Dokument-Nr. 4105
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 26. Januar 1928

Regest
Pacelli sendet einen umfassenden Bericht über die Ursprünge und die Geschichte der Theologischen Fakultät und des Wilhelmsstifts in Tübingen. Die württembergische Regierung erklärte sich nach langem Zögern dazu bereit, über eine neue Vereinbarung zu verhandeln, um die alten Zirkumskriptionsbullen den Zeitverhältnissen anzupassen. Deshalb hielt der Nuntius es für notwendig, Nachforschungen anzustellen und das historische und juristische Material zu sammeln, um die Interessen der Kirche gegen die pedantischen und sophistischen Einwände der Regierungskommissare zu verteidigen. Pacelli weist darauf hin, dass seine Nachforschungen zwangsläufig unvollständig sind, da er nicht über die Dokumente aus den Archiven des Heiligen Stuhls verfügt. Er stützt sich für den Bericht maßgeblich auf das Werk des Tübinger Kirchenhistorikers Zeller über die Errichtung der Fakultät, der die Akten aus dem württembergischen Kultusministerium für seine Untersuchung nutzte. Daneben greift er umfassend auf die bestehende Forschungsliteratur zum Verhältnis von Kirche und Staat in Württemberg vom Reichsdeputationshauptschluss 1803, über die Verhandlungen um ein Konkordat 1807, die Gründung der Oberrheinischen Kirchenprovinz durch die Bulle "Provida solersque" 1821, die Einführung des oberrheinischen Systems als Modus bei der Bischofsernennung durch die Bulle "Ad Dominici gregis custodiam" 1827, das württembergische Konkordat 1857, das württembergische Kirchengesetz 1862 bis hin zum württembergischen Gesetz über die Kirchen von 1924. Dasselbe regelt auf Basis der Weimarer Reichsverfassung die freie Errichtung von Seminaren gemäß den Bestimmungen des CIC/1917. Um dies umzusetzen, legte das württembergische Kultusministerium dem Rottenburger Ordinariat zwei Vertragsentwürfe vor, einen für das Wilhelmsstift in Tübingen und einen für die Konvikte in Ehingen und Rottweil, die bisher staatliche Einrichtungen waren und nun unter der Leitung des Rottenburger Bischofs stehen. Hintergrund waren die Verhandlungen der württembergischen Regierung mit dem Heiligen Stuhl im 19. Jahrhundert, wodurch die Verpflichtung zur finanziellen Unterstützung der tridentinischen Seminare auf das letzte Jahr des praktischen Seminars beschränkt wurde. Die württembergische Regierung entschloss sich in den Jahren 1817/24 im Gegensatz zu anderen deutschen Staaten allerdings dazu, erheblich Summen für den Unterhalt der Konvikte bereitzustellen. Das lag zum einen an den entsprechenden Leistungen für die evangelische Kirche und zum anderen sollte die Ausbildung der katholischen Geistlichen mit dem allgemeinen staatlichen Bildungswesen an der Universität Tübingen verbunden werden. Die gegenwärtige württembergische Regierung erklärte sich im Januar 1925 wegen der Gleichbehandlungen der katholischen und der evangelischen zu einer rechtlich verbindlichen Finanzierung der nun kirchlichen Konvikte bereit, insofern der Zweck derselben, also die Ausbildung an der Theologischen Fakultät bzw. am staatlichen Gymnasium, bestehen bleibt. Dabei geht es nach Aussage der Regierung nicht darum, dem Bischof eine Verpflichtung zur wissenschaftlichen Ausbildung von Geistlichen in staatlichen Einrichtungen aufzuerlegen. So soll das Recht zur Ausbildung in kirchlichen Einrichtungen unangetastet bleiben. Sollte die Kirche dieses Recht jedoch anwenden, behält sich der Staat vor, zu entscheiden, in welchem Umfang er sich weiterhin an deren Kosten beteiligen wird. Das Rottenburger Ordinariat antwortete am 1. Juli 1925, dass der Staat aufgrund der Säkularisierung zur Finanzierung der Klerusausbildung verpflichtet ist. Aufgrund der Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung wurden die als staatliche Einrichtungen gegründeten Konvikte zu rein kirchlichen Einrichtungen. Das Ordinariat erklärte, die staatlichen Bedingungen nicht zu akzeptieren, weil sie ein starkes Druckmittel darstellen. Am 5. August legte das Kultusministerium einen neuen Vertragsentwurf vor, der die umstrittene Rechtslage ausklammert und die Vereinbarung auf den Grundsatz beschränkt, nach dem die entsprechenden Beträge bis auf Weiteres berechnet werden sollen. Durch den Tod des Rottenburger Bischofs von Keppler verzögerten sich die Verhandlungen. Pacelli zitiert ausführlich aus einem Exposé des neuen Rottenburger Bischofs Sproll vom 7. August 1927. Sproll kann sich aufgrund der erheblichen Verbesserungen im Vergleich zur aktuellen Finanz- und Rechtslage vorstellen, dem zweiten Entwurf zuzustimmen, überlässt die Entscheidung aber zuständigkeitshalber Pacelli und versichert, nicht weiter zu verhandeln. Der Bischof weist aber darauf hin, dass die württembergischen Verhandlungen mit der evangelischen Kirche vor dem Abschluss stehen und die Regierung auf weitere Verhandlungen mit ihm drängt. Pacelli wiederum macht auf die Gefahren und Mängel einer Vereinbarung zwischen der Regierung und dem Bischof für Form und Inhalt aufmerksam. Mit Blick auf die Form verweist der Nuntius darauf, dass die Regelung der Klerusausbildung in die Zuständigkeit des Heiligen Stuhls und nicht des Bischofs fällt. Das württembergische Kirchengesetz schuf diesbezüglich bereits einen Präzedenzfall, den die Gegner eines Konkordats mit dem Reich immer wieder ausnutzten. Pacelli konnte zwar die Vakanz des Rottenburger Bischofsstuhls dazu nutzen, die widerwillige württembergische Regierung dazu zu bringen, ihre Verpflichtung zu Verhandlungen mit dem Heiligen Stuhl anzuerkennen. Sollten nun Konkordatsangelegenheiten in einer Vereinbarung zwischen Regierung und Bischof behandelt werden, so erhalten die Konkordatsgegner, die den Heiligen Stuhl ausschließen möchten, ein weiteres Argument an die Hand mit zu erwartenden schädlichen Auswirkungen vor allem auf Preußen. Auch mit Blick auf den Inhalt hat Pacelli Einwände, beispielsweise bei der Vorbildung der Oberen und Spirituale, die ihre Ausbildung an staatlichen Einrichtungen in Deutschland absolviert haben müssen. Als seine persönliche Meinung legte der Nuntius am 5. Oktober 1927 ähnliche Überlegungen Sproll vor. Dieser schloss sich dieser Auffassung am 10. November an und setzte die Verhandlungen mit der Regierung aus. Sollte sich der Heilige Stuhl dafür entscheiden, dass die Thematik in einem zukünftigen Konkordat mit Württemberg geregelt werden soll, regt Pacelli an, darauf hinzuwirken, dass die anormale Situation der Tübinger Theologischen Fakultät geregelt, dass die Freiheit der Kirche in der Leitung der Konvikte zur Klerusausbildung gewährleistet und dass die finanziellen Leistungen der Regierung für den Unterhalt derselben Konvikte bestmöglich gesichert wird. Die Reform der Konvikte auf der Basis der Instruktion der Studienkongregation von 1921 soll nach Pacelli Auffassung erst nach Abschluss des Konkordats angegangen werden.
