Dokument-Nr. 3117
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 19. Juli 1927

Regest
Pacelli berichtet über die Verhandlungsrunde zu einem Konkordat mit Preußen am 11. Juni, an der der Ministerialdirektor im preußischen Kultusministerium Trendenlenburg, der Breslauer Juraprofessor Heyer und Pacellis Vertrauter Kaas teilnamen, um über die Staatsleistungen zu sprechen. Allerdings wollten die staatlichen Unterhändler zuerst über die Schulfrage diskutieren. Trendelenburg legte zu Beginn der Sitzung ausführlich dar, warum die Regierung es nicht für möglich hält, diese ins Konkordat aufzunehmen. Der Ministerialdirektor führte als Begründung die äußerst starke Opposition gegen das Konkordat in der öffentlichen Meinung und feindliche Resolutionen verschiedener Parteien an. Vertraulich erläuterte er, dass die beiden demokratischen Kabinettsmitglieder, Finanzminister Höpker-Aschoff und Handelsminister Schreiber, offen mit ihrem Rücktritt und dem Bruch der Koalition drohten, sollte die Schulfrage irgendwie im Konkordat behandelt werden. Der Finanzminister erklärt, so Trendelenburg, dass er über die Frage der Staatsleistungen an die Kirche nicht verhandeln werde, solange er keine sichere Garantie in dieser Hinsicht habe. Der Nuntius brachte daraufhin sein schmerzliches Erstaunen zum Ausdruck, da eine solche Haltung dem Geist der Note der preußischen Regierung vom 6. Januar 1922 widerspricht, die zumindest von der Regelung der religiösen Seite der Schulfrage im Konkordat spricht. Außerdem erinnerte der Nuntius daran, dass der Heilige Stuhl die Aufnahme eines entsprechenden Grundsatzes im Konkordat für unabdingbar hält. Pacelli anerkannte die schwierige Situation im Parlament und bot an, darüber zu diskutieren, wie diese überwunden werden könnte. Er machte aber unmissverständlich deutlich, dass er ein Ultimatum, wie es der Finanzminister formulierte, nicht akzeptieren kann. Damit wurden die Konkordatsverhandlungen unterbrochen. Bereits wenig später zeigten sich die preußischen Vertreter jedoch zu weiteren Gesprächen bereit. Am 17. Juni fand die nächste Verhandlungsrunde statt, an der auch der Zentrumsabgeordnete Lauscher teilnahm. Pacelli zitiert einen Formulierungsvorschlag der preußischen Unterhändler, den sie Höpker-Aschoff abgerungen hatten. Danach nimmt der Heilige Stuhl zur Kenntnis, dass Preußen aufgrund der Weimarer Reichsverfassung verpflichtet ist, katholische Bekenntnisschulen zuzulassen und für den katholischen Religionsunterricht zu sorgen. Pacelli erklärte seine völlige Unzufriedenheit damit. Da Kaas und Lauscher allerdings ohne das geringste Zögern anerkannten, dass es sich dabei um das maximal Erreichbare handelte, konnte er sich nicht dagegen weigern, diesen Vorschlag an den Heiligen Stuhl zu senden. Pacelli zitiert aus der italienischen Übersetzung eines Vermerks Lauschers zu diesem Punkt. Der Zentrumspolitiker hält fest, dass die Einzelstaaten und damit auch Preußen infolge der Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung in den Artikeln 142-149 nur noch äußerst eingeschränkte Befugnisse in der Bildungspolitik haben. Allerdings widersprechen sich nach Einschätzung Lauschers die Aussagen der genannten Artikel teilweise. Wenngleich noch kein Reichschulgesetz vorliegt, werden die Einzelstaaten lediglich das Recht haben, notwendige Gesetze zu erlassen, die zur Durchführung desselben notwendig sind. Solange ein solches Reichsgesetz noch nicht erlassen ist, dürfen die Einzelstaaten, so der Schulpolitiker, an der geltenden Rechtslage nichts ändern. Sie sind damit in der Schulpolitik in einem Maße eingeschränkt, wie es stärker kaum sein könnte. Lauscher räumt ein, dass sich Bayern im Konkordat über diese Bestimmungen in einem gewissen Maße hinwegsetzte. Dabei ist sowohl die rechtliche Sonderstellung Bayerns zu beachten als auch die Tatsache, dass die Bevölkerung zur großen Mehrheit katholisch ist. Zwischen dem protestantischen Preußen und dem Reich sind ähnliche Spannungen wie zwischen Bayern und dem Reich nach Lauschers Einschätzung nicht denkbar. Außerdem stellen die Katholiken in Preußen wie im gesamten Reich nur ein Drittel der Bevölkerung, weshalb sie ihre Interessen nicht mit der gleichen Kraft durchsetzen können wie in Bayern. Preußen wiederum, so der Zentrumsabgeordnete, versteht sich weiterhin als Schutzmacht des Protestantismus