Dokument-Nr. 37
Pacelli, Eugenio
an Gasparri, Pietro
München, 20. Mai 1924
Regest
Nach der Promulgation des Württembergischen Kirchengesetzes vom 3. März 1924 berichtet Pacelli nun ausführlich über den Ursprung, den Inhalt und die Neuerungen des Gesetzes. Als Grund für die Gesetzesinitiave führt der Nuntius 3 Punkte an: 1. das Ende der Monarchie; 2. die Weimarer Reichsverfassung, die eine Trennung von Kirche und Staat vorsieht und den Religionsgemeinschaften Autonomie und zugleich den Status von Körperschaften öffentlichen Rechts zuspricht sowie 3. die Finanzsituation der Kirchen, die ein Landesgesetz zum Besteuerungsrecht der Religionsgemeinschaften notwendig macht. Nachfolgend stellt Pacelli die neun Abschnitte des Kirchengesetzes im Detail vor. Danach nimmt er die wichtigsten Änderungen gegenüber der früheren Gesetzlage in den Blick. Eine entscheidene Verbesserung besteht in der Abschaffung des Gesetzes vom 30. Januar 1862, welches das Verhältnis der Staatsgewalt zur katholischen Kirche regelte und den kirchlichen Einflussbereich massiv beschränkte. Des Weiteren ist die Besetzung von Bischofssitzen, Kanonikaten und weiteren Präbenden jetzt frei von staatlichen Eingriffen. Ein staatliches Mitspracherecht bleibt nur für die Berufung von Theologieprofessoren an die Universität Tübingen, von Religionslehrern an Oberschulen sowie von Gefängnis- und Militärseelsorgern bestehen. Eine letztgültige Festschreibung des Ausmaßes der staatlichen Aufsicht über die Kirchen wird in Auslegung der Absätze 3 und 5 des Artikel 137 der Reichsverfassung erst ein Reichskonkordat bringen. Die Leitung und Verwaltung der Priesterseminare und Konvikte werden in die kirchliche Autorität überstellt. Die Ausübungsbeschränkungen für das Disziplinarrecht der Kirche werden abgeschafft. Religiöse Orden und Gemeinschaften werden gemäß den Vorgaben des bürgerlichen Rechts als juristische Personen anerkannt. Die Gründung wie auch die Aufteilung oder Zusammenlegung und die Zirkumskription der Kirchengemeinden und der Dekante werden an die kirchliche Autorität zurückgegeben, bei den Dekanaten jedoch in Rücksprache mit dem Oberamt. Die Aufhebung des Katholischen Kirchenrats und weitere Änderungen räumen der Kirche mehr Freiheit bei der Verwaltung des Kirchenbesitzes und der Pfründen ein. Pfründestiftungen und Kirchenpflegen sind jetzt rechtsfähig, was die vom CIC vorgesehene Verwaltung des lokalen Kirchenvermögens in Unabhängigkeit vom Vermögen der Kirchengemeinde erlaubt. Ausführlich kommt Pacelli auf die Änderungen im Besteuerungsrecht der Kirche zu sprechen. Er schließt an, dass der Rottenburger Bischof Keppler diesen Gesetzesteil wegen einiger unerfüllter Anliegen nicht formell begrüßte, zugleich aber anerkennt, dass der Kirche hier mehr Freiheiten als in vielen anderen deutschen Staaten eingeräumt werden. Der Nuntius schließt seinen Bericht mit dem Hinweis, dass diese Verbesserungen auf das Engagement des Zentrums und besonders des Abgeordneten Baur zurückzuführen sind.Betreff
Legislazione ecclesiastica nel Württemberg
Nel mio rispettoso Rapporto N. 29790 del 15 Febbraio c. a. compii il dovere di riferire all'Eminenza Vostra Reverendissima circa la approvazione da parte del Landtag württemberghese