Betreff
Circa le origini e lo stato della Facoltà teologica e del Convitto di Tübingen nel Württemberg
Eminenza Reverendissima,
Essendosi il Governo del Württemberg, come è ben noto all'Eminenza Vostra Reverendissima, pur dopo lunghe esitazioni e riluttanze, dichiarato disposto ad entrare anch'esso colla S. Sede in trattative per una nuova Convenzione diretta ad adattare alle mutate condizioni dei tempi le antiche Bolle concordate di circoscrizione, l'umile sottoscritto ha creduto necessario d'iniziare indagini per raccogliere e coordinare il materiale storico e giuridico indispensabile ai negoziati medesimi, affine di essere in grado di difendere gl'interessi della Chiesa contro le obbiezioni, spesso così pedanti e sofistiche, dei Commissari governativi. A tale riguardo lo scrivente ha cercato in modo speciale, data l'importanza dell'argomento, di studiare le origini e lo stato della Facoltà teologica e del Convitto di Tübingen; nel che, oltre le varie opere che si citeranno nel corso di questo rispettoso Rapporto, gli sono riusciti assai utili i documenti esistenti negli Archivi specialmente di quel Ministero dei Culti, e pubblica-
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ti testé dallo Zeller nella sua monografia Die Errichtung der katholisch-theologischen Fakultät in Tübingen im Jahre 1817, apparsa nei Beiträge zur Geschichte der Universität besonders der kath.-theologischen Fakultät in Tübingen, herausgegeben zum 450jährigen Jubiläum der Universität, Verlag der Buchdruckerei von H. Laupp jr in Tübingen 1927, pagg. 77-158.
Del risultato delle ricerche, che ho potuto compiere sino ad oggi, mi è sembrato conveniente di dare fin da ora ragguaglio a Vostra Eminenza, per opportuna di Lei conoscenza e per quelle eventuali istruzioni, che alla medesima Eminenza Vostra piacesse d'impartirmi in proposito. Mi sia tuttavia permesso di notare come questa modesta esposizione è necessariamente incompleta, facendomi difetto i documenti, che si conservano negli Archivi della S. Sede.
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Il progetto della erezione di un Istituto per lo studio della teologia cattolica nel Württemberg risale all'epoca, in cui il Duca, poi Principe elettore e Re, Federico prese possesso dei considerevoli territori assegnatigli a titolo d'indennizzo dal Reichsdeputationshauptschluß del 23 Novembre 1802 e 25 Febbraio 1803.
Detto argomento fu particolarmente discusso durante le trattative per il Concordato, svoltesi in Stuttgart dal 25 Settembre alla fine di Ottobre 1807 fra il Nunzio Apostolico, Mons. Annibale della Genga, Arcivescovo di Tiro (poi Papa Leone XII), e due Plenipotenziari del Re, il Barone von Mandelsloh, Ministro dei Culti, ed il Barone von Linden, in base ad un progetto formulato dal sullodato Nunzio (cfr. Otto Mejer, Die Concordatsverhandlungen Württembergs im Jahre 1807, Stuttgart 1859, pagg. 24-40; Longner, Beiträge zur Geschichte der oberrheinischen Kirchenprovinz, Tübingen 1863, pagg. 328-341). Erano previste due diocesi nel Württemberg con sede in Ellwangen e Rottweil (art. 2), due Seminari clericali con un corso di un anno (art. 3 e 15), ed inoltre la erezione di una Facoltà teologica cattolica con cinque cattedre in una città cattolica del Paese (art. 4). L'idea, presa sul principio in considerazione, di scegliere a tale riguardo Tübingen, ove esisteva una Università sino ad allora esclusivamente protestante, fu scartata dal Re, come riferisce
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il Mejer (op. cit., pag. 43). I professori, quanto alla dottrina ed alla condotta morale, dovevano dipendere dal Vescovo ed essere nominati dal Re, previo esame dell'Ordinario. Queste disposizioni si ritrovano nel secondo progetto di Convenzione del 31 Ottobre 1807, il cui articolo 4 era del seguente tenore (cfr. Mejer, op. cit., pag. 63 e seg.): "Non solum scholas latinas, Collegia, Lycea in catholicis urbibus conservabimus, sed etiam ut ii, qui statum ecclesiasticum amplecti, seque ecclesiae ministerio devovere volunt, scientiam et doctrinam tam pro ingressu in Seminaria, quam ad olim digne officium suum implendum, necessariam et requisitam acquirere possint, in quadam catholica Regni nostri urbe quinque cathedras academicas pro quinque professoribus catholicis fundabimus, illorumque cuilibet, praeter habitationem, salarium annuum constituemus. Harum cathedrarum duae Theologiae dogmaticae et morali, uti et pastorali, catecheticae et homileticae destinantur; binarum aliarum objectum erunt linguae orientales, Sacrarum Scripturarum exegesis scientiaeque biblici studii subsidiariae. Quinta tandem cathedra juri canonico et Historiae ecclesiasticae addicitur. Omnes et singuli horum institutorum Professores, quoad ea, quae instructionem religiosam moresque concernunt, Episcoporum auctoritati,in rebus autem mere civilibus et politicis Gubernio subduntur. Professores ipsi, praevio a Nobis ac Episcopis facto examine, a
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Nobis nominabuntur". Le trattative rimasero però interrotte il 1o Novembre in seguito alla dichiarazione del Nunzio "di aver ricevuto ordini da Roma, che lo obbligavano a considerare come spirati i suoi poteri, ad interrompere le trattative ed a recarsi senza indugio a Parigi" (Longner, op. cit., pagg. 331-332).
Dopoché i ripetuti tentativi del Re di addivenire ad un accordo colla S. Sede (missione del Consigliere ecclesiastico, Sac. von Keller, in Roma negli anni 1808-1809, e nuova missione del medesimo in Parigi ed in Savona nel 1811) rimasero senza successo a causa delle sfavorevoli condizioni dei tempi e della prigionia del S. Padre, Federico con Decreto del 28 Settembre 1812 procedette di propria autorità alla istituzione di un'Amministrazione ecclesiastica provvisoria (Vicariato generale di Ellwangen per i territori appartenenti alla diocesi di Augsburg) ed al tempo stesso eresse e fondò in quella città "per la educazione e l'istruzione di teologi cattolici una Università württemberghese cattolica (katholische Landesuniversität) ... con tutti i diritti e le facoltà di una Università, e quindi anche col diritto di conferire i gradi accademici in teologia". Il Regio Atto di fondazione della Università di teologia cattolica di Ellwangen in data del 6 Ottobre 1812 trovasi stampato nel Bullettino Ufficiale (Staats- und Regierungsblatt) del 1812
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N. 43 pag. 497. La erezione canonica di questo Istituto d'insegnamento teologico non ebbe luogo, né sarebbe forse stata possibile, essendo allora il S. Padre prigioniero. Senonché, in occasione della seconda missione a Roma del sunnominato Consigliere ecclesiastico von Keller, nel 1815-1816, allo scopo di regolarizzare il Vicariato generale di Ellwangen (cfr. Longner, op. cit., pag. 379 e segg., 621 e segg.), tale materia non fu, – per ragioni, che non risultano dai documenti sinora pubblicati od almeno pervenuti alla conoscenza dell'umile sottoscritto, – nemmeno oggetto di trattative. In seguito a ciò, quell'Istituto d'insegnamento teologico, detto anche Friedrichs-Universität, ebbe il diritto di conferire i gradi accademici esclusivamente dal Re suo fondatore. Nel Ministero dei Culti si trova la minuta di un decreto, in data del 15 Agosto 1816, su quanto bisognava osservare per il conferimento dei gradi medesimi nella Università cattolica di Ellwangen. Secondo il § 3 si doveva ottenere nei singoli casi il permesso della "Curatela", ossia dell'Autorità ispettrice dello Stato, ma non si fa cenno di una licenza dell'Autorità ecclesiastica. Nella solenne collazione della Laurea dottorale il Segretario anzitutto doveva leggere quel passo del documento di erezione "in cui si contiene la concessione del Re di conferire i gradi accademici" (§ 16). A quanto sembra, quattro sole volte venne conferita la Lau-
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rea in teologia nella detta Università di Ellwangen, una volta "rite" e tre volte "honoris causa", tra gli altri, al sunnominato Inviato del Re, von Keller, nominato nel 1816 (e consacrato il 4 Agosto dallo stesso Santo Padre Pio VII) Vescovo titolare di Evara e Pro-Vicario, il quale (in un Rapporto N. 27, conservato nel Staatsarchiv Ministerialakten II. Verz. 63 F. 171) riferisce che il relativo diploma fu accettato l'11 Giugno di quello stesso anno dal Cardinale Segretario di Stato Emo Consalvi senza obbiezioni. L'Istituto di Ellwangen comprendeva cinque cattedre colle medesime materie, come nel 1807 erano state concordate nel surriferito progetto col Nunzio Apostolico.
