Dokument-Nr. 23
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 26. Mai 1922

Regest
Pacelli berichtet über die Antwort des preußischen Kultusministers Boelitz auf die Forderungen des preußischen Episkopats hinsichtlich der Neugestaltung der Beziehungen zwischen Kirche und Staat, die der Breslauer Fürstbischof Kardinal Bertram in der Denkschrift vom 24. Januar 1922 dargelegt hatte. Das Antwortschreiben vom 28. April, das nach Rücksprache mit Bertram und dem Kölner Erzbischof Kardinal Schulte entstand, liegt dem Bericht in deutscher und lateinischer Fassung bei. Des Weiteren fügt Pacelli ein Schreiben Bertrams vom 9. Mai bei, in dem dieser seine Ansicht über das Antwortschreiben Boelitz' zum Ausdruck bringt. Da dieses Schreiben eine detaillierte Analyse der Antwort Boelitz' überflüssig macht, beschränkt sich der Nuntius auf einige Bemerkungen zu den Fragen des Bischofswahlrechts, der Besetzung der Kanonikate, der theologischen Fakultäten an staatlichen Universität sowie der Ausbildung des Klerus.
Boelitz äußert die Überzeugung, dass die Bulle "De salute animarum" sowie die übrigen Vereinbarungen zwischen Kirche und Staat aus dem 19. Jahrhundert auch nach dem Verständnis des Heiligen Stuhls unverändert in Kraft sind. Diese Auffassung beruht laut Pacelli auf einem falschen Verständnis der Ansprache Benedikts XV. an die Kardinäle im geheimen Konsistorium vom 21. November 1921: Man behandele diese so, als ob die darin getroffenen Aussagen Deutschland nicht betreffen würden. Bezüglich des Wunsches der preußischen Regierung, dass dem Staat die Namen der Kandidaten vor der Ernennung der Dompröpste und der Hälfte der Domkapitulare zur Kenntnis gebracht werden sollen, verweist Pacelli auf den Vorschlag Bertrams, den Bischöfen eine Instruktion des Heiligen Stuhls zukommen zu lassen. Der Wunsch der preußischen Regierung, den Domkapiteln sollte das Bischofswahlrecht uneingeschränkt verbleiben, findet Anklang sowohl bei Bertram als auch bei Pacelli. Es handele sich um ein altes und ausgezeichnetes Privileg, wie schon Kardinal Consalvi in seiner Note vom 2. September 1817 an den Hannoveraner Minister von Ompteda erklärt hatte. Dennoch wiederholt Pacelli seine Besorgnisse, die er bereits in seinem Nuntiaturbericht vom 15. April 1922 über den bayerischen Klerus darlegte. Schließlich ist die Klerusausbildung in Deutschland in seinen Augen weiterhin nicht zufriedenstellend, worauf er bereits in seinem Bericht vom 14. November 1919 an Kardinal Bisleti ausführlich hinwies. Diese Ausbildungslücken führen seiner Meinung nach zur Wahl ungeeigneter Bischöfe, denen die notwendigen Eigenschaften fehlen, um Reformen im Sinne des Heiligen Stuhls – etwa des Rundschreibens zur deutschen Universitätstheologie vom 9. Oktober 1921 – durchführen zu können. Für weitere Punkte über Anstellung und Ausbildung der Geistlichen verweist Pacelli auf die entsprechende Stellungnahme Bertrams. Dessen Bitte um eine zügige Antwort des Heiligen Stuhls an die preußische Regierung teilt der Nuntius nicht. Pacelli bemerkt, dass sich Boelitz in seiner Antwort auf die Punkte beschränkt, die den preußischen Staat interessieren, und beispielsweise die ebenfalls in der Denkschrift zur Sprache kommenden Fragen des Schulwesens und der Staatsleistungen an die Kirche nicht berücksichtigt. Pacelli konnte in Erfahrung bringen, dass Preußen nicht nur kein Interesse an Verhandlungen über diese Punkte hat, sondern ihre Behandlung in den Gesprächen zu einem zukünftigen Reichskonkordat sogar verhindern will. Darüber hinaus geht der Nuntius auf mögliche Wechselwirkungen zwischen den Verhandlungen mit Preußen und den bayerischen Konkordatsverhandlungen ein. Schließlich schlägt er einen Text für die Antwort an Boelitz vor.
