (quoad Gymnasia) immutationem quamdam necessariam vel magis opportunam iudicaverit, consilia conferet cum Regio Gubernio, quod item pro sua parte nihil, nisi antea collatis cum Episcopo consiliis, mutabit.
c) Episcopus institutorum eorumdem Rectores et Repetitores deputabit, eosque removebit; quos tamen gravibus de causis factoque innitentibus circa res civiles, et politicas
17r
Regio Gubernio minus acceptos esse resciverit,
nunquam eliget. Item quos postea ob easdem causas ingratos Gubernio evasisse compererit,
dimittet.d) Episcopo competit eadem instituta visitare, delegatos suos ad examina publica, praesertim pro recipiendis alumnis, mittere, relationes periodicas exigere.
e) Prospiciet Regium Gubernium, ut in Gymnasiis, quibuscum coniuncti sunt convictus inferiores, paulatim non alii, nisi ex Clericorum ordine, Professores instituantur.
Art. IX. Facultas theologica Universitatis Regiae quoad munus docendi ecclesiasticum Episcopi regimini, et inspectioni subest. Potest proinde Episcopus Professoribus et Magistris docendi auctoritatem, et missionem tribuere, eamdemque, quum id opportunum censuerit, revocare, ab ipsis fidei professionem exigere, eorumque scripta et compendia suo examini subiicere.
Questi due Articoli furono poi ampiamente illustrati con sapienti ed opportunissime esortazioni nella Lettera




Nelle trattative, che precedettero la firma di detto Concordato e nelle quali furono Plenipotenziari per Sua Santità
17v
Pio IX il pio e
dotto Cardinale von Reisach


18r
864). Siccome
però questo sopravanzo sarebbe stato o nullo o del tutto insufficiente (cfr. art. X


Senonché ben presto si scatenò una furiosa campagna da parte dei protestanti contro il Concordato. In particolare fu preso di mira l'articolo relativo alla Facoltà
18v
teologica,
pretendendosi che esso, in virtù del controllo accordato al Vescovo, soffocava la libertà
scientifica essenziale alle Università della Germania, e trasformava i Professori da
funzionari dello Stato, indipendenti e protetti a norma della legge, in servi dell'Ordinario
(cfr. Archiv für k. K., vol. II, pag. 671 e segg.). Per tale motivo il
Professore e Consigliere di Stato von Mohl



19r
nale Antonelli
La nuova legge


19v
Rimane ora che si faccia qualche cenno della recente
"legge sulle Chiese" (Gesetz über die Kirchen





"1. I Seminari teologici evangelici ed i Convitti cattolici per mezzo di una Convenzione fra il Ministero del Culto e la superiore Autorità ecclesiastica passeranno sotto la direzione e l'amministrazione della medesima, in quanto questi Istituti servono alla educazione ed al mantenimento degli alunni ed alla loro speciale formazione per il servizio della Chiesa. Le disposizioni in contrario saranno revocate con un decreto.
2. In quanto i Seminari evangelici inferiori servono alla istruzione generale dei futuri ecclesiastici, la loro posizione giuridica di fronte allo Stato ed i contri-
20r
buti dello Stato verranno regolati con un
decreto d'intesa colla superiore Autorità ecclesiastica.3. Le dette Convenzioni e decreti, per quanto concerne le prestazioni dello Stato, abbisognano del consenso del Ministero delle Finanze".
Il Landtag

In seguito a ciò il Ministero del Culto preparò e presentò alla Curia vescovile di Rottenburg con ufficio del 19 Gennaio 1925 due progetti di Convenzione

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ciò non avvenne quasi che esso avesse in base alla
secolarizzazione ed al Reichsdeputationshauptschluß maggiori obblighi che non la
Prussia