Dopo la morte del Re Federico I e l'avvento al trono del Re Guglielmo (30 Ottobre 1816) sorse tosto l'idea di trasferire detto Istituto da Ellwangen a Tübingen e di unirlo come Facoltà teologica cattolica a quella Università, come risulta dalla domanda del Ministro dei Culti, Barone Carlo Augusto von Wangenheim, alla Curatela della Università di Ellwangen del 20 Novembre 1816 e dalla risposta di questa del 16 Gennaio 1817. Il Governo promosse "con ogni energia tale disegno, che fu mandato ad effetto nell'autunno del 1817 contemporaneamente al trasferimento del Vicariato generale e del Seminario clericale da Ellwangen a Rottenburg.
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Il Vicario generale di Costanza, Barone von Wessenberg, interrogato sull'anzidetto progettato trasferimento dell'Istituto teologico a Tübingen, vi aveva dato il suo assenso con foglio dell'8 Febbraio 1817 (riferito nella mozione del Ministero dei Culti del 21 Marzo seguente). Invece al Vicario generale di Ellwangen, Principe von Hohenlohe, Vescovo di Tempe, (il quale dimorava da qualche tempo in Augsburg) l'anzidetta decisione non fu notificata dal Governo e dal Pro-Vicario von Keller se non al principio di Agosto. Egli rispose al sunnominato Pro-Vicario in data del 15 s.m., esprimendo la sua sorpresa nell'apprendere i trasferimenti del Vicariato generale a Rottenburg e dell'Università a Tübingen come irrevocabilmente decisi da S.M. il Re senza previa intelligenza coll'Autorità ecclesiastica; solamente l'esposizione fatta dal Ministero e dal Pro-Vicario circa i vantaggi dei medesimi e delle annesse istituzioni, massime della erezione del Convitto teologico in Tübingen, lo induceva a dichiarare che non vi si opponeva. Rilevava tuttavia che circa i detti trasferimenti avrebbe dovuto aver luogo una intesa con Sua Santità e concludeva: "Rimetto questo punto importante al giudizio di V.S. Revma, alla quale pure, nel caso che tale intelligenza debba realmente effettuarsi, lascio pienamente di avviare e condurre le relative pratiche, conoscendo Ella
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meglio di ogni altro le vie a ciò conducenti". Il Pro-Vicario, a cui il Vicario generale aveva lasciata tutta la responsabilità in questo così importante affare, replicò in data del 19 Agosto: "Io dovevo piuttosto supporre che l'illustre Governo s'intenderebbe o si fosse inteso col Capo della Chiesa intorno alle istituzioni ed ai cambiamenti da esso decisi, non essendo questo affare mio, ma di coloro che ne hanno preso l'iniziativa. Farò nonpertanto da parte mia quello che la mia condizione consente e che richiedono le prescrizioni canoniche, tanto più che Ella me ne dà l'autorizzazione". Ciò nondimeno, la intesa colla S. Sede, suggerita dall'Hohenlohe, non ebbe luogo; il Governo non volle saperne, ed il Pro-Vicario si sottomise. – Del resto, quale fosse il punto di vista del Governo a tale proposito, era già stato chiaramente espresso nel Voto del Collegio di Curatela della Università di Ellwangen del 16 Gennaio 1817, nel quale fra l'altro si legge: "È nell'arbitrio dello Stato di determinare in qual luogo esso voglia trasferire i suoi Istituti d'istruzione... Il Papa, nel momento presente, non può in nessun modo entrare nell'affare. È vero che egli, durante le trattative del Nunzio della Genga per il Concordato, aveva chiesto una città cattolica, particolarmente Gmünd, per lo studio della teologia, e la Maestà del defunto Re aveva per ciò destinato Ellwangen. Ma, come è noto, questa
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Convenzione di Roma non è giunta a compimento, – e nei ripetuti tentativi fatti dal Vescovo di Evara per portarla ad effetto, è stata sempre la Corte di Roma a differire la cosa, rimettendola infine alla dieta della Confederazione (Bundestag). Lo Stato quindi non ha ancora alcun obbligo speciale in proposito verso la Corte di Roma, – e se questa negozierà di nuovo, dovrà prendere la cosa quale la trova, consentanea come è alle condizioni dello Stato, il che la Corte di Roma non può né giudicare né decidere. Del resto, essa non ha alcun diritto di impedirla. In Heidelberg ed in Breslavia esiste da tempo la medesima unione, colla sola differenza che dette località sono più miste in quanto alla religione e le istituzioni furono create da Sovrani cattolici. Nondimeno bisogna tener conto della possibilità che il Papa nel Concordato farà perciò grande difficoltà". E nel suo Rapporto al Ministero dei Culti del 13 Settembre 1817, relativo alla dichiarazione del Vicario generale, von Hohenlohe, e dei suoi Consiglieri intorno ai menzionati trasferimenti, il Consigliere di Stato, Barone von Schmitz-Grollenburg, Direttore del Katholischer Kirchenrat e Presidente del Collegio di Curatela della Università di Ellwangen, mantiene recisamente i surriferiti principi, che cioè in simili affari (egli parla qui più particolarmente del trasferimento del luogo della residenza del Vescovo) unicamente il Sovrano
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era competente e che non si richiedeva un accordo con Sua Santità, sebbene non disconosceva che l'osservazione fatta dal Principe von Hohenlohe intorno alla necessità di tale intesa aveva messo in preoccupazione ed imbarazzo il Vescovo di Evara.
Il Governo si attenne a questi principi e non domandò il beneplacito della S. Sede per il trasferimento dell'Istituto teologico a Tübingen (attuato, insieme alla erezione del Convitto teologico, con R. Decreto del 25 Ottobre 1817 – cfr. Longner, op. cit., pag. 390 e seg.), neppure in seguito, almeno per quanto risulta dalle pubblicazioni finora apparse sull'argomento. Tale era del resto la dottrina dominante negli Stati confederati del Reno superiore, e che trovò la sua espressione nelle basi fissate dalla Conferenza di Francoforte sul Meno nell'Aprile 1818 (cfr. Grundzüge zu einer Vereinbarung über die Verhältnisse der katholischen Kirche in teutschen Bundesstaaten.). I Governi rispettivi furono unanimi nell'affermare che, come l'intiera istruzione, così anche la formazione del Clero cattolico era un affare dello Stato, dal quale l'influenza dei Vescovi doveva essere il più possibile eliminata. Perciò l'insegnamento scientifico teologico era da affidarsi esclusivamente alle Università. Oltre ad esse doveva rimanere anche un Seminario vescovile soggetto all'ispezione governativa, destinato però soltanto per i candidati
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allo stato ecclesiastico, i quali, dopo aver terminato il corso teologico triennale nella Università, venivano ivi istruiti per un anno nella pratica della cura delle anime e si preparavano a ricevere gli ordini sacri.