Betreff
Trattative col Governo prussiano
Eminenza Reverendissima,
Col mio rispettoso Rapporto N. 23382 in data del 27 Febbraio scorso ebbi l'onore di trasmettere all'Eminenza Vostra Reverendissima insieme alla relativa traduzione italiana il Memorandum dell'Episcopato prussiano (firmato dall'Emo Sig. Cardinale Bertram, quale presidente delle Conferenze vescovili di Fulda), da me presentato con Nota in data del 16 di quello stesso mese di Febbraio al Sig. Ministro per la scienza, l'arte e l'istruzione pubblica (o, più brevemente, del Culto) in Prussia, Dr. Boelitz.
Prima d'inviare a me la relativa risposta, il Ministero del Culto credette di sottoporne il testo per mezzo del Consigliere governativo Sig. Niermann al sullodato Eminentissimo, il quale, dopo di essersi inteso coll'Eminentissimo Sig. Cardinale Schulte, Arcivescovo di Co-
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lonia, propose al riguardo varie modificazioni. Quindi il menzionato Dr. Boelitz mi rimise la risposta in discorso con Nota in data del 28 Aprile p. p., che l'Eminenza Vostra troverà qui acclusa sia nel testo tedesco come nella traduzione latina compilata dal Ministero medesimo (Allegati I e II).
Avendomi lo stesso Emo Cardinale Bertram manifestato il desiderio di poter esprimere il suo avviso circa la più volte menzionata risposta, mi diedi premura di comunicargliene il testo, ed egli ha esposto le sue osservazioni, nel nome altresì dell'Emo Schulte, in una lettera del 9 corrente (Allegato III), aggiungendo che non dubita del consenso anche degli altri Revmi Vescovi.
Le saggie riflessioni contenute nella lettera anzidetta rendono superfluo da mia parte un dettagliato esame della risposta del Sig. Ministro del Culto; mi limiterò quindi a rilevare in proposito quanto segue:
Nel succitato Memorandum dell'Episcopato si notava al punto III circa la questione dell'intervento dello Stato nella provvista delle Sedi vescovili, delle Prepositure e dei Canonicati vacanti nei mesi dispari che la S. Sede considera come non più esistenti dopo la caduta della Mo-
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narchia i privilegi accordati al Re. Invece il Dr. Boelitz sin dal principio della sua Nota si affretta a "manifestare la sua soddisfazione per non essere pervenuta al Governo prussiano alcuna notizia, dalla quale debba dedursi che la S. Sede ritenga non più vigenti le concessioni fatte già al Re" ed aggiunge "che il Governo prussiano riguarda come rimaste completamente in vigore dell'attuale territorio dello Stato la Bolla "De salute animarum" e le altre Convenzioni concluse colla S. Sede circa la circoscrizione delle diocesi e la provvista delle Sedi vescovili, delle Dignità e dei Canonicati in Prussia". Tale affermazioni circa le vedute della S. Sede è assai probabilmente derivata dal fatto che, – come mi venne obiettato dal Segretario di Stato Dr. Becker durante il colloquio avuto nel Ministero del Culto in Berlino la sera del 31 Dicembre dello scorso anno (cfr. Rapporto N. 22938 del 9 Gennaio 19221 ), – secondo un telegramma del Sig. Ambasciatore di Germania presso la S. Sede, la Segreteria di Stato avrebbe dichiarato al Revmo Mons. Steinmann che l'Allocuzione pontificia del 21 Novembre 1921 non toccava la Germania; tuttavia io mi feci un dovere di rettificare subito simile presunta asserzione nel senso del
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venerato Dispaccio dell'Eminenza Vostra N. B. 280602 del 25 dello stesso mese di Novembre3.Non è necessario, del resto, che io qui ricordi come 1º) nella vacanza delle diocesi di Colonia e di Paderborn (1919-1920) la S. Sede non permise la elezione del nuovo Pastore da parte del Capitolo nelle consuete forme se non colla espressa clausola, accettata per iscritto dal Governo prussiano, che ciò non avrebbe potuto costituire un precedente per il definitivo regolamento della questione; 2º) nell'ultima vacanza di Treviri il Governo prussiano rinunziò a qualunque ingerenza nella provvista della diocesi colla dichiarazione rilasciatami dal Sig. Ministro del Culto in data del 6 Gennaio del corrente anno <(cfr. citato>4 Rapporto N. 229385 del 9 Gennaio 1922); e 3º) quanto ai Canonicati dei Capitoli metropolitani e cattedrali, la S. Sede, attese le attuali speciali circostanze, ha lasciato bensì facoltà ai Vescovi della Prussia di nominare ai medesimi, anche se fosse necessaria un'intesa col Governo, però del pari coll'esplicita dichiarazione che ciò non possa costituire un precedente (Dispaccio N. 97515 del 14 Ottobre 1919); tutti fatti questi, i quali dimostrano che la S. Sede medesima ha sempre scrupolosamente evitato qualsiasi dichiarazione od atto, il quale potesse importare da parte sua un ricono-