und der Antagonismus gegen Rom und den Katholizismus leben in den entsprechenden politischen Parteien fort. Der alte Hass gegen Rom verstärkte sich in den Augen Lauschers seit dem Sturz der Hohenzollern-Dynastie und dem folgenden politischen Einflussgewinn des Katholizismus noch weiter. Der Politiker hofft dennoch auf den Konkordatsabschluss, bezeichnet es aber als conditio sine qua non, dass es keine positiven Bestimmungen zur Schulpolitik enthält. Lauscher verweist auf die Landtagsdebatte über den Kultushaushalt, in deren Verlauf deutlich wurde, dass keine Partei außer dem Zentrum einem Konkordat zustimmen wird, das Bestimmungen zur Schulfrage enthält. Vor diesem Hintergrund weist der Politiker nachdrücklich darauf hin, dass solche Bestimmungen in einem Konkordat höchst problematisch wären. Ausdrücklich bezeichnet Lauscher den Formulierungsvorschlag der preußischen Unterhändler als das Beste, was im Parlament erreicht werden kann. Denn niemand auf Seite derer, die für die Weimarer Verfassung einstehen, könne Einwände dagegen erheben. Jeden anderen Vorschlag sieht Lauscher zum Scheitern verurteilt. Welchen Wert eine solche Bestimmungen, die lediglich auf die Reichsverfassung verweist, letztlich hat, möchte er nicht debattieren.
Pacelli berichtet, dass Kultusminister Becker am nächsten Tag, dem 18. Juni, in die Nuntiatur kam. Becker bezeichnete die Reaktion Pacellis auf den Formulierungsvorschlag der Unterhändler als beunruhigend, denn in seinen Augen ist er Ausdruck der Anstrenungen, den Wünschen des Heiligen Stuhls entgegenzukommen. Nach Einschätzung des Kultusministers stellt selbst dieser Vorschlag eine Gefahr für die Annahme des Konkordats im Landtag dar. Becker, der selbst Protestant ist, sprach lebhaft vom weiter ansteigenden furor protestanticus gegen die neue deutsche Verfassung. Schließlich verstand sich das alte Preußen als protestantischer Staat und allein die Parität zwischen Katholiken und Protestanten versetzte letztere in helle Aufregung. Sie befürchten, so Becker, die Vorherrschaft des Katholizismus in Deutschland, wozu auch die Ernennungen von Katholiken zum Reichskanzler und zu preußischen Ministern sowie der Konkordatabschluss mit Bayern beitrugen. Pacelli übersendet eine Denkschrift des preußischen Kultusministeriums zum genannten Vorschlag sowohl im deutschen Original als auch in italienischer Übersetzung. Nach Auffassung des Nuntius geht Preußen damit keine rechtliche Verpflichtung gegenüber dem Heiligen Stuhl bezüglich der Schule ein. Allerdings stellt die Denkschrift die Verpflichtungen, die Preußen aufgrund der Weimarer Reichsverfassung eingehen muss, feierlich fest. Gleiches gilt für die Annahme, dass das Konkordat dauerhaft gültig sein wird. Damit erlangt der Heilige Stuhl im Falle einer grundlegenden Änderung der Situation, also wenn Preußen das Konkordat verletzen sollte, das Recht, es selbst als hinfällig zu erklären. Pacelli fasst zusammen, dass in seinen Augen nichts anderes übrigbleibt als den Vorschlag zu akzeptieren. Ein solcher Artikel würde zwar deutlich weniger beinhalten als die günstigen Bestimmungen im Konkordat mit Bayern, aber eben mehr als nichts. Mehr zu fordern, würde nach Einschätzung Pacellis zweifellos zum unvermeindlichen Scheitern des Konkordats führen. Der Nuntius fügt hinzu, dass das alte Bayernkonkordat von 1817 in Artikel V einen Absatz zur Schule beinhaltete, der die Forderung ermöglichte, die Schulfrage auch im neuen Konkordat aufzunehmen. Eine solche Regelung fehlte hingegen in den preußischen Zirkumskriptionsbullen. Pacelli zitiert aus einem Schreiben des damaligen Kardinalstaatssekretärs Consalvi aus dem Jahr 1820, der gerne ein Konkordat abgeschlossen hätte, dass alle relevanten Fragen beinhaltet, doch er musste sich mit der Diözesanzirkumskription zufrieden geben. Der Nuntius äußert infolge entsprechender Äußerungen von Reichskanzler Marx die Hoffnung, dass nach dem Erlass des Reichsschulgesetzes auch ein Konkordat mit dem Reich geschlossen werden kann, das auch bestimmte Grundsätze zur Schulfrage enthält und durch das auch Preußen gebunden sein wird. Abschließend schlägt Pacelli eine Verbesserung des oben genannten Artikels vor, wodurch sich allerdings in der Substanz nichts ändert, sondern die sich aus der Weimarer Reichsverfassung ergebenden Verpflichtungen Preußens weiter spezifiziert werden.