Non sarà inutile di qui aggiungere che, riguardo alla nomina dei Professori, il § 5 delle disposizioni organiche, emanate con Decreto Regio del 27 Gennaio 1818 e relativo all'unione dell'Istituto teologico cattolico di Ellwangen colla Università di Tübingen, prescriveva quanto appresso: "Nella nomina per le cattedre della Facoltà di teologia cattolica si applica il § 3 dell'Appendice IV del progetto Reale della Costituzione concernente le Università, in modo che innanzi tutto ogni volta si domanda il parere della medesima Facoltà ed inoltre prima della nomina effettiva il Regio Ministero dell'Interno, del Culto e dell'Istruzione conferirà colla Curia vescovile del Paese". Questa disposizione non è stata finora revocata ed il Governo attuale del Württemberg la ritiene come ancora in vigore; soltanto il Ministero dell'Interno non interviene più nella cosa. Perciò anche presentemente, in occasione della provvista di una cattedra vacante nella Facoltà teologica, il Ministero del Culto comunica al Vescovo i nomi delle persone proposte dal Gran Senato dell'Università d'accordo colla Facoltà teologica, con preghiera di voler significare se contro le medesime vi sia alcunché da eccepire dal punto di vista ecclesiastico.
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Per il caso poi che un Professore desse motivo a censura per la sua dottrina o la sua condotta morale, il § 14 delle anzidette Disposizioni organiche stabiliva quanto segue:
"Qualora questa Autorità ecclesiastica (ossia la Curia vescovile) credesse di aver particolare motivo di fare un'inchiesta intorno all'insegnamento, essa ne darà previo avviso al Regio Ministero dell'Interno, del Culto e dell'Istruzione, indicando il motivo stesso, e designerà il Commissario prescelto, al quale sarà aggiunto un Commissario regio, per compiere l'inchiesta in comune. Intorno al risultato della medesima le Autorità civili ed ecclesiastiche si metteranno d'accordo, ed il Regio Ministero dell'Interno, del Culto e dell'Istruzione notificherà l'occorrente alla Facoltà".
È da rilevare altresì che l'articolo 14 della legge del 30 Gennaio 1862, il quale prescriveva che "contro un insegnante della Facoltà teologica, il cui insegnamento, a giudizio del Vescovo, fosse contrario alla dottrina della Chiesa cattolica, solamente il Governo civile poteva prendere provvedimenti", è rimasto abrogato in virtù del § 69 della legge württemberghese sulle Chiese (Gesetz über die Kirchen) del 3 Marzo 1924.
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Nelle trattative, che, in seguito alle Conferenze di Francoforte, precedettero la emanazione delle due Bolle concordate di circoscrizione (1821 e 1827) della Provincia ecclesiastica del Reno Superiore (alla quale, come è noto, appartiene anche la diocesi di Rottenburg), la S. Sede non mancò di esprimere con ogni chiarezza le massime relative alla formazione del Clero. Avendo, infatti, i Governi confederati nel punto IV della Dichiarazione presentata dai loro Inviati al Sommo Pontefice Pio VII il 23 Marzo 1819 (cfr. Brück, Die oberrheinische Kirchenprovinz, Mainz, Kirchheim, 1868, pagg. 26 e seg., 522-525) voluto limitare, conformemente alle surriferite basi, il Seminario propriamente detto all'ultimo anno del corso pratico, tale concetto fu ampiamente confutato dal Cardinale Consalvi, Segretario di Stato, nella celebre Esposizione dei Sentimenti di Sua Santità sulla Dichiarazione de' Principi e Stati Protestanti riuniti della Confederazione Germanica (il testo italiano trovasi riprodotto nel volumetto intitolato: Die neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen Kirchenverfassung in Aktenstücken und ächten Notizen von dem Emser Congress, dem Frankfurter Verein, und der preußischen Uebereinkunft, Stuttgart, in der J.B. Metzler'schen Buchhandlung, 1821).
"Volendo i Principi Confederati (così si legge nel sullodato Documento) che nelle Diocesi dei loro Stati vi
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siano dei Seminarj per la educazione del Clero, come si rileva dall'Articolo 4 della Dichiarazione, il Santo Padre non può non insistere per la sua parte che i Seminarj siano modellati su quella forma che con tanta sapienza fu prescritta dal sagro Concilio di Trento, e che l'esperienza di circa tre secoli ha dimostrato quanto sia utile alla Chiesa cattolica. Per la qual cosa Sua Santità non può dispensarsi in primo luogo dal manifestare il suo vivo desiderio, che in ogni Diocesi sia stabilito un Seminario secondo le disposizioni del Concilio di Trento, il quale, se permette che in uno o più Seminarj si raccolgano i Fanciulli di diverse Diocesi, lo permette soltanto nel caso, che le chiese siano tanto povere, che non sia possibile erigervi il Seminario, e finché una tale erezione non sia seguita, Sua Santità è nella lusinga, che i Principi e Stati Protestanti riuniti della Confederazione Germanica potranno trovare nella loro generosità, e nei Beni Ecclesiastici de' quali si trovano attualmente in possesso, i mezzi di stabilire oltre i tre Seminari indicati nell'Articolo 4, i quali attualmente sussistono, anche i due per le altre Diocesi che ne resterebbero prive.
Ma ciò che principalmente richiama la sollecitudine del Santo Padre sul proposito de' Seminarj, che sono l'oggetto della più tenera cura della Chiesa Cattolica, si è la forma che vuole darsi ai Seminari medesimi.
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Dall'ultimo paragrafo dell'Articolo 4 Sua Santità è venuta a conoscere che le scuole delle Scienze Sacre si vogliono stabilire nelle Università, e che per conseguenza nei Seminarj non sarebbero ammessi che Giovani adulti, i quali dopo compito il corso dei loro studj nelle Università medesime li riceverebbero per qualche tempo nei Seminarj al solo oggetto di apprendervi la pratica del sacro Ministero, i doveri Pastorali, la liturgia, e cose simili. Si è confermato il Santo Padre in questa idea dal rilevare che nell'Articolo 6 paragrafo lett. g) non si lascia ai Vescovi che la nomina del Rettore del Seminario, né mai si parla dei Professori. Una tale forma pertanto contraria a quella stabilita dal Concilio di Trento, aliena dallo Scopo, [sic] che ha avuto la Chiesa nella istituzione dei Seminarj, e lesiva dei diritti de' Vescovì in ordine alla educazione ed istituzione de' Chierici nella dottrina necessaria al loro stato, non può essere approvata dal Santo Padre.
Il Sacro Concilio di Trento nella Sess. 23 parlando dei Seminarj stabilisce che in essi debba essere alimentato, religiosamente educato ed ammaestrato nelle Ecclesiastiche discipline un determinato numero di fanciulli: "certum puerorum numerum". Lo scopo infatti che ha avuto la Chiesa nella istituzione dei Seminarj è stato appunto quello di educare e formare fino dalla più tenera età quelli che si destinano
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ad essere Ministri del Santuario, nell'Esercizio delle virtù proprie del loro stato, e nelle scienze principalmente Sagre, sotto la vigilanza e la totale dipendenza dei Vescovi.