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scimento nell'attuale Governo dei privilegi concessi già al Re di Prussia. – All'Eminenza Vostra non sfuggirà infine la velata, ma pur chiara minaccia, che il Sig. Ministro di Culto aggiunge su questo argomento. Dopo avere, infatti, affermato il punto di vista del Governo circa la piena permanenza in vigore delle antiche Bolle di circoscrizione, egli osserva: "Qualunque altro modo di procedere non impedirebbe bensì l'adattamento della legislazione prussiana alla Costituzione del Reich; creerebbe tuttavia gravi difficoltà all'accettazione dei provvedimenti legislativi non derivanti dalla Costituzione medesima, quali sono l'aumento della dotazione dei Vescovati o degli onorari dei parroci".
Il Dr. Boelitz continua col rilevare come per il suddetto adattamento alla Costituzione germanica delle Bolle di circoscrizione e dotazione, vigenti in Prussia come leggi di Stato, si richiede una nuova legge, e soggiunge che nella presentazione del relativo progetto al Parlamento prussiano, verrà, sia per l'importanza dell'argomento come a causa della dotazione da parte dello Stato medesimo, sollevata la questione, in qual modo, cessando la nomina (Ernennung)
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governativa, avrà luogo la provvista dei canonicati vacanti (1). Il Sig. Ministro chiede quindi una comunicazione al riguardo
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ed aggiunge "esser desiderio del Governo che prima della nomina dei Preposti e della metà dei Canonici i nomi dei Candidati vengano resi noti allo Stato". In tal guisa il Governo prussiano, se, costrettovi dalla Costituzione del Reich, consente ora a rinunziare al diritto di nomina alla Prepositura ed ai Canonicati vacanti nei mesi dispari (del quale ebbi già l'onore di discorrere nel rispettoso Rapporto N. 12537 del 6 Aprile 1919), cerca pur nondimeno di conservare, in quanto è possibile, un resto delle antiche ingerenze. A mio umile parere, i ragionevoli interessi dello Stato su questo punto sarebbero sufficientemente assicurati mediante una Istruzione generale ai Vescovi nel senso proposto dall'Emo Bertram. Che se invece la S. Sede giudicasse di poter accondiscendere alla surriferita domanda del Governo prussiano, dovrebbe almeno, anche al mio subordinato avviso, chiarirsi con ogni precisione <la>6 portata di detta previa comunicazione, affinché essa non conduca tosto o tardi a pretese di esclusiva da parte dello Stato e non ne sorgano così impedimenti alla libertà della Chiesa.
Per ciò che si riferisce alla provvista delle Sedi vescovili, il Sig. Ministro sembra ammettere la necessità della
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rinunzia da parte dello Stato allo ius exclusivae ed all'invio dello Commissario governativo (1); afferma tuttavia che ciò non tocca in alcun modo il diritto di elezione spettante ai Capitoli in forza delle Bolle concordate. "Io son convinto (rivela il Sig. Dr. Boelitz) che il Governo prussiano, per varie ragioni derivanti sia dalla evoluzione storica come dal desiderio della parte cattolica della popolazione, brama che quel diritto rimanga in vigore anche per l'avvenire, e domanda quindi una promessa della S. Sede al riguardo. – Quanto poi interessi ad ambedue le Parti (prosegue il Sig. Ministro) che nell'esercizio del diritto di elezione si abbia riguardo alla Concordia fra Chiesa e Stato, trovasi espresso nei Brevi "Quod de fidelium" del 1821 per l'antica Prussia e "Re sacra" del 1827 per la provincia ecclesiastica del Reno superiore. Sarebbe quindi desiderabile che, dopo mutata come si ha in animo, su questo punto la legislazione prussiana, si ripeta a favore del Governo della Repubblica, in una forma da convenirsi precedentemente, le considerazioni esposte nei succitati Brevi". Il Dr. Boelitz chiede anzi ancora di più, e manifesta il
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desiderio che "la mutua fiducia fra i due Poteri abbia anche per l'avvenire la sua palese espressione in ciò, che prima della elezione vengano comunicati al Governo prussiano i nomi dei candidati".
