Dokument-Nr. 3106
Pacelli, Eugenio
an Gasparri, Pietro
Berlin, 11. Juli 1926
Regest
Pacelli berichtet über die Verhandlungstreffen zum Preußenkonkordat vom 22. sowie vom 25. Juni, an denen neben ihm Ministerialdirektor Trendelenburg, der Breslauer Kirchen-, Staats- und Verwaltungsrechtsprofessor Heyer und der Zentrumsabgeordnete Kaas teilnahmen. Es ging um die Besetzung der Kanonikate und die politische Klausel. Der Nuntius zeichnet das hartnäckige Bemühen der Regierungsvertreter nach, das staatliche Präsentationsrecht für die Kapiteldignitäten und die Hälfte der Kanoniker zu erlangen, und fügt die Kopie einer Denkschrift des Kultusministeriums bei, die eine entsprechende Regelung in Vorschlag bringt, obwohl Pacelli bereits deren Unannehmbarkeit für den Heiligen Stuhl klar gestellt hatte. Der Nuntius, der diesen Vorschlag äußerst energisch zurückwies und sich bei den Regierungsvertretern über ihre Verhandlungsführung beklagte, erreichte eine Zurücknahme des Vorschlags und eine Entschuldigung von preußischer Seite. Quasi als Gegenleistung für den Verlust des staatlichen Präsentationsrechts forderten die Regierungsvertreter eine Beteiligung der Kapitel an der Besetzung der Kanonikate, um so die Möglichkeit einer staatlichen Einflussnahme zu schaffen. Pacelli erklärte es für möglich, dass der Heilige Stuhl das zwischen Bischof und Kapitel alternierende Ernennungsrecht des Bayernkonkordats ebenfalls für Preußen zugestehe, verwies aber auch auf die Opposition des preußischen Episkopats gegen ein alternierendes Ernennungsrecht. Hierfür führt der Nuntius nicht nur die Denkschrift an, die der Breslauer Fürstbischof Kardinal Bertram dem Papst übergab, sondern auch seine jüngsten Gespräche mit dem Kölner Erzbischof Kardinal Schulte und dem Trier Bischof Bornewasser. Zugleich spezifiziert er, dass das alternierende Ernennungsrecht in diesen Diözesen bisher zwischen dem Staat und dem Bischof wechselte. Schließlich fügt der Nuntius eine ihm von Professor Heyer am 26. Juni übergebene Denkschrift bei, die verschiedene Vorschläge für die konkrete Ausgestaltung eines zwischen Bischof und Kapitel alternierenden Ernennungsrechts macht, und spricht sich zugleich dafür aus, aufgrund der Opposition des Episkopats möglichst lang eine Anwendung des für die Gesamtkirche allgemein geltenden Rechts bei der Besetzung der Kanonikate einzufordern. Ferner verweist er auf die Regierungsforderung, je ein Kanonikat in Breslau und Münster für einen der Professoren der dortigen Universitäten vorzusehen.Als schwieriger schätzt Pacelli die Frage der politischen Klausel ein, welche die zuvor genannten Denkschriften ebenfalls behandeln. Über die Vereinbarungen des Bayern- und des Polenkonkordats hinausgehend verlangt die preußische Regierung eine Ausdehnung der in der politischen Klausel vorgesehenen Befragung der Regierung hinsichtlich Erinnerungen politischer Natur gegen Kandidaten für ein Kirchenamt auf alle Ortsordinarien, Weihbischöfe und Kapiteldignitäten. Der Nuntius führt aus, welche Kirchenämter nach can. 198 CIC 1917 als Ortsordinarien gelten. Ferner weist er darauf hin, dass die preußische Regierung angesichts der Praxis