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soltanto una condizione per l'impegno finanziario
del Governo. Il diritto del Vescovo di ordinare diversamente tale formazione, vale a dire in
Seminari con proprie scuole interne, rimaneva quindi intatto; qualora egli intendesse di
esercitarlo, lo Stato si riservava di decidere come ed in quanto esso continuerebbe a
contribuire per le relative spese.26A tale comunicazione la Curia vescovile rispose con Foglio in data del 1 Luglio 1925, affermando invece l'obbligo dello Stato, in seguito alla secolarizzazione, di sopperire a tutte le spese per la formazione del Clero. Che i Convitti fossero fondati come Istituti dello Stato, fu una conseguenza delle massime di politica ecclesiastica allora dominanti. Ma la Costituzione germanica del 1919 ha eliminato la ingerenza governativa su detti Istituti, i quali sono così divenuti puramente ecclesiastici. La Curia vescovile dichiarava quindi di non poter accettare, perché restrittiva della libertà dell'Ordinario, la suaccennata condizione circa il mantenimento dell'attuale sistema della istruzione dei giovani chierici. È vero che il progetto non imponeva per sé a tale riguardo un obbligo al Vescovo; ma la condizione medesima e la circostanza che, in caso di cambiamento, alle attuali prestazioni dello Stato, bastevoli per sopperire alla maggior parte delle spese, sarebbe sostituito al più
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un semplice e parziale contributo,
costituivano una forte pressione. Ciò era tanto più inammissibile, in quanto che, il Vescovo
potrebbe, anche indipendentemente dalla propria volontà, trovarsi costretto ad introdurre un
metodo diverso nella formazione dei chierici per mutamenti introdotti dallo Stato stesso;
per es. se, come è da temere, lo studio della lingua latina nel programma dei Ginnasi
venisse ridotto in guisa da non essere più sufficiente per i candidati al
sacerdozio.27 Ora
pur <in>28 tal caso secondo
i §§ 14 e 11 verrebbero a cessare le prestazioni finanziarie del Governo.Avendo però i Ministeri così del Culto come anche delle Finanze (Foglio del 17 Marzo 1926) mantenuto fermo il punto di vista del carattere non obbligatorio delle prestazioni a favore degli Istituti per la formazione scientifica del Clero, la quale precede il Seminario pratico29, il primo propose nel succitato Ufficio del 21 Giugno 1926 di prescindere nelle progettate Convenzioni da qualsiasi disposizione circa il fondamento, la estensione e le condizioni dell'obbligo dello Stato al riguardo, lasciando così del tutto impregiudicata l'attuale controversa situazione giuridica, e di limitare l'accordo ai principi, secondo cui dovrebbero essere di fatto sino a nuovo ordine calcolate le corrispondenti somme. In questo senso il Ministero del Culto inviò alla Curia vescovile in data del 5 Agosto 1926
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un nuovo progetto di
Convenzione
Essendo però nel frattempo avvenuta la morte del compianto Vescovo di Rottenburg, Mons. von Keppler