Circa i surriferiti postulati l'Emo Sig. Cardinale Bertram osserva come il desiderio del Sig. Ministro relativamente al diritto dei Capitoli della Prussia di eleggere i Vescovi concorda pienamente con quello dell'intiero Episcopato, dei Capitoli medesimi e dei fedeli, e rinnova quindi a nome dello stesso Episcopato la domanda (da lui già sottomessa alla S. Sede, ad esempio, nella lettera del 19 Settembre 1921 – cfr. citato Rapporto N. 22076 del 12 Ottobre dello stesso anno) che quel diritto sia conservato in vigore. – Non io certo oserei di oppormi a che venga mantenuto un così antico ed insigne privilegio, confermato (ed in parte reintegrato) dalle Bolle pontifici <e>7 di circoscrizione, ed in favore del quale unanimemente si pronunziano i Revmi Vescovi ed i Capitoli della Prussia; privilegio, di cui l'Emo Cardinale Consalvi non dubitava di dichiarare nella sua Nota del 2 Settembre 1817 all'Inviato dell'Hannover Sig. de Ompteda;
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"È pur troppo noto che nella Germania le elezioni dei Vescovi si facevano liberamente dai Capitoli, i quali, avendo acquistato legittimamente un tal privilegio e possedendolo da sì lungo tempo, non si vede perché debbano esserne irragionevolmente spogliati". Si aggiunga che in questi ultimi tempi si è formata nei membri dei Capitoli medesimi la persuasione che la decisione della S. Sede sarà in questa materia conforme ai loro desideri. "Ci è stato confidenzialmente comunicato (così mi scriveva in data del 30 Marzo scorso Mons. Schwarz, Canonico in Münster) che la libera elezione vescovile di Treviri si deve al diretto intervento di Sua Santità. Crediamo quindi di poter da ciò concludere che questo punto sarà regolato in senso favorevole ai Capitoli cattedrali". Una contraria soluzione cagionerebbe per conseguenza in seno ai medesimi una penosa disillusione. Malgrado tutto ciò, non posso in coscienza astenermi dal manifestare anche qui la preoccupazione rispettosamente sottoposta al giudizio della S. Sede nel mio ossequioso Rapporto N. 23740 del 15 Aprile scorso a proposito della analoga richiesta avanzata dal Governo bavarese. Come ivi, invero, mi permisi già di accennare, la formazione del Clero in Germania esige miglioramenti e riforme. Sullo stato dei Seminari ebbi l'onore
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di riferire ampiamente all'Emo Sig. Cardinale Bisleti nel mio Rapporto N. 14839 del 14 Novembre 1919; ma confesso che da quell'epoca in poi, in seguito ad ulteriori osservazioni ed esperienze, i miei timori sono piuttosto aumentati che diminuiti8.Mi duole soprattutto – pur non volendo menomamente gettare un'ombra di sospetto sulla maggior parte dei professori delle Facoltà teologiche della Germania – di veder almeno finora mantenuti nell'insegnamento degli ecclesiastici, senza dubbio pii ed animati soggettivamente dalle migliori intenzioni, ma la cui dottrina dà luogo pur troppo alle più serie obbiezioni. Mi sia permesso di ricordare (per citare soltanto esempi recentissimi) il sacerdote Rademacher, Professore di apologetica e di introduzione alla filosofia nella Università di Bonn (Archidiocesi di Colonia), di cui inviai all'Eminenza Vostra uno scritto intitolato "L'idea della unità nella teologia ed il parallelismo della grazia e della natura" (Der Einheitsgedanke in der Theologie und der Parallelismus von Gnade und Natur) col mio rispettoso Rapporto N. 21690 del 4 Settembre 1921, nel quale mi feci un dovere di segnalare i principali errori che, a mio umile parere, erano in esso contenuti. Il medesimo professore ha dato testé alle stampe un nuovo libro dal titolo "Die Gottessehnsucht der Seele", nel quale, sebbene ispirato dal lodevolissimo desiderio di attirare anime alla religione ed alla Chiesa, massime fra le per-