des Heiligen Stuhls, Apostolische Administratoren in politisch umstrittenen Grenzgebieten einzusetzen, ein Interesse daran hat, Administratoren-Ernennungen in der deutsch-polnischen Grenzregion beeinflussen zu können. Pacelli wies die Regierungsvertreter auf den Widerspruch zwischen dieser Forderung und der üblichen Praxis des Heiligen Stuhls hin. Zugleich bittet der Nuntius den Kardinalstaatssekretär vorsichtig, im Bewusstsein dieses Widerspruchs und unter Hinweis auf die mit der englischen Regierung für die britische Kolonie Malta getroffene Konvention, zu erwägen, ob der Heilige Stuhl in diesem Punkt eventuell Zugeständnisse machen und so die schwierigen Verhandlungen deutlich vereinfachen könnte. Mit Blick auf Äbte, gefreite Prälaten sowie Apostolische Vikare oder Präfekten, kann die erbetene Ausdehnung der politischen Klausel Pacellis Ansicht nach abgelehnt werden, weil sie momentan in Preußen keine Anwendung finden würde. Hinsichtlich der Generalvikare insistierten die Regierungsvertreter auf die Ausdehnung der politischen Klausel und verwiesen darauf, dass bisher durch die Wahl des Generalvikars aus den Domkapitularen eine indirekte staatliche Einflussnahme gegeben war. Der Nuntius widersprach dieser Forderung mit Hinweis auf ihre Unüblichkeit, wenngleich er mit dem Breve Pius' IX. an den Freiburger Erzbischof von Vicari ein Beispiel für die Einbeziehung des Staats in die Generalvikarsernennung benennt, sowie auf den zu erwartenden Widerstand der Bischöfe. Für den Kapitularvikar machte die Regierung in den genannten Denkschriften den Vorschlag, dass die Regierung binnen weniger Tage, zunächst wurden zehn, dann drei Tage vorgeschlagen, nach Mitteilung der Wahl etwaige politische Vorbehalte kommuniziert. Die Regierungsvertreter insistierten auf die Ausdehnung der politischen Klausel auf die Kapiteldignitäten, obwohl Pacelli dies mehrfach als unüblich bezeichnete, und schlugen für die Generalvikare vor, die bisherige Praxis beizubehalten, wonach der Bischof sich bei der Regierung über den Kandidaten erkundigt, bevor er seinen Vorschlag nach Rom kommuniziert. Der Nuntius fügt an, dass die preußischen Verhandlungspartner das staatliche Interesse an einem Konkordatsabschluss an die Bereitschaft des Heiligen Stuhls zu Zugeständnissen in diesem Punkt knüpften. Außerdem schildert er, wie er mit den Regierungsvertretern über die entsprechenden Bestimmungen des Konkordats mit Polen diskutierte. Schließlich bittet er Gasparri um Weisung, welche Konzessionen er der preußischen Regierung, wenn nötig, in den beiden hier dargestellten Punkten maximal machen darf. Pacelli schließt an, dass es seiner Ansicht nach nicht gegen die Gleichbehandlung der Konkordate mit Bayern und Preußen verstieße, wenn man Preußen in anderen Punkten Zugeständnisse mache, wo doch, wie oben beschrieben, bei der Besetzung der Kanonikate geringere Konzessionen wie gegenüber der bayerischen Regierung gemacht werden.
Betreff
Trattative concordatarie colla Prussia – Provvista delle dignità e dei canonicati –
"Clausola politica"
Nei giorni di Martedì 22 e Venerdì 25 Giugno p. p. ebbero luogo nella Nunziatura due nuove conferenze