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soddisfazione il lato finanziario, messo da parte, ed
alcuni dettagli. Siccome però spetta a Vostra Eccellenza di decidere se alcuni punti del
§ 5 si debbano, oppur no, comprendere nel Concordato, noi, finché non avremo ricevuto
questa decisione, ci asterremo dal proseguire i negoziati. Mi permetto però di avvertire che
le trattative della Chiesa evangelica stanno per terminare e che il Ministero ci ha
ripetutamente pregato di continuare presto le trattative. Mi sia lecito anche di richiamare
l'attenzione sul considerevole miglioramento della situazione giuridica, in confronto
dell'attuale, che otterremmo con questo accordo. Avremmo nelle nostre mani e sarebbero
sottratti alla ingerenza dello Stato, non solo la formazione religiosa e morale dei teologi
ed il regolamento di casa, ma anche, prescindendo dagli studi ginnasiali propriamente detti,
la intiera formazione scientifica durante il quadriennio (o quinquennio) degli studi
universitari30, la nomina dei Superiori degli Istituti e dei ripetitori,
l'ammissione ed il licenziamento degli alunni e la determinazione del programma degli studi
nei suoi dettagli. I Convitti inferiori sono bensì annessi a Ginnasi dello Stato, ma questi
hanno carattere cattolico. I convittori assisteranno alle lezioni in classi a parte, quindi
in massima separati dagli altri studenti ginnasiali. L'amministrazione della Pubblica
Istruzione avrà cura che in23r
queste classi le materie
scientifiche siano insegnate da professori cattolici. L'insegnamento religioso sarà
impartito ai convittori sempre separatamente. Anche per il lato finanziario abbiamo ottenuto
importanti concessioni, perché i fabbricati ed i terreni del Convitto di Ehingen e del
Wilhelmsstift di Tübingen passeranno in nostra proprietà e potremo adattarli secondo i
nostri bisogni. Il contributo dello Stato, secondo i principi con cui si ha in animo di
computarne l'ammontare, diminuirà probabilmente del 20 o 25%.31 Il rimanente del fabbisogno non è eccessivo e
può coprirsi colla tassa diocesana
23v
poi nemmeno comprenderebbe un cambiamento
nella formazione dei futuri sacerdoti. Finalmente non disporrei dei necessari
insegnanti".Malgrado i miglioramenti, che il nuovo progetto senza dubbio arrecava allo stato attuale dei Convitti, l'umile sottoscritto non poté tuttavia non considerare anche i pericoli ed i difetti inerenti alla conclusione della proposta Convenzione. Essi erano, a suo modesto avviso, di duplice natura: di forma e di sostanza. – Quanto alla forma, la educazione ed istruzione del Clero è materia, che ha costituito già oggetto di trattative e di accordi fra la S. Sede ed il Governo del Württemberg, ed è quindi riservata alla S. Sede medesima.33 Già la "legge sulle Chiese", di cui si è fatto sopra parola, colla quale questo Governo


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mani degli avversari
del Concordato, i quali già ripetutamente, per odio contro Roma, hanno reclamato che, in
quanto siano necessari accordi fra i due Poteri in materie ecclesiastiche, essi abbiano
luogo coll'Episcopato locale, ad esclusione della S. Sede; errore, contro il quale
prese così lodevolmente posizione nello scorso anno la stessa Conferenza
vescovile di Fulda

Senonché anche il contenuto della progettata Convenzione mi sembrava dar luogo ad obbiezioni. Basti citare il § 5 n. l, il quale prescrive che il Superiore ed i ripetitori dei Convitti debbano aver compiuto almeno un triennio di studi teologici in un'alta scuola dello Stato in Germania; con che rim
Simili considerazioni manifestai al Revmo Mons. Vescovo di Rottenburg – naturalmente come mio pensiero personale, e salva la superiore decisione della S. Sede – in una lettera da me direttagli in data del 5 Ottobre 1927. Mons.
24v
Sproll, venuto poi a farmi visita il 10 del susseguente
mese di Novembre, si dichiarò d'accordo col modo di vedere dell'umile sottoscritto,
aggiungendo che avrebbe sospeso le trattative col Governo.Se dunque piacerà alla S. Sede di decidere che la materia in discorso debba essere ordinata nel futuro Concordato col Württemberg, occorrerà, a mio subordinato parere, nei relativi negoziati, – i quali non potranno cominciare se non dopo le prossime elezioni per il Landtag

Una volta che questi punti rimanessero fissati in una nuova Convenzione fra la S. Sede e lo Stato del Württemberg, sarà possibile di procedere più facilmente alla riforma dei detti Istituti. Senza dubbio l'attuale stato dei medesimi, ed in particolar modo del Convitto teologico, è, grazie al Cielo, ben diverso da quello sopra lamentato dei tempi antichi; tuttavia non pochi miglioramenti sembrano ancora necessari od opportuni, affine di consolidare la disciplina,
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eliminare gli
inconvenienti tuttora esistenti, in una parola, attuare praticamente quanto la S. Congregazione dei Seminari e delle Università
L'Eminenza Vostra Reverendissima troverà infine qui accluse alcune informazioniriservate circa le Associazioni fra gli studenti di teologia in Tübingen, fornitemi, dietro mia richiesta, dal Rev. P. Roberto Köppel