Qualunque abuso possa essersi introdotto relativamente ai Seminarj in qualche Stato della Germania anche Cattolico, non potrà mai obbjettarsi alla Santa Sede, la quale non lo ha né riconosciuto, né sanzionato, ed anzi lo riprova, né potrà mai ragionevolmente pretendersi che la Santa Sede approvi essa stessa un abuso, perché in qualche Paese Cattolico si trova introdotto.
Lo stato di decadenza, in cui trovasi il Clero di Germania, si ripete dalla Santità Sua non meno che dai Vescovi dagli abusi specialmente che si sono ivi introdotti a riguardo dei Seminarj, e principalmente dal non ammettersi nei medesimi che giovani adulti dopo che nelle Università abbiano compito il corso dei loro Studj, e godendo di una soverchia libertà siansi imbevuti dei più perniciosi principj. Bisogna non conoscere la natura dell'Uomo per persuadersi che in tempi di tanta corruzione, quali sono disgraziatamente quelli in cui viviamo, possano in pochi mesi dei giovani già maturi formarsi in quelle sode virtù che sono proprie dello Stato Ecclesiastico, senza essersi nella prima età esercitati nella prattica delle medesime, e consolidarsi, anzi far ritorno ai sani principj dopo essersi imbevuti di massime non
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conformi a quelle che devono regolare la condotta di un Ecclesiastico.
Il Santo Padre pertanto, cui non possono non essere sommamente a cuore i Seminarj, i quali formano le più belle speranze della Chiesa, si crede in obbligo di insistere perché siano modellati sulle forme prescritte dal Sagro Concilio di Trento, e vi siano insegnate principalmente le scienze Sagre sotto la totale dipendenza dei Vescovi. A questi appartiene per diritto divino l'istruire Essi stessi, o per mezzo di altri, i Fedeli alla loro cura affidati, non solo catechizzando e predicando al popolo, ma anche insegnando, o facendo insegnare da Maestri di loro fiducia la Teologia e le altre Scienze Sagre a coloro che aspirano allo Stato Ecclesiastico, ed un tale diritto, secondo i principj Cattolici, non può essere né impedito né ristretto dalla Civile Potestà. Il Santo Padre non ha che ad appellare a fatti pur troppo recenti e pur troppo conosciuti per chiedere quindi alla Lealtà de' Principi e Stati Protestanti riuniti della Confederazione Germanica, se possa il Capo della Chiesa essere indifferente che i Giovani i quali si dedicano al Sagro Ministero siano istruiti principalmente nelle scienze Sagre piuttosto in Università, dove è troppo noto quali dottrine s'insegnano, che nei Seminari e sotto la continua vigilanza dei Vescovi. Né può produrre alcuna sicurezza per Sua Santità e per i Vescovi o l'attestato
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che forse non si lascierà di richiedere dai Vescovi stessi per quelli che si destineranno Professori delle scienze sagre nelle Università, o la ispezione che all'articolo 6 della Dichiarazione paragrafo Lett. e) si protesta di voler dare ai Vescovi acciò nelle scuole dei Cattolici nulla si insegni che sia contrario alla purità della Fede e alla dottrina Cattolica. Questi mezzi non possono non ravvisarsi da Sua Santità che come assolutamente inefficaci a garantire l'ortodossia dell'insegnamento. La storia de' tempi nostri, e le false e perniciose dottrine che si insegnano in alcune Università Cattoliche della Germania nonostante anche i ripetuti reclami del Santo Padre, fanno chiaramente conoscere che questa sorveglianza sopra i Professori attribuita ai Vescovi e per ordinario una espressione vaga e priva di qualunque efficacia, un'arma di cui i Vescovi anche meglio intenzionati non possono fare alcun uso".
Questi stessi concetti sono confermati nella ulteriore Nota del Cardinale Consalvi del 24 Settembre 1819 (riprodotta dal Brück, op. cit., pagg. 525-543) in replica a quella degli Inviati dei Principi e Stati riuniti della Confederazione Germanica in data del 3 Settembre di quello stesso anno 1819 (riportata nel succitato volume "Die neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen Kirchenverfassung", pagg. 310-322): "Finalmente per ciò che riguarda le Università
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(così si esprime l'Eminentissimo Segretario di Stato), il Santo Padre è ben lungi dal non riconoscere i servigj che soni stati resi alle scienze ed alle Lettere dalle Università della Germania. Crede però la Santità Sua di non poter essere rimproverata se insiste perché i Giovani che si dedicano allo Stato Ecclesiastico debbano fare almeno gli Studj Sagri nei Seminarj e sotto la vigilanza e direzione de' Vescovi. La Santità Sua nel considerare come allarmante lo stato attuale delle Università si fonda sulla opinione che a riguardo delle medesime hanno manifestato gli stessi Principi e Governi Tedeschi, i quali ne hanno fatto l'oggetto di una discussione nella Dieta di Francfort [sic]. Le misure adottate nelle stesse Università che appartengono agli Stati riuniti, misure delle quali tutti i Giornali hanno data notizia, non indicano certamente che i Governi sono relativamente alle Università in quella stessa tranquillità, che i SSri Inviati esigono che abbia la S. Sede riguardo alle medesime. Ma prescindendo anche da tali riflessi crede il Santo Padre che le ragioni che Egli ha addotte nella esposizione de' Suoi sentimenti dimostrino abbastanza chiaramente che Egli non può non insistere acciò sia lasciato ai Vescovi libero l'esercizio del loro diritto d'insegnare la Teologia o per se stessi, o per mezzo di Professori di loro fiducia, e che i Seminarj siano regolati a forma di quanto intorno ai medesimi prescrive
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il Concilio di Trento".
Quanto, del resto, fossero fondate le preoccupazioni della S. Sede, provano le notizie storiche, che si hanno sulle tendenze e la condotta degli studenti di teologia di quell'epoca. Così, ad esempio, nella Facoltà teologica di Friburgo (Baden) insegnavano il Reichlin-Meldegg e lo Schneider [sic], i quali apostatarono poi miseramente dalla Chiesa cattolica; quest'ultimo nelle sue lezioni di Morale attaccò aspramente il celibato come innaturale ed anticristiano. Gli anzidetti studenti di teologia menavano poi una vita del tutto libera e secolaresca, che non poteva essere poi corretta da un solo anno di Seminario; così essi furono veduti nell'Università di Friburgo assistere alle lezioni di teologia vestiti ancora del domino, con cui avevano preso parte la notte precedente a balli in maschera (cfr. Maas, Geschichte der katholischen Kirche im Großherzogtum Baden, Freiburg i.Br. 1891, pagg. 46-58; Reinhard, Die Anfänge des Priesterseminars und des Theologischen Konvikts der Erzdiözese Freiburg i.Br., Preßverein Freiburg i.Br. l927, pagg. 14-15).
In conformità dei suesposti principi, la Bolla di circoscrizione per la Provincia ecclesiastica del Reno Superiore Provida solersque del 16 Agosto 1821 disponeva relativamente ai Seminari quanto segue: "Cumque ad praescriptum sacri concilii Tridentini pro cleri educatione ac
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institutione seminarium puerorum ecclesiasticum ab episcopo libere regendum et administrandum existere debeat in singulis ex praedictis tam archiepiscopali quam episcopalibus ecclesiis, ubi is alumnorum alatur numerus, quem respectivae dioecesis necessitas et utilitas postulat; cumque in quatuor ex illis jam adesse sciamus, in reliqua ecclesia, quamprimum poterit, congrue erigendum mandamus". Quale sia questa ultima diocesi, della quale si dice non esistere ancora in essa il Seminario, apparisce più appresso, ove si prescrive: "Antedicto autem Joanni Baptistae episcopo iniungimus, ... ut designet in quod Seminarium provinciae ecclesiasticae Friburgensis clerici dioecesis Limburgensis recipi valeant, cum assignatione annua supradictorum mille quingentorum florenorum usque dum proprium Limburgense Seminarium erigatur".