Fin dalla prima conferenza i negoziatori prussiani, non senza mia grande meraviglia, avanzarono la domanda che nelle antiche diocesi della Prussia, cui si riferisce la Bolla De salute animarum

55v
fosse riconosciuto al Governo il diritto di
presentazione per la Prepositura e la metà dei Canonicati. Feci loro cortesemente
comprendere che la S. Sede non avrebbe acconsentito a tale richiesta; in seguito a che
i miei interlocutori lasciarono cadere la cosa e la lunga discussione si svolse, come dirò
appresso, sull'alternativa della nomina od elezione dei Canonici da parte del Vescovo o del
Capitolo. Fu quindi assai viva la mia sorpresa, allorché essi al principio della seconda
seduta, mi presentarono un Appunto scritto, di cui l'Eminenza Vostra Reverendissima troverà
copia qui acclusa (Allegato I), e nel quale, come se nulla fosse stato, si domandava di nuovo puramente e
semplicemente l'anzidetto diritto di presentazione. Avendo così dovuto constatare ancora una
volta che le forme miti non valgono a convincere le dure teste dei prussiani, respinsi con
forza simile pretesa, la quale (dissi) avrebbe di nuovo per mezzo del Concordato imposto ai
cattolici catene, da cui la nuova Costituzione
56r
prestato
a trasmettere alla S. Sede quella domanda. Mi lamentai di questo metodo di condurre le
trattative



I negoziatori prussiani chiesero allora che, quasi in compenso della perdita dell'antico diritto di nomina dello Stato, i Capitoli avessero una parte nella provvista dei canonicati vacanti. Il Governo, come disse apertamente il Prof. Heyer, ha a ciò interesse, perchè esso crede di poter più facilmente esercitare
56v
la propria influenza sopra un collegio composto di
più membri, fra i quali vi sarà sempre l'uno o l'altro disposto a secondarlo, che non
sull'unica persona del Vescovo. Da parte mia risposi che, come la S. Sede aveva
concesso l'alternativa nell'art. 14 § 2






57r
(Colonia, Treviri, Münster, Paderborn, Breslavia),
l'alternativa mensium aveva luogo fra il Governo ed il Vescovo, mentre nelle nuove diocesi
prussiane (Fulda, Limburg, Osnabrück, Hildesheim) quell'alternativa (fra Vescovo e Capitolo)
vigeva in virtù delle Bolle Impensa Romanorum Pontificum

57v
comune in questa materia1.Più grave parmi la questione della cosiddetta "clausola politica", di cui pure è parola in ambedue i suddetti Appunti, e colla quale i negoziatori prussiani intendono l'interrogazione da parte della Autorità ecclesiastica al Governo allo scopo di accertarsi che non vi sono contro un determinato candidato obbiezioni di ordine politico. Tale clausola, adottata già nel Concordato bavarese (art. 14 § l) riguardo ai Vescovi, e nel Concordato polacco






58r
rii loci, ai Vescovi ausiliari ed alle Dignità dei Capitoli. Sarebbero quindi
compresi come Ordinarii loci nel senso del can. 198
1.) Gli Amministratori Apostolici





58v
del 20 Marzo 1890 (cfr. Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità
civili
59r
2.) Gli Abbati e Prelati
nullius

3.) Il Vicario generale, per il quale la interrogazione al Governo dovrebbe essere fatta dal relativo Vescovo. I negoziatori prussiani hanno molto insistito su questo punto, rilevando l'importanza che il Vicario generale ha nell'amministrazione diocesana, massime qualora il Vescovo sia, per ragione dell'età o dello stato di salute, meno atto a reggere la diocesi. Hanno aggiunto che per il passato il Governo prussiano poteva, se non direttamente, almeno indirettamente influire in tale nomina, giacchè il Vicario generale era di fatto sempre scelto fra i membri del Capitolo.
59v
Ho risposto che tale richiesta è del tutto nuova ed
inusitata1, e che i primi ad essere contrari alla medesima sarebbero i
Revmi Vescovi della Prussia, i quali assai a malincuore si vedrebbero col nuovo
Concordato imporre un simile onore.4.) Il Vicario capitolare. Secondo la legge del 20 Maggio 1874


60r
cia l'estensione dei diritti medesimi, la missione
ricevuta dall'Autorità ecclesiastica, la prova di possedere le qualità personali a norma
della legge dell'11 Maggio 1873