I – Origine della legge.
Le ragioni, le quali hanno condotto nel Württemberg ad un nuovo ordinamento dei rapporti fra lo Stato e le varie
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società religiose, sono le
seguenti:1°.) In seguito alla rivoluzione







2°) La summenzionata Costituzione del Reich stabilisce, come è noto, l'autonomia delle Chiese, cui riconosce in pari tempo il carattere di corporazioni di diritto pubblico. Occorreva quindi, da un lato, sopprimere le disposizioni legislative e le istituzioni statali contrarie a detta autonomia, e, dall'altro, precisare e garantire la situazione giuridica pubblica delle Chiese.
3°) La condizione economica delle Chiese rendeva infine indispensabili le imposte ecclesiastiche. Lo Stato
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infatti ha dichiarato di non essere più in grado di
contribuire, nella stessa misura come per il passato, ai supplementi degli assegni per gli
ecclesiastici. Era quindi necessario che una legge dello Stato württemberghese garantisse
alle Chiese il diritto, già riconosciuto dalla Costituzione del Reich, di riscuotere imposte.II. Contenuto della nuova legge.
La legge intorno alle Chiese (Gesetz über die Kirchen) consta di nove capi.
Il capo primo (Die kirchlichen Rechtspersonen) determina le persone giuridiche ecclesiastiche ed il modo con cui esse acquistano tale personalità giuridica. – Le Chiese (Chiesa "evangelica", Chiesa cattolica e comunità israelitica) sono corporazioni di diritto pubblico (§ 1






Il capo secondo (Die Mitglieder der Kirchen) tratta dei
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membri delle Chiese. A causa delle imposte ecclesiastiche lo Stato ha infatti
interesse di constatare chi sia ad esse obbligato, ed a tale scopo si stabiliscono in questo
capo le formalità per la uscita dalla Chiesa (§ 11-16

Il capo terzo (Das Besteuerungsrecht der kirchlichen Körperschaften) concerne il diritto di imporre tasse spettante alle corporazioni ecclesiastiche







Il capo quarto (Sammlungen und Gebühren) riguarda le collette o questue ecclesiastiche, – le quali, se fatte per le case o per le strade, abbisognano, a norma del diritto comune




Il capo quinto (Kirchliche Beamte) si riferisce ai funzionari ecclesiastici e tratta innanzi tutto della prestazione del braccio secolare nel caso in cui uno di essi sia allontanato
9r
dall'officio per mancanze nell'adempimento del
medesimo o venga colpito da multa pecuniaria o sia rimosso per inabilità. Lo Stato può
dichiarare, su richiesta delle superiori Autorità ecclesiastiche, la eseguibilità della
relativa decisione, qualora sia necessaria una esecuzione coattiva, e prende in seguito a
ciò i provvedimenti necessari per la medesima (§ 51

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cessarie, se, ad esempio, il funzionario rimosso si
trovi in possesso dell'abitazione d'ufficio, del patrimonio beneficiale, di chiavi,
documenti od altri oggetti appartenenti all'ufficio medesimo e si rifiuti di consegnarli
(Motivazione, l. c.). Il § 54


Il capo sesto (Der Verwaltungsrechtsschutz kirchlicher Körperschaften und Stiftungen) regola la tutela giuridica amministrativa delle corporazioni e fondazioni ecclesiastiche. Dalla situazione giuridica pubblica delle corporazioni ecclesiastiche segue infatti che i rispettivi diritti ed obbligazioni appartengono al diritto pubblico. Le controversie circa tali rapporti giuridici sono quindi rimesse anche per l'avvenire ai tribunali amministrativi dello Stato, qualora esse riguardano al tempo stesso anche interessi civili; se invece non toccano immediatamente interessi civili, le Chiese possono o riservare la decisione agli organi ecclesiastici o ricorrere al tribunale amministrativo dello Stato (Motivazione, pag. 599).
Il capo settimo (Sonstige Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts) stabilisce, conformemente alla Costituzione del
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Reich, che anche altre società religiose o simili associazioni possono ottenere per
decreto del Ministero di Stato il carattere di pubbliche corporazioni.Il capo ottavo (Schlussbestimmungen) contiene le disposizioni finali e tratta così delle ordinanze dello Stato e degli Statuti delle Chiese previsti nella legge, come della competenza delle varie Autorità o Dicasteri civili ed ecclesiastici.
Il capo nono (Gesetzänderungen und Uebergangsbestimmungen) concerne le modificazioni di leggi anteriori e le disposizioni transitorie. Particolarmente important