– Come assegno per il Seminario nella diocesi di Rottenburg veniva fissata la somma di ottomila novanta due fiorini.
Quanto all'Archidiocesi di Friburgo ed alle diocesi di Magonza, Fulda e Rottenburg (della quale particolarmente si tratta nel presente Rapporto) la Bolla afferma dunque aversi già in esse il Seminarium puerorum ad praescriptum Sacri Concilii Tridentini pro Cleri educatione et institutione. Ciò però non corrisponde alla verità storica, soprattutto per la diocesi di Rottenburg (devesi invece eccettuare, almeno in parte, quella di Fulda – cfr. Richter,
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Eine Episode aus der Geschichte der Fuldaer theologischen Lehranstalt, pag. 112 e segg.). Come un tale manifesto errore siasi introdotto nella Bolla non ho potuto ancora mettere in chiaro; ciò riuscirebbe però, credo, non difficile in base ai documenti relativi a quei negoziati, che debbono esistere negli Archivi della S. Sede. Probabilmente esso deve attribuirsi a false informazioni del sunnominato Mons. von Keller, Vescovo tit. di Evara, e poi nel 1828 Vescovo di Rottenburg, noto per la sua debolezza e sommissione verso la Potestà civile (cfr. Brück, op. cit., pag. l21) ed il quale fu anche Esecutore della Bolla medesima; il che parrebbe confermato dalla circostanza che, sia nella Relazione inviata alla S. Sede nel 1824 (II, 6), come nel Decreto di esecuzione del 25 Ottobre 1827, egli sembra considerare la disposizione circa i Seminari tridentini come adempiuta mediante il solo Seminario pratico o Priesterseminar. Quell'equivoco non mancò pur troppo di portare le sue conseguenze. I Governi riuniti, secondo che risulta dal Rapporto del Consigliere di Stato württemberghese v. Schmidlin del 6 Dicembre 1821, si basarono sul fatto del riconoscimento, da parte della Bolla, dei Seminari come già esistenti e riguardarono le parole concernenti le prescrizioni del Concilio di Trento come "puramente storiche" o come "forme e riserve curialistiche, alle quali bastava di opporre una eguale riserva,
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il più possibile generale, delle prerogative dello Stato". D'altra parte, la somma di 8.092 fiorini, menzionata nella Bolla, ed alla quale soltanto il Governo del Württemberg intendeva di obbligarsi giuridicamente, non poteva bastare al più che per il Priesterseminar. Come si rileva infatti dal Bilancio dell'anno 1823, per il detto Priesterseminar erano in esso previsti 10.800 fiorini, per il Convitto teologico "Wilhelmsstift" 41.000 fiorini e per i Convitti inferiori 21.000 fiorini.
Questo falso e subdolo atteggiamento dei Governi apparisce anche dai negoziati che precedettero la pubblicazione della successiva Bolla supplementare per l'anzidetta Provincia ecclesiastica del Reno superiore "Ad Dominici gregis custodiam" del 2 Aprile 1827, il cui punto quinto era del seguente tenore: "Quinto: In seminario archiepiscopali vel episcopali is clericorum numerus ali atque ad formam decretorum sacri concilii Tridentini institui ac educari debebit, qui dioecesis amplitudini et necessitati respondeat, quique ab episcopo congrue erit definiendus". Essi invero di fronte all'Ultimatum della S. Sede, che conteneva il surriferito punto quinto (nonché un sesto riguardante la libera comunicazione colla S. Sede medesima), risposero nella Nota del 4/7 Settembre 1826 affermando essere i Seminari già dotati ed in ogni modo riservando i loro diritti sovrani;
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frase equivoca che lasciava aperto l'adito ad ogni abuso: "Les Princes et Etats réunis (si legge in detta Nota) s'étant prononcés aussi franchement sur celles des propositions de la Cour de Rome, qui ont pour but de compléter l'arrangement le plus urgent des affaires ecclésiastiques de l'église catholique de leurs pays, il leur reste à observer à Sa Sainteté, que posé en principe, que la négociation présente doit être reserrée dans des limites analogues à ce but, ils regardent la cinquième proposition comme étant de nature à être d'autant plus passée tout à fait sous silence, que les séminaires se trouvent déjà dotés par la libéralité des Gouvernements. Cette même observation ils l'envisagent comme également applicable à la sixième proposition... Si néanmoins Sa Sainteté en jugeait autrement et trouverait indispensable d'insérer la cinquième et la sixième proposition dans la bulle supplémentaire, il ne pourrait échapper à sa sagacité, que les Princes et États réunis se trouveraient par le fait même dans la nécessité de se réserver les droits inaliénables de Leur Souveraineté relativement aux points en question" (cfr. Brück, op. cit., pag. 545; cfr. pure ibid., pagg. 112-117). E che tale fosse in realtà il pensiero segreto dei Governi lo dimostrò il fatto che, secondo la risoluzione di una nuova Conferenza tenutasi a Francoforte l'11 ed il 12 Agosto 1827, le due Bolle in discorso vennero
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accettate e ratificate (nel Württemberg con R. Decreto del 24 Ottobre 1827, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 30 s.m. – cfr. Longner, op. cit., pag. 588) in quanto "avevano per oggetto la costituzione della Provincia ecclesiastica del Reno superiore, la circoscrizione, la dotazione e la erezione dei cinque Vescovati ad essa appartenenti coi loro Capitoli cattedrali, come anche la provvista delle Sedi arcivescovile [sic] e vescovili e delle prebende del Duomo", con riserva tuttavia dei diritti sovrani, e senza menzionare i punti quinto e sesto, e quindi nemmeno i Seminari a norma delle prescrizioni del Concilio di Trento (cfr. Brück, op. cit., pag. 118-119, Longner, op. cit., pag. 582 e segg.); restrizione questa, la quale fu espressamente rilevata dal Ministero1 del Culto württemberghese, von Schmidlin, nel discorso da lui tenuto il 19 Maggio 1828, in occasione della presa di possesso di Mons. von Keller come Vescovo di Rottenburg. "Badate bene, Signori, – egli disse –; in questa Regia ratifica non sono compresi gli articoli V e VI della Bolla supplementare e quindi essi non sono stati riconosciuti dal Governo". (cfr. Longner. op. cit., pag. 591 e seg; Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. VII, 1862, pagg. 438-439).