60v
legato II) detto termine è ridotto a tre giorni. In sostanza quindi si chiede che anche per la
elezione del Vicario capitolare abbia luogo la interrogazione al Governo; questo, se lo
stima del caso, può muovere obbiezioni entro tre giorni, trascorsi i quali s'intende aver
esso rinunziato a tale sua facoltà
I negoziatori prussiani hanno persistito nella loro richiesta dell'applicazione della "clausola politica" alle nomine delle dignità capitolari, riservate alla S. Sede, sebbene io non abbia mancato di far loro ripetutamente osservare che essa non corrisponde alle consuetudini della S. Sede medesima (Dispaccio N. 969/26 del 1o Maggio c. a.).
Per ciò che riguarda infine i Vescovi Ausiliari, il Ministero del Culto ha chiesto che si mantenga per essi la prassi vigente, secondo la quale il Vescovo residenziale, prima di proporre alla S. Sede un ecclesiastico per tale ufficio, si assicura che esso non sia persona ingrata al Governo. Ciò era stato concesso anche alla Baviera colla Convenzione del 1910

61r
Concordato bavarese (art. 10
§ 1 lett. a capov. 3
I miei interlocutori notarono che, quanto minori saranno le concessioni della S. Sede nei punti surriferiti, altrettanto più scarso diverrà l'interesse dello Stato alla conclusione di un Concordato. – Siccome, poi, essi più volte durante le discussioni avevano citato il Concordato polacco come assai favorevole a quel Governo, rilevai che in esso la "clausola politica" si riscontra soltanto per gli Arcivescovi ed i Vescovi, i Coadiutori con futura successione ed il Vicario castrense (art. 11), mentre che ora il Ministero del Culto prussiano vorrebbe estenderla a tante categorie di ecclesiastici. Il Prof. Heyer rispose che ben più ampia era la portata del giuramento prescritto dal detto Concordato per gli Ordinari, i quali si obbligano alla fedeltà verso il Go-
61v
verno anche per
tutto il loro clero (art. 12

Voglia ora l'Eminenza Vostra degnarsi di comunicarmi sino a qual punto, naturalmente soltanto in caso di necessità assoluta, possa la S. Sede giungere nelle sue concessioni riguardo agli argomenti suesposti. – Per ciò, poi, che concerne il confronto col Concordato bavarese, mi sia lecito di osservare umilmente come esso accolse per intiero riguardo alla provvista dei canonicati


62r
to (e, del resto, nemmeno a suo tempo preteso) dalla
Baviera.A causa delle ferie estive nel Ministero del Culto le conferenze sono rimaste temporaneamente sospese.
Chinato al bacio della S. Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1↑Il
Ministero del Culto ha espresso anche il desiderio che un Canonicato in Breslavia ed in
Münster rimanga riservato per uno dei Professori di quella Università a norma della
Bolla De salute animarum: "... Statuimus (così ivi si legge) unam in
Monasteriensi ac alteram in Wratislaviensi Cathedralibus Ecclesiis Canonicalem
praebendam designandam, et ab eo ad quem iuxta mensium alternativam pertinebit, semper
et quandocumque conferendam esse uni et alteri canonica requisita habentibus ex
Professoribus Universitatum in dictis respectivis civitatibus existentium
...".
1↑Un esempio potrebbe tuttavia ritrovarsi nel Breve
del S. P. Pio IX
all'Arcivescovo di Friburgo
(Baden) del 29 Settembre 1859,
riprodotto nella succitata Raccolta di Concordati pag. 905, ove si legge:
"Tuae praeterea curae erit in Vicarium Generalem atque in extraordinarios istius
Archiepiscopalis Tuae Curiae seu Ordinariatus Consiliarios et Adsessores eos eligere,
quos noveris ipsi Gubernio circa res civiles et politicas non esse minus
gratos".



1↑"l'episcopato
reclama" bis "ivi pure accennata" hds. von unbekannter Hand markiert.