Betreff
Trattative concordatarie colla Prussia (Questione scolastica)
Eminenza Reverendissima,
Il giorno 11 del passato mese di Maggio si tenne, come di consueto, qui nella Nunziatura una conferenza per le trattative concordatarie colla Prussia, cui intervennero il Direttore ministeriale, Sig. Trendelenburg, il Prof.  Heyer, il Revmo Mons. Kaas, e nella quale avrebbe dovuto cominciare a discutersi la questione delle prestazioni finanziarie dello Stato.
I Commissari prussiani mi comunicarono però esser necessario di trattare in precedenza la questione scolastica, ed al principio della seduta il Sig. Trendelenburg espose ampiamente le ragioni, per cui il Governo non credeva di poter includere tale materia nel Concordato. Si richiamò alla vivissima opposizione che il Concordato medesimo incontra nella pubblica opinione, alle
174v
ostili risoluzioni prese dai vari partiti politici, ed aggiunse confidenzialmente che i due Ministri democratici, i quali fanno parte dell'attuale Gabinetto prussiano, avevano minacciato apertamente di dare le loro dimissioni e di rompere così la coalizione governativa se una qualsiasi disposizione intorno alla scuola fosse introdotta nel Concordato. È perciò che il Ministro delle Finanze, Sig. Dr.  Höpker-Aschoff, democratico, aveva dichiarato che si rifiuterebbe di trattare intorno alla questione delle dotazioni e delle prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa, finché non avesse una sicura garanzia a tale riguardo.
Risposi esprimendo tutta la mia penosa sorpresa per una simile attitudine, la quale era in opposizione almeno collo spirito dell'impegno preso dal Governo prussiano nella Nota G II Nr. 3322 del 6 Gennaio 1922 (cfr. Rapporto N. 22938 del 9 s. m.), in cui si parla del "regolamento del lato religioso della questione scolastica nel Concordato"; aggiunsi che, come avevo
175r
manifestato nella conferenza del 12 Giugno dello scorso anno (cfr. Rapporto N. 35396 del giorno seguente, benignamente approvato dall'Eminenza Vostra col Dispaccio N. 1515/26 del 23 s. m.), la S. Sede considerava come indispensabile la inclusione nel Concordato di qualche principio su quell'argomento; e conclusi che riconoscevo bensì - ed avrei richiamato su di ciò l'attenzione della S. Sede - le suaccennate difficoltà di ordine parlamentare ed ero quindi pronto a discutere colla miglior buona volontà sul modo più atto per superarle, ma che non potevo ammettere alcuna sorta di ultimatum o di imposizione sul genere di quella avanzata dal Sig. Ministro delle Finanze. I negoziati per il Concordato rimasero così interrotti.
Questa sospensione delle trattative non è però stata di troppo lunga durata, giacché i Commissari prussiani si dissero non molto tempo dopo disposti a tenere una nuova seduta, che ebbe di fatto luogo il 17 Giugno u. s. ed alla quale, per mio invito, prese parte anche il Sac. Prof.  Lauscher, deputato del Centro al Landtag prussiano, ove egli suole occuparsi in modo particolare
175v
delle questioni relative alla scuola. I sunnominati Commissari proposero la seguente formula, osservando che, anche quanto ad essa, soltanto con somma difficoltà aveva potuto superarsi la resistenza del menzionato Sig. Ministro:
"Der Apostolische Stuhl nimmt davon Kenntnis, daß der Preußische Staat durch die Reichsverfassung und nach deren Maßgabe verpflichtet ist, für die Einrichtung und Zulassung von Volksschulen katholischen Bekenntnisses und die Erteilung katholischen Religionsunterrichts zu sorgen".