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nio ecclesiastico locale è limitata soltanto in
quanto che gli Statuti, che a tale riguardo stabilirà l'Autorità ecclesiastica, dovranno
essere previamente presentati al Ministero del Culto. Questo potrà muovere obbiezioni, se
detti Statuti non assicurino 1°.) una sufficiente rappresentanza dei membri della
Kirchengemeinde e 2°) una conveniente cooperazione del corpo rappresentativo
dell'amministrazione del menzionato patrimonio cogli organi amministrativi delle imposte
ecclesiastiche locali (§ 75
III - Cambiamenti principali apportati dalla nuova legge al diritto precedentemente vigente.
1°.) È rimasta, come si è già accennato, abrogata la legge del 30 Gennaio 1862 (§ 69), la quale, ripudiato il Concordato colla S. Sede del 1857



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zione, divisione ed unione dei benefici
2°.) La provvista della Sede vescovile






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tente nella interpretazione della
Costituzione del Reich (art. 13

3°) La direzione e l'ammnistrazione [sic] dei Seminari e dei Convitti per la formazione del Clero è passata, come si è detta, all'Autorità ecclesiastica (§ 73).
4°.) Le restrizioni, che limitavano finora l'esercizio del diritto disciplinare della Chiesa, sono abolite (Motivazione pag. 596).
5°) Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono liberamente fondarsi ed acquistano la personalità giuridica secondo le norme del diritto civile (§ 10).
6°.) La erezione di nuove parrocchie, la loro dismembrazione, le mutazioni nella circoscrizione delle parrocchie medesime, la fondazione di filiali o vicarie, la unione di più parrocchie sono rimesse all'Autorità ecclesiastica. Il Vescovo può secondo la nuova legge liberamente erigere un officio ecclesiastico, ma la dote
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(Ausstattung) del medesimo è considerata come
una fondazione ecclesiastica, la quale, per ottenere la personalità giuridica pubblica,
abbisogna sotto questo punto di vista dell'approvazione dello Stato (§ 7 capov. 1
e 2). - Per modificazioni nella circoscrizione dei decanati si richiedeva, secondo il
diritto finora vigente, il consenso governativo. Per l'avvenire esso non è più necessario,
ma basta che sia previamente interpellato l'Ufficio superiore od Oberamt (§ 3
7°.) Finora lo Stato esercitava una influenza preponderante sull'amministrazione del patrimonio ecclesiastico. Le prebende ecclesiastiche ed il fondo dei benefici vacanti erano amministrati, colla cooperazione del Vescovo, da un ufficio governativo, detto Consiglio ecclesiastico cattolico (Katholischer Kirchenrat). Inoltre lo Stato nella legge sulle comunità parrocchiali cattoliche ( Katholisches Pfarrgemeindegesetz