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sone dotte, ed inoltre scritte in forma accurata ed elegante, si riscontrano tuttavia non poche espressioni equivoche, che si prestano a false e pericolose interpretazioni, ed altre, le quali suppongono o sembrano contenere un errore. Parimenti nella Facoltà teologica di Breslavia il sacerdote Giuseppe Wittig, Professore di storia ecclesiastica, ha pubblicato prima nell'Hochland (XVIII Jahrgang, 1920/21, 9. Heft, pag. 257-282) un articolo intitolato "Aedificato [sic] ecclesiam. Eine Studie über die Anfänge der katholischen Kirche", e poi nella rivista Die Tat (Monatsschrift für die Zukunft deutscher Kultur. Jahrgang XIV. April 1922. Heft 1. – Diederichs, Jena. – pag. 13-33) un secondo scritto dal titolo "Die Kirche als Auswirkung und Selbstverwirklichung der christlichen Seele", nei quali il concetto della Chiesa proposto dall'Autore a mala pena si distingue da quello dei Protestanti, ed infine ancor recentemente nella stessa succitata rivista Hochland (XIX Jahrgang, 7. Heft, April 1922, pag. 1-26) un assai censurabile articolo "Die Erlösten" circa il peccato e la redenzione (1). Ora molti (non vorrei dire la maggior parte) degli ecclesiastici cresciuti, educati e vissuti nell'ambiente degli Istituti filosofico-teologici della Germania non
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hanno, sebbene zelanti e fedeli verso la Chiesa, una visione chiara e completa delle deficienze, che specialmente nella parte speculativa o scolastica presenta la istruzione o formazione dei candidati al sacerdozio, e quindi della necessità di opportune riforme a norma dei decreti della S. Sede9 (in particolare della recente Istruzione della S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi). Da qui il mio timore che, se anche per l'avvenire le elezioni vescovili saranno lasciato intieramente ai Capitoli, si avranno bensì i Pastori per sé degni ed idonei, ma non facilmente tali che, oltre a possedere tutte le altre qualità richieste dai sacri canoni, siano pienamente compresi della importanza di tali riforme e ne promuovano con ogni energia la completa esecuzione; il che invece potrebbe ottenersi ben più sicuramente, se la S. Sede avesse maggior libertà nella scelta dei Vescovi.
Supposta la conferma del privilegio in discorso, l'Emo Bertram non vedrebbe difficoltà a che la S. Sede ripeta ai Capitoli cattedrali la esortazione ad aver riguardo nella elezione dei Vescovi alla concordia ed ai pacifici rapporti fra la Chiesa e la Repubblica; vorrebbe invece, – allo scopo di salvaguardare nel miglior modo possibile la libertà della Chiesa e di evitare nocive ingerenze dello Stato, – che venga comunicato al Governo il nome del candidato soltanto dopo la elezione del Capitolo e prima della conferma Apostolica. – Dovrebbe inoltre, a mio subordinato
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avviso, essere in ogni caso imposto ai Capitoli il più stretto segreto, conformemente alle disposizioni del Modus procedendi trasmessomi dall'Eminenza Vostra coll'ossequiato Dispaccio N. 158 del 16 Febbraio scorso.
Per ciò che riguarda la formazione del clero e l'ammissione agli uffici ecclesiastici, il Sig. Ministro del Culto, in vista degli aumentati stipendi dei parroci, chiede venga fissato in una convenzione colla S. Sede che per l'avvenire i detti uffici non possano essere conferiti senza il consenso dello Stato, qualora si tratti di stranieri o di ecclesiastici, i quali non abbiano conseguito il certificato di maturità in una scuola superiore (Ginnasio) germanica e compiuto un corso di studi di almeno tre anni in una Università tedesca od in un Seminario vescovile della Germania od in uno dei simili Istituti teologici in Roma. Circa questo argomento le osservazioni dell'Emo Cardinale Bertram mi sembrano in generale degna di seria considerazione.