La traduzione italiana, curata dallo stesso Ministero del Culto, suona come appresso:
"La Sede Apostolica prende atto che lo Stato Prussiano in forza e secondo le disposizioni dello Statuto dello Stato Germanico(1) è obbligato a cercare che vengano istituite ed ammesse delle scuole elementari cattoliche e che sia impartita l'istruzione religiosa cat-
176r
tolica".1
Da parte mia, in presenza dei negoziatori prussiani mi dichiarai del tutto insoddisfatto di tale formula; avendo però i due deputati, Mons. Kaas e Sac. Prof. Lauscher, senza la minima esitazione riconosciuto che essa rappresenta il massimo possibile ad ottenersi nell'attuale situazione parlamentare, non potei rifiutarmi di trasmetterla alla S. Sede. Detta situazione è stata poi accuratamente descritta dal più volte menzionato Sac. Lauscher in un Appunto, che credo assai utile di riprodurre qui appresso tradotto in italiano:
"La risposta al quesito: quali impegni la Prussia possa assumere verso un terzo nei riguardi dell'ordinamento della scuola, deve prendere le mosse dal fatto che, in seguito ai notevoli mutamenti apportati dalla nuova Costituzione del Reich nella struttura politica della Germania, la Prussia ha cessato in realtà di essere uno Stato sovrano. Dopo la Costituzione di Weimar il Reich ha avocato a sé il diritto di stabilire per legge
176v
le norme fondamentali in numerose materie, che erano in addietro lasciate completamente agli Stati particolari, fra le quali anche la scuola. La Costituzione del Reich tratta, come è noto, tale argomento negli articoli 142-149, diretti ad introdurre la massima uniformità nel sistema scolastico in Germania, rimasto sino a quell'epoca così diverso a motivo dell'antica autonomia dei singoli Stati nella politica scolastica.
Le disposizioni fondamentali contenute nei menzionati articoli - del resto assai poco chiari, se non in parte, addirittura contraddittori - obbligano assolutamente gli Stati particolari o Paesi della Germania, e quindi anche la Prussia. Né cambia a ciò nulla il fatto che i medesimi, in parte, non sono ancora diritto vigente, ma solamente direttive per la futura legislazione. Questa invero non è semplicemente di competenza dei singoli Stati, poiché il Reich si è riservato il diritto di regolare in massima tale materia, oltre le disposizioni della Costituzione, mediante una legge sco-
177r
lastica, ed i singoli Paesi non avranno se non la facoltà di emanare le leggi necessarie per la esecuzione di detta legge del Reich (art. 146 capov. 2 della Costituzione del Reich), leggi le quali alla lor volta rimarranno sottoposte al controllo e ad eventuali emendamenti da parte del Reich. Finché non sarà emanata questa legge del Reich, i singoli Paesi non potranno apportare alcuna modificazione alla situazione giuridica attuale nella materia, cui si riferisce il citato articolo 146 capov. 2 della Costituzione del Reich (cfr. ibid., art. 174 per. 1); essi quindi nel campo della scuola sono vincolati in una misura, che difficilmente potrebbe essere più forte.
È vero bensì che la Baviera nel Concordato colla S. Sede non si è data, sino ad un certo punto, cura di quel vincolo. Ma non si deve dimenticare che la Baviera ha una posizione politica particolare, di cui il Reich, voglia o no, deve tener conto, ed è un Paese a grande maggioranza cattolica. Della Prussia non si può dire né
177v
l'una cosa né l'altra. Non si potrebbe infatti concepire tra il Reich e la Prussia, la quale abbraccia circa i due terzi del territorio del Reich, una tensione, almeno nel grado in cui si è talvolta avuta tra il Reich e la Baviera; che anzi i normali reciproci rapporti costituiscono per ambedue un interesse vitale. Deve inoltre considerarsi che i cattolici in Prussia, come anche nell'intiero Reich, formano soltanto la terza parte della popolazione, e perciò non sono in grado di far valere, con eguale forza e successo come in Baviera, i particolari interessi cattolici. Si aggiunga che la Prussia si è sempre considerata come la Potenza protettrice del protestantesimo e che questa mentalità politico-religiosa è tuttora viva nella parte protestante della popolazione e nei partiti politici, che la rappresentano, e dà una nota assai accentuata ai sentimenti di opposizione e di antagonismo contro Roma ed il cattolicismo. In seguito alla caduta della dinastia degli Hohenzollern, che rappresentò un grave colpo per il protestantesimo,
178r
e di fronte alla considerevole parte ed influenza, che i cattolici hanno saputo assicurarsi nel nuovo Stato, mentre i circoli del protestantesimo cosciente se ne stavano astiosi in disparte, il vecchio odio contro Roma si è accrescinto, come dimostra ad evidenza la rabbiosa campagna scatenatasi presentemente contro il Concordato ed il successo, che essa ha avuto pur troppo anche in circoli d'ordinario resto2 ragionevole e moderati.