8.°) Anche riguardo alle fondazioni la Chiesa ha ottenuto colla legge in discorso più ampi poteri. - In virtù poi del § 7 capov. 3 a tutte le fondazioni beneficiali e Kirchenpflegen (fabricae
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ecclesiarum) esistenti è riconosciuta la personalità giuridica; importante
miglioramento, che la Curia vescovile da decenni aveva invano sollecitato, ed il quale la
pone in grado di separare il patrimonio ecclesiastico locale <dal patrimonio
locale>2 della
Kirchengemeinde e di costituire il corrispondente organo amministrativo secondo
le norme del Codice di diritto canonico
9.) Secondo il diritto sinora vigente (Katholisches Pfarrgemeindegesetz) la Chiesa aveva il diritto di riscuotere soltanto tasse ecclesiastiche locali (Ortskirchensteuer). Ora invece essa può esigere anche tasse generali o diocesane (Landeskirchensteuer) "per i suoi bisogni" ("für ihre Bedürfnisse" - §§ 17 e 23). Il termine "Bedürfnisse" non comprende soltanto i bisogni ecclesiastici nel senso stretto dei bisogni del culto, ma ha significato più largo e si estende anche agli scopi di carità.
Per le tasse ecclesiastiche locali non esiste più secondo la nuova legge l'obbligo di interpellare il Comune circa la imposizione delle medesime, nè quello di presentare all'Ufficio superiore od Oberamt per l'approvazione il computo dei singoli debiti da coprirsi colle imposte. La deliberazione per la imposizione di dette Ortskirchensteuer viene presa da una rappresentanza dei membri della Kirchengemeinde (§ 18); lo Statuto circa la costituzione, il funzionamento e le facoltà di questa rappresentanza è fissato dall'Autorità ecclesiastica, ma deve ottenere la conferma da parte dello Stato (§ 19). Secondo il § 29 della legge anche le persone giuridiche civili sono obbligate alle imposte ecclesiastiche loca-
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li destinate a provvedere alle
spese per il restauro od il mantenimento (compresi gli arredi) di chiese con regolare
servizio parrocchiale e di abitazioni per il Clero parrocchiale (Bausteuer). La
deliberazione, che decreta una imposta ecclesiastica locale (Steuerbeschluss [sic]),
ha bisogno della dichiarazione di eseguibilità (Vollziehbarkeitserklärung) da parte
dell'Oberamt; se essa venisse negata si può ricorrere al Ministero del Culto
(§ 20). Detta imposta non richiede l'approvazione dello Stato, se non supera il
5 % delle rispettive tasse civili; in tal caso l'esame da parte dell'Oberamt non
è che puramente formale. Se invece essa oltrepassa il 5 % sino al 10 %, detto
esame si estende anche al contenuto della relativa deliberazione. Imposte superiori al
10 % non vengono approvate che in via eccezionale, per motivi speciali (§ 37).
L'imposta ecclesiastica locale si riscuote sotto forma di centesimi addizionali alle tasse
del Reich sul reddito, sul patrimonio, fondiaria, sui fabbricati e sulle professioni
ed industrie, con percentuale uniforme (§ 30 capov. 2).Alle imposte ecclesiastiche generali o diocesane (Landeskirchensteuer) sono soggette soltanto le persone fisiche appartenenti alla rispettiva Chiesa (§ 27). Anche per esse dovrà essere eletta una speciale rappresentanza (Steuervertretung), la costituzione, il funzionamento e le facoltà della quale saranno regolate mediante Statuto da emanarsi dall'Autorità ecclesiastica, salva la conferma da parte dello Stato (§ 24). Detta imposta si riscuote pure sotto forma di centesimi addizionali alle tasse del Reich sul reddito e
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sul patrimonio (§ 30 capov. 1), in
guisa però da non superare il 10 %; se esse debbono sorpassare il 5 %, è necessario il
consenso del Ministero delle Finanze (§ 37 capov. 1).Le Chiese possono percepire le imposte sia esse stesse per mezzo di organi propri, sia, dietro tenue compenso, per mezzo delle esattorie comunali o degli uffici di finanza del Reich (§ 40).
Mons. von Keppler




Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Por-
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pora, con sensi
di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmiDi Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1↑Hds.gestrichen und eingefügt,
vermutlich von Pacelli.
2↑Hds. eingefügt von Pacelli.