Il sullodato Eminentissimo in fine della sua Lettera esprime il parere esser opportuno che venga data al Governo prussiano una sollecita risposta. Ben comprendo la di Lui brama di veder regolate quanto prima così importanti questioni, e nulla mi riuscirebbe più gradito che di poter raccomandare alla S. Sede puramente e semplicemente un tale desiderio. È tuttavia il mio dovere di manifestare altresì all'Eminenza Vostra le conseguenze
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che a mio subordinato avviso ne deriverebbero. Ciò che, invero, mi ha maggiormente colpito nella risposta del Sig. Ministro del Culto, è stato il constatare come essa sia limitata unicamente a quei punti, i quali interessano lo Stato prussiano (circoscrizione delle diocesi, provvista delle Sedi vescovili, delle dignità e delle canonicati, formazione del clero e condizioni per l'ammissione agli uffici ecclesiastici). Circa le altre materie, invece, le quali non meno interessano la S. Sede e che erano pure proposto nel più volte citato Memorandum (per es., i punti VIII e IX concernenti le Facoltà teologiche ed i Seminari, ed il punto XII riguardante la questione scolastica), si ricerca invano un qualsiasi accenno nella Nota del Dr. Boelitz. Che se ivi si tocca la questione delle prestazioni finanziarie dello Stato, lo si fa soltanto per menzionare gli aumenti degli stipendi a favore dei parroci, non tenendo alcun conto di quanto relativamente alla materia patrimoniale si esponeva nei punti III e X del Memorandum stesso. Ora sembra manifesto (e questa supposizione mi è stata testé confermata da un personaggio degno di fede, il quale ha avuto occasione di parlare al riguardo con il Consigliere del Ministero del Culto Sig. Schlüter) che, qualora la Prussia riuscisse a far accettare i suoi postulati nei suddetti argomenti, non solo non avrebbe più alcun interesse per dare una soddisfacente risposta anche agli altri punti, ma potrebbe altresì, senza
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correre rischio, prendere un'attitudine di aperta opposizione od almeno di resistenza passiva contro la conclusione di un Concordato per il Reich (così importante massime per venire in soccorso ai cattolici della Diaspora), ed in modo speciale contro la inclusione nel medesimo della questione scolastica. Per parte mia, non vedo in verità con quale arma sarebbe allora più possibile di spezzare tale resistenza del Governo prussiano, e non so se i partiti favorevoli al Concordato medesimo avrebbero la forza di ridurlo alla ragione. – Che anzi anche la conclusione del Concordato bavarese ne resterebbe indirettamente minacciata. È infatti notevole come le domande del Ministero prussiano coincidano nella maggior parte con quella del Governo bavarese, già ben note alla S. Sede. Se ora dunque la Prussia ottenesse senz'altro l'accoglimento di quelle richieste, non troverebbe poi la Baviera inammissibile che per eguali concessioni si esiga da lei, quasi come compenso, tutta una lunga serie di disposizioni concordatarie circa le Facoltà teologiche, le scuole, gli Ordini e le Congregazioni religiose, ecc.? E non vi è motivo di temere che il Landtag, ove il partito popolare bavarese non ha la maggioranza assoluta, rifiuterebbe allora di approvare un simile progetto di Concordato? Ad ogni modo non sembra esservi dubbio che l'Episcopato bavarese apprenderebbe un simile procedimento nei riguardi della Prussia con viva apprensione.
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Se le suesposte riflessioni appariranno fondate al superiore giudizio dell'Eminenza Vostra, parmi che potrebbesi dare al Sig. Dr. Boelitz la seguente risposta provvisoria: "La S. Sede ha esaminato colla più seria attenzione, e col più vivo desiderio di giungere quanto prima ad un soddisfacente accordo, la pregiata Nota di Vostra Eccellenza in data del 28. Aprile p. p. Prima peraltro di prendere definitive decisioni riguardo alle proposte ivi contenute, bramerebbe di conoscere le vedute del Governo prussiano relativamente agli altri punti del Memorandum dell'Episcopato in data del 24 Gennaio scorso, i quali non sono stati ancora presi in considerazione nella sullodata Nota. Che se alcuni di essi conoscessero questioni, le quali a norma della Costituzione germanica fossero di esclusiva competenza del Reich, la Santa Sede gradirebbe parimenti di apprendere dal Governo medesimo in modo impegnativo quale attitudine esso intenda si [sic] assumere circa le questioni stesse in ordine al futuro Concordato col Reich.