Malgrado ciò, si può sperare di ottenere anche in Prussia una maggioranza per il Concordato in quanto tale, purché però - e questa è una conditio sine qua non - si rinunzi ad introdurvi disposizioni positive intorno alla scuola. Lo svolgimento dei dibattiti sul bilancio del Culto al Landtag prussiano non lascia alcun dubbio a tale riguardo. Tutti i partiti, eccettuato il Centro, hanno precisato il loro punto di vista circa la questione del Concordato nel senso che in nessun modo daranno la loro approvazione ad un Concordato, il quale contenga disposizioni concernenti la scuola. Sarebbe vano il voler chiudere gli
178v
occhi a questo stato di fatto. Bisogna invece tenerne conto, e ciò tanto più perché, secondo quanto si è già esposto, le disposizioni sulla scuola in un Concordato prussiano avrebbero un valore assai problematico.
Ad ogni modo la formula proposta dal Ministero del Culto sembra costituire il massimo di quello che si potrà ottenere nel Parlamento. Nessuno di coloro, i quali sostengono la Costituzione, potranno eccepire nulla di plausibile contro un accenno alle massime contenute nella Costituzione medesima in materia scolastica. Invece ogni tentativo di stabilire nel Concordato alcunché di discrepante dalla Costituzione o che prevenga la futura legislazione scolastica del Reich, sarebbe inevitabilmente destinato a naufragare. Un'altra questione è se abbia molto valore una formula, la quale accenni semplicemente all'obbligo, che incombe già alla Prussia in base alla Costituzione del Reich; ma di ciò non è qui il luogo di trattare".
179r
La mattina seguente, 18 d. m., venne a visitarmi il Sig. Ministro del Culto. Cominciò col dirmi essere a lui riuscito penoso quanto gli era stato riferito dai Commissari prussiani circa il giudizio sfavorevole da me espresso intorno alla surriferita formula, quasi che cioè non contenga nulla o pressoché nulla, mentre essa rappresenta il massimo sforzo per accondiscendere ai desideri della S. Sede e quindi - egli affermò - costituisce un assai grande successo per la S. Sede medesima. Quella formula, sempre secondo il Sig. Ministro, è anzi tale, che potrà mettere in pericolo l'intiero Concordato, essendo i partiti politici, ad eccezione del Centro, unanimi nel respingere qualsiasi pur semplice menzione della scuola nel Concordato stesso. Per illustrare tale concetto, il Sig. Ministro, quantunque protestante, passò a parlare in termini assai vivi dell'acuito furor protestanticus dopo la nuova Costituzione germanica. Nell'antico regime la Prussia si considerava come uno Stato "evangelico"; il Governo inviava sistematicamente anche nelle regioni
179v
puramente cattoliche (ad esempio, ad Aquisgrana) funzionari protestanti per protestantizzare il paese. Il solo fatto della relativa parità fra i membri delle due confessioni sanzionata dalla Costituzione anzidetta ha eccitato oltre ogni dire i protestanti, prima padroni assoluti della situazione, i quali temono ora la invasione e la preponderanza del cattolicismo in Germania. A ciò hanno anche contribuito, aggiunse il Dr. Becker, la nomina di cattolici all'ufficio di Cancelliere del Reich, la presenza di Ministri cattolici nel Gabinetto prussiano, i vantaggi ottenuti dalla Chiesa nel Concordato bavarese, ecc.