Il surriferito punto di vista fu poi definitivamente confermato e sancito dalla Ordinanza governativa in data del 30 Gennaio 1830. Essa era stata già preparata sin
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dal 1827; ma i Governi confederati la mantennero dapprima segreta, volendo innanzi tutto assicurarsi che le Sedi vescovili venissero provviste con ecclesiastici ad essi accetti, ed i quali per la loro debolezza non opponessero resistenza agli abusi della Potestà civile. Dopo che perciò colla presa di possesso del Vescovo di Mainz, Mons. Burg, il 12 Gennaio 1830, l'ultima diocesi della Provincia ecclesiastica ebbe il suo Pastore, essi emanarono la detta "Ordinanza concernente il diritto sovrano di protezione e di ispezione sulla Chiesa cattolica" (cfr. Brück, op. cit., pag. 123 e segg.; Richter, op. cit., pag. 116 e segg.). Per ciò che riguarda la formazione dei candidati allo stato ecclesiastico, i §§ 25-27 della medesima contemplavano lo studio della teologia nelle Università, compiuto il quale, gli alunni passavano nel Priesterseminar, affine di essere ivi istruiti nella pratica del sacro Ministero. Lo scopo di tale prescrizione non era altro che di impedire il più possibile la formazione dei giovani teologi secondo lo spirito della Chiesa, di restringere l'influenza dei Vescovi sui futuri sacerdoti con cura di anime e di incatenarli invece al Governo (Brück, <op. cit., pagg. 141-142; Richter,>2op. cit., pagg. 121-122). Nella diocesi di Rottenburg, oltre i Convitti inferiori di Rottweil ed Ehingen per gli studenti del Ginnasio, era stato eretto, come si è già accennato, sin dal 1817 un Convitto superiore per i teologi in
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Tübingen, detto Wilhelmsstift, in unione colla Facoltà teologica; esso era un Istituto puramente dello Stato (Brück, op. cit., pag. 152). La formazione ascetica (preghiera, meditazione) vi era quasi interamente trascurata (cfr. Die Vereinbarung der württembergischen Regierung mit dem heil. Stuhle, in: Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. II, 1857, pag. 661).
La surricordata Ordinanza fu accolta pur troppo dalla maggior parte dei Vescovi, ed in particolare da quelli di Rottenburg e di Limburg, senza la minima resistenza, né la gravissima ammonizione contenuta nel Breve Pervenerat della s.m. di Pio VIII in data del 30 Giugno 1830 valse a scuotere quei deboli Pastori dalla loro letargia (cfr. Brück, op. cit., pag. 125 e segg.; Phillips, Du droit ecclésiastique dans ses principes généraux, t. III, pagg. 454-457).
In seguito, tuttavia, vale a dire negli anni 1851-1853, l'Episcopato della Provincia ecclesiastica del Reno superiore, il quale contava ora fra i suoi membri gli energici e zelanti Pastori Ermanno von Vikari, Arcivescovo di Friburgo, e Guglielmo von Ketteler, Vescovo di Magonza, presentò al Governo due Memoriali, per rivendicare i diritti della Chiesa conculcati dalla Potestà civile. Nel primo Memoriale del Marzo 1851 i Vescovi chiesero, tra l'altro, con ampia motivazione la istituzione dei Seminari tridentini prescritti dalle Bolle di circoscrizione. Ma il Governo
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del Württemberg nella risposta in data del 5 Marzo 1853 respinse tale domanda, affermando che la istituzione medesima non aveva messo radici in Germania durante tre secoli e che il punto quinto della Bolla Ad Dominici gregis custodiam non era stato da esso riconosciuto; aggiungeva altresì che "il Convitto superiore di Tübingen ed i Convitti inferiori di Rottweil e di Ehingen erano stati eretti e mantenuti dal Governo Regio con fondi dello Stato per benevolenza verso la Chiesa cattolica e senza esservi in alcuna guisa obbligato, affine di facilitare ai futuri candidati al sacerdozio la conveniente preparazione e formazione; essi erano quindi Istituti, la cui direzione e ispezione doveva essere riservata alle Autorità governative", pur concedendosi al Vescovo una adeguata influenza su di essi, massime nella nomina del Direttore e dei Ripetitori.
Nel secondo Memoriale del 18 Giugno 1853 <(pagg. 54-76)>3 i Prelati rinnovarono con esposizione ancor più diffusa la loro richiesta che la formazione teologica dei giovani chierici avesse luogo nei Seminari; dimostrarono la superiorità della medesima dal lato non solo morale, ma altresì scientifico; insistettero sui pericoli, ai quali allora gli studenti di teologia erano esposti nelle Università, ed affermarono che i Convitti, come essi erano istituiti, non rappresentavano una sufficiente garanzia per la buona educazione del Clero. "Noi non vo-
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gliamo negare, essi osservavano ancora, che un Convitto presso la Università, se concorra una serie di favorevoli circostanze, se soprattutto il Convitto sia puramente ecclesiastico, se stia come tale sotto la immediata direzione del Vescovo, se si trovi sotto gli occhi del Vescovo e presso una Università cattolica, se sia costituito il più possibile secondo le massime del Concilio di Trento e della vita ecclesiastica, potrebbe in qualche modo sostituire un formale Seminario. Ma un Convitto dello Stato ... dovrebbe essere da noi senz'altro qualificato come un Istituto falso e dannoso". Aggiungevano tuttavia in nota: "Si debbono qui espressamente riconoscere i vantaggi, che il Wilhelmsstift in Tübingen, anche nella sua attuale costituzione, insufficiente dal punto di vista ecclesiastico, ha finora arrecato, e le efficaci benemerenze delle persone, che in esso prestano l'opera loro". Il Memoriale rilevava altresì come colla erezione delle Facoltà teologiche "lo Stato non ha in alcun modo soddisfatto agli obblighi derivanti dal Reichsdeputationshauptschluß e dalle Convenzioni (colla S. Sede), giacché a norma delle medesime esso avrebbe dovuto dotare Istituti d'insegnamento e Seminari ecclesiastici secondo le prescrizioni del Concilio di Trento" (ibid. pag. 64); che l'ordinanza del 30 Gennaio 1830 non era mai stata approvata dalla Chiesa; che anzi Pio VIII nel Breve Perve-
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nerat del 30 Giugno 1830 aveva protestato contro di essa e condannato come errore e probrosa ac miserrima servitus che lo Stato avochi a sé l'educazione del Clero. Per ciò che concerne in modo particolare la diocesi di Rottenburg, il Memoriale, contro l'asserzione del Governo del Württemberg, il quale voleva giustificare per i Convitti il carattere di istituzioni governative col fatto che essi furono eretti con fondi dello Stato, ricordava essere questo obbligato in forza del Reichsdeputationshauptschluß a dotare gli Istituti ecclesiastici coi beni appropriatisi al tempo della secolarizzazione (pag. 75); punto di vista, che venne confermato in un ulteriore e separato Memoriale di quel Revmo Vescovo Mons. Giuseppe von Lipp, del 16 Luglio 1853, nel quale egli lamentava pure la insufficiente influenza lasciata all'Ordinario sui Convitti medesimi (n. IV).
Nel Concordato concluso fra la S. Sede ed il Governo del Württemberg l'8 Aprile 1857 gli Articoli VIII e IX trattavano la questione del Seminario e della Facoltà teologica. Essi erano del seguente tenore:
Art. VIII. Liberum erit Episcopo erigere Seminarium iuxta formam Concilii Tridentini, in quod adulescentes, et pueros informandos admittet, quos pro necessitate et utilitate
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Dioecesis suae recipiendos iudicaverit. Huius Seminarii ordinatio, doctrina, gubernatio et administratio Episcopi auctoritati pleno liberoque iure subiectae erunt.
Rectores quoque et Professores, seu Magistros Episcopus nominabit, et quotiescumque necessarium, vel utile ab ipso censebitur, removebit.
Quamdiu vero Seminarium ad normam Tridentini Concilii desiderabitur, et Convictus publici aerarii maxime sumptibus sustentati, Ehingae, Rotvilae, et Tübingae existent, haec
observabuntur.
a) Quod attinet ad educationem religiosam et disciplinam domesticam, ea instituta regimini et inspectioni Episcopi subdita sunt.
b) Alumni horum institutorum, quatenus erudiuntur in scholis publicis, aeque ac ceteri discipuli legibus, quae scholis illis constitutae sunt, et normis de ratione et cursu studiorum praescriptis subiacent.