"Vostra Eccellenza al principio alla più volte menzionata Nota ha manifestato la sua soddisfazione per non esser pervenuta al Governo prussiano alcuna notizia, dalla quale debba dedursi che la S. Sede ritenga non più vigenti le concessioni fatte già al Re. La S. Sede crede di dover a tal proposito notare come da parte sua non ha però avuto luogo nemmeno alcuna di-
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chiarazione od atto, il quale possa importare un positivo riconoscimento della permanenza in vigore delle concessioni suddette. La conclusione pratica e molto importante per la Germania e per gli Stati particolari di essa è quindi di concludere colla maggior possibile sollecitudine le nuove Convenzioni colla S. Sede, che eliminino ogni questione teorica e regolino nuovamente con reciproca intesa i rapporti fra i due Poteri per il bene non solo della parte cattolica della popolazione, ma altresì dell'intero popolo tedesco".
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmiDi Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico

[Fol. 55v] (1) Non sarà qui inutile di rammentare la istanza indirizzata nel mese di Febbraio dello scorso anno 1921 al S. Padre dai Capitoli della Prussia circa la Partecipazione da essi desiderata dalla provvista dei canonicati; istanza da me trasmessa col rispettoso Rapporto N. 1967710 del 18 dello stesso mese. Intorno alla medesima l'Emo Sig. Cardinale Bertram espresse il parere dell'Episcopato prussiano in una lettera in data del 29 Marzo seguente, da me parimenti inviata all'Eminenza Vostra col successivo Rapporto N. 2011011 del 1° Aprile s. a. Col venerato Dispaccio N. B=2076612 [sic] del 20 Maggio 1921 l'Eminenza Vostra si degnò di significarmi al riguardo la mente della S. Sede, che, da me comunicata all'Episcopato in esecuzione degli ordini ivi contenuti, provocò un nuovo Esposto del sullodato Eminentissimo Bertram, egualmente rimesso all'Eminenza Vostra coll'ossequioso Rapporto N. 2207613 del 12 Ottobre. Finalmente con Dispaccio N. B=2786114 del 20 Novembre Vostra Eminenza si compiacque di parteciparmi che aveva esaminato detto Esposto con tutta l'attenzione, aggiungendo che le ragioni ed i desiderata ivi espressi avrebbero dovuto senza dubbio essere tenuti presenti nelle trattative per il Concordato. Sarei ben grato all'Eminenza Vostra, se volesse ora rendermi nota la definitiva decisione della S. Sede in proposito.15
[Fol. 56v] (1) Quali abusi si fossero introdotti al riguardo nelle elezioni vescovili, risulta chiaramente dalla nota Lettera dell'Emo Sig. Cardinale Rampolla, Segretario di Stato di S. S., del 20 Luglio 1900.
[Fol. 57v] (1) Trattandosi di Professori di Università, una eventuale pubblica condanna dei succitati scritti da parte della S. Sede prima della definitiva conclusione del Concordato potrebbe comprometterne l'esito a causa delle polemiche cui darebbe facilmente luogo.
53r, am oberen Seitenrand hds. von unbekannter Hand notiert, vermutlich vom Empfänger: "Provvista benefici".
1"V. Germania – 509" hds. von unbekannter Hand eingefügt, vermutlich vom Empfänger.
2"Comunicazione della Allocuzione Pontificia nel Concistoro 21-11-21" hds. eingefügt von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger.
3"N. B. […] Novembre" hds. unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
4Hds. eingefügt von Pacelli.
5"V. Provvista Treviri Germania 509" hds. eingefügt von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger.
6Hds. eingefügt von Pacelli.
7Hds. eingefügt von Pacelli.
8"X" hds. eingefügt von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger.
9"X" hds. eingefügt von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger.
10"20110" hds. unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
11"19677" hds. unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
12"N. B.=20766" hds. unterstrichen und mit Klammern versehen, vermutlich vom Empfänger.
13"22076" hds. unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
14"27861" hds. unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
15Anmerkung "Non sarà […] in proposito." am linken Seitenrand hds. markiert, vermutlich vom Empfänger.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 26. Mai 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 23, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/23. Letzter Zugriff am: 13.12.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 25.04.2017.