Di Vostra Eminenza Reverendissima Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1↑Seitenzählung von den Editoren eingefügt.
2↑Hds. vermutlich von Pacelli eingefügt.
3↑"I Governi [...] eliminata" hds. vermutlich vom Empfänger
unterstrichen.
4↑"un
Seminario [...] i candidati" hds. vermutlich vom Empfänger unterstrichen.
5↑"solamente [...] provvedimenti" hds.
vermutlich vom Empfänger unterstrichen.
6↑Hds. vermutlich von Pacelli gestrichen und
eingefügt.
7↑"Crede [...] Vescovi" hds. vermutlich vom
Empfänger unterstrichen und durch einen senkrechten Strich am linken Seitenrand
markiert.
8↑"Diocesi di Magonza [...] institutione",
links entlang des Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten
Strich markiert.
9↑"circa [...] Priesterseminar" links entlang des
Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch drei senkrechte Striche
markiert.
10↑Hds. vermutlich von Pacelli gestrichen.
11↑"Ordinanza [...]
Chiesa cattolica" links entlang des Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch
einen senkrechten Strich markiert.
12↑"teologia
nelle Università [...] futuri sacerdoti" links entlang des Textkörpers hds. vermutlich
vom Empfänger durch einen senkrechten Strich markiert.
13↑"Tübingen [...] pag. 152)." links entlang des Textkörpers hds.
vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich markiert.
14↑"Memoriale [...] circoscrizione" links entlang des Textkörpers
hds. vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich markiert.
15↑"che il punto
[...] riconosciuto;" links entlang des Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch
einen senkrechten Strich markiert.
16↑Masch. eingefügt.
17↑"che la formazione [...] nei Seminari;" links
entlang des Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich
markiert.
18↑"e condannato [...]
Rottenburg" links entlang des Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch einen
senkrechten Strich markiert.
19↑Hds. vermutlich von Pacelli
gestrichen.
20↑"richiese [...] 1827" links entlang des Textkörpers hds. vermutlich vom
Empfänger durch einen senkrechten Strich markiert.
21↑"qualora
[...] soltanto" links entlang des Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch einen
senkrechten Strich markiert.
22↑"opposizione [...] tridentini" links entlang
des Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich
markiert.
23↑"come adeguata
[...] Tübingen" links entlang des Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch einen
senkrechten Strich markiert.
24↑"ha abrogato [...] sull'insegnamento" links entlang des
Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich
markiert.
25↑"Convitto teologico di Tübingen" hds. vermutlich vom Empfänger
unterstrichen.
26↑"interne [...] spese." links entlang des
Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich
markiert.
27↑"lingua latina [...] sacerdozio." links entlang des Textkörpers
hds. vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich markiert.
28↑Hds. vermutlich vom Empfänger eingefügt.
29↑"prestazioni [...] pratico." links entlang des Textkörpers hds.
vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich markiert.
30↑"intiera formazione [...] universitari." links entlang des
Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich
markiert.
31↑"il contributo [...]
20 o 25%." links entlang des Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch einen
senkrechten Strich markiert.
32↑"almeno [...] stesso" links entlang des Textkörpers hds. vermutlich
vom Empfänger durch einen senkrechten Strich markiert.
33↑"educazione [...] medesima." links entlang des Textkörpers
hds. vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich markiert.
34↑"essi [...] 1927)." links entlang des Textkörpers hds.
vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich markiert.
35↑Hds. vermutlich von Pacelli gestrichen und
eingefügt.
36↑Hds. von Pacelli eingefügt.