Il senso del proposto articolo è stato fissato in un Memoriale testé rimessomi dal Ministero del Culto (Allegato I), insieme ad una traduzione italiana, non considerata però come autentica (Allegato II). In sostanza, il Governo non assume verso la S. Sede una nuova obbligazione giuridica riguardo alla scuola; tuttavia il fatto degli obblighi incombenti allo Stato prussiano in virtù della Costituzione del Reich viene solennemente constatato in
180r
forma bilaterale e costituisce una supposizione per la permanenza in vigore del Concordato, di guisa che, in caso di un cambiamento essenziale di tale situazione per inadempimento dei suddetti obblighi da parte della Prussia (inadempimento del quale sarebbe giudice il Reich), la S. Sede avrebbe il diritto di dichiarare il Concordato medesimo come decaduto. - Il Memoriale riproduce poi anche il testo delle prescrizioni legislative, da cui derivano i menzionati obblighi.
Tutto considerato, parmi subordinatamente che altro non rimanga se non di accettare la suesposta soluzione. Se l'articolo del futuro Concordato prussiano sulla scuola può sembrare ben poca cosa in confronto delle ampie e favorevoli disposizioni di quello colla Baviera, è tuttavia, se non m'inganno, già moltissimo che la questione scolastica sia ivi menzionata ed i relativi obblighi dello Stato prussiano vengano ivi solennemente constatati, nonostante la massima così tenacemente sostenuta in Prussia essere la scuola materia di esclusiva competenza dello Stato. Chiedere di più equivarrebbe senza dubbio a far naufragare irrimediabilmente l'intiero Concordato. - Si aggiunga che,
180v
mentre l'antico Concordato bavarese del 1817 conteneva nell'ultimo capoverso dell'articolo V una disposizione intorno alla scuola, la quale ha dato alla S. Sede una base per reclamare che anche nel nuovo venisse incluso detto argomento, invece nulla assolutamente si riscontra al riguardo nelle Bolle concordate di circoscrizione per i territori della Prussia. Come infatti ebbi già occasione di accennare altra volta, il grande Cardinale Consalvi avrebbe allora voluto "stipuler un Concordat, qui aurait réglé d'une manière certaine et permanente toutes les affaires des catholiques dans les Etats de Sa Majesté" (Lettera dell'Eminentissimo al Principe Hardenberg dell'11 Ottobre 1820), ma dovette alfine cedere di fronte alla resistenza del Governo prussiano e contentarsi di un "simple arrangement diocésain" (ibid.), contenuto nella Bolla De salute animarum. - Del resto, se debbo credere a quanto mi ha ripetutamente significato il Cancelliere Sig. Marx, vi è speranza che, una volta emanata la legge scolastica ora in preparazione, possa concludersi anche
181r
col Reich un Concordato, il quale obbligherebbe quindi eziandio la Prussia, e che potrebbe contenere, tra l'altro, alcuni principii intorno alla scuola.
Forse si potrebbe ancora tentare di migliorare la surriferita formula, - che rimarrebbe però sostenzialmente [sic] la stessa, - nel seguente modo:
"Der Apostolische Stuhl nimmt davon Kenntnis, daß der Preußische Staat durch die Verfassung des deutschen Reiches und nach deren Maßgabe verpflichtet ist, für die Einrichtung von öffentlichen Volksschulen, katholischen Bekenntnisses und die Erteilung katholischen Religionsunterrichts zu sorgen, sowie private Schulen katholischen Bekenntnisses niederer und höherer Art zuzulassen".
In italiano:
"La Sede Apostolica prende atto che lo Stato Prussiano in forza e secondo le disposizioni della Costituzione del Reich germanico è obbligato a curare che vengano istituite scuole pubbliche elementari cattoliche e che sia impartita l'istruzione religiosa cattolica,3 nonché ad
181v
ammettere scuole private cattoliche elementari e superiori".
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1)Intorno all'ordinamento della questione scolastica secondo la Costituzione germanica ebbi già l'onore di riferire all'Eminenza Vostra Reverendissima nel rispettoso Rapporto N. 18421 in data del 30 Ottobre 1920, riprodotto nella Ponenza della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari "Baviera - Progetto di Concordato - Luglio 1922" pag. 96 e segg.
1Absatz "La Sede Apostolica ... cattolica" am Anfang und Ende hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger angestrichen.
2Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Stenotypisten gestrichen.
3"La Sede Apostolica ... cattolica" am linken Seitenrand hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger angekreuzt.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 19. Juli 1927, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 3117, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/3117. Letzter Zugriff am: 07.12.2024.
Online seit 02.11.2015, letzte Änderung am 01.02.2022.