Si ea in re Episcopus (quoad Gymnasia) immutationem quamdam necessariam vel magis opportunam iudicaverit, consilia conferet cum Regio Gubernio, quod item pro sua parte nihil, nisi antea collatis cum Episcopo consiliis, mutabit.
c) Episcopus institutorum eorumdem Rectores et Repetitores deputabit, eosque removebit; quos tamen gravibus de causis factoque innitentibus circa res civiles, et politicas
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Regio Gubernio minus acceptos esse resciverit, nunquam eliget. Item quos postea ob easdem causas ingratos Gubernio evasisse compererit, dimittet.
d) Episcopo competit eadem instituta visitare, delegatos suos ad examina publica, praesertim pro recipiendis alumnis, mittere, relationes periodicas exigere.
e) Prospiciet Regium Gubernium, ut in Gymnasiis, quibuscum coniuncti sunt convictus inferiores, paulatim non alii, nisi ex Clericorum ordine, Professores instituantur.
Art. IX. Facultas theologica Universitatis Regiae quoad munus docendi ecclesiasticum Episcopi regimini, et inspectioni subest. Potest proinde Episcopus Professoribus et Magistris docendi auctoritatem, et missionem tribuere, eamdemque, quum id opportunum censuerit, revocare, ab ipsis fidei professionem exigere, eorumque scripta et compendia suo examini subiicere.
Questi due Articoli furono poi ampiamente illustrati con sapienti ed opportunissime esortazioni nella Lettera della s.m. del Sommo Pontefice Pio IX a Mons. Vescovo di Rottenburg del 30 Giugno 1857, la quale qui non si riporta, perché trovasi integralmente stampata nella Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le Autorità civili, Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1919, pag. 868 e segg.
Nelle trattative, che precedettero la firma di detto Concordato e nelle quali furono Plenipotenziari per Sua Santità
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Pio IX il pio e dotto Cardinale von Reisach e per Sua Maestà Guglielmo I del Württemberg il Barone Adolfo von Ow, la S. Sede richiese in principio la erezione dei Seminari tridentini a norma delle Bolle di circoscrizione del 1821 e del 1827. Il Governo però riconobbe bensì il diritto del Vescovo di istituire simili Seminari, ma sostenne che le relative spese avrebbero dovute essere sostenute dalla Chiesa e voleva perciò che nell'articolo VIII capov. 1 fossero aggiunte le parole "aus den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln", vale a dire "coi mezzi finanziari che sono a disposizione del Vescovo". Nelle conferenze, che ebbero luogo in Roma, il Plenipotenziario della S. Sede oppose che lo Stato in base al Reichsdeputationshauptschluß era tenuto a provvedere ai bisogni della Chiesa; sebbene, però, le surriferite parole venissero cancellate, il Governo mantenne il suo punto di vista che lo Stato non avrebbe più continuato le sue prestazioni per la formazione degli ecclesiastici, qualora il Vescovo procedesse alla erezione dei Seminari tridentini, e concesse soltanto, nella Nota del Barone von Ow allegata al Concordato, che non impedirebbe al Vescovo di impiegare per i Seminari vescovili una parte del sopravanzo dei frutti del fondo intercalare, purché tuttavia fossero innanzi tutto adempiuti gli obblighi fissati nella Convenzione, relativamente al detto fondo (cfr. Raccolta di Concordati, pagg. 863-
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864). Siccome però questo sopravanzo sarebbe stato o nullo o del tutto insufficiente (cfr. art. X del Concordato capov. 6, ove sono determinati gli scopi, per i quali deve essere applicato il fondo intercalare; Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol II, 1857, pagg. 667-668, vol. III, 1858, pagg. 3-4), e poiché sarebbero così mancati i mezzi per la erezione dei Seminari tridentini, la Santa Sede dovette contentarsi dell'affermazione teoretica del summenzionato diritto del Vescovo ed ammettere intanto la conservazione dei Convitti di Ehingen, Rottweil e Tübingen, mantenuti a spese dello Stato, colle condizioni, tuttavia, fissate nell'Articolo VIII sopra riportato. Quanto alla Facoltà teologica presso l'Università dello Stato, essa venne riconosciuta nell'Articolo IX, il quale però tutelava ed assicurava i diritti dell'Autorità ecclesiastica al riguardo. Il Concordato venne ratificato dal Re del Württemberg in data del 24 Maggio 1857 e confermato dal Santo Padre Pio IX colla Bolla Cum in sublimi del 22 Giugno s.a. (cfr. Raccolta di Concordati, pag. 862), di guisa che in tal modo sarebbe rimasto sanato il vizio di origine della erezione della Facoltà medesima, compiuta, come si è più sopra narrato, senza approvazione della S. Sede.
Senonché ben presto si scatenò una furiosa campagna da parte dei protestanti contro il Concordato. In particolare fu preso di mira l'articolo relativo alla Facoltà
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teologica, pretendendosi che esso, in virtù del controllo accordato al Vescovo, soffocava la libertà scientifica essenziale alle Università della Germania, e trasformava i Professori da funzionari dello Stato, indipendenti e protetti a norma della legge, in servi dell'Ordinario (cfr. Archiv für k. K., vol. II, pag. 671 e segg.). Per tale motivo il Professore e Consigliere di Stato von Mohl propose al Senato accademico in Tübingen la esclusione della Facoltà anzidetta dal Corpo insegnante e da tutti gli uffici della Università. La proposta venne accettata ed applicata subito nella elezione del nuovo Rettore, in cui la Facoltà teologica fu completamente pretermessa (Brück, op. cit., pagg. 446-447). Ne seguì un accanito dibattito nella Camera dei Deputati, durante il quale furono mossi i più violenti, fanatici e stolti attacchi contro Roma ed il Papa. Il Concordato venne finalmente nella seduta del 16 Marzo 1861 respinto con 63 voti contro 27 (Brück, op. cit., pagg. 447-453; Archiv für k. K. vol. VI, 1861, pag. 398 e segg.). Il Governo cedette e con Regio Rescritto del 13 Giugno di quello stesso anno dichiarò il Concordato non più in vigore, annunziando al tempo stesso la emanazione di una legge unilaterale per regolare i rapporti dello Stato colla Chiesa cattolica (Archiv für k. K., ibid., pagg. 411-412). Essendo stata data dal Ministro Barone von Hügel comunicazione alla S. Sede di detta risoluzione, l'Emo Cardi-
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nale Antonelli, Segretario di Stato di Sua Santità, con Nota in data del 3 Agosto 1861 (riprodotta pur troppo soltanto nella traduzione tedesca in Archiv für k. K., vol. VII, 1862, pagg. 318-320), dopo aver espresso la sorpresa ed il dolore del S. Padre ad una così aperta violazione del conchiuso patto bilaterale, significò in nome dell'Augusto Pontefice che la S. Sede si riteneva anche da parte sua svincolata dagli assunti impegni, che le concessioni fatte al Governo nel Concordato erano da considerarsi per l'avvenire come prive di ogni valore e che per conseguenza il Vescovo di Rottenburg doveva nell'esercizio del suo ufficio attenersi in tutto alla disciplina generale della Chiesa.
La nuova legge, promulgata il 30 Gennaio 1862 (cfr. il testo in Brück, op. cit., pagg. 561-564), escluse, in opposizione al surriferito Art. VIII del Concordato, se non espressamente, almeno implicitamente i Seminari tridentini. Infatti nell'articolo 3 si richiede per l'ammissione ad un ufficio ecclesiastico, oltre la cittadinanza württemberghese, anche "la prova di una formazione scientifica riconosciuta come adeguata dallo Stato", con che si intendeva di indicare specialmente la Facoltà teologica di Tübingen (cfr. Archiv für k. K., vol. VIII, 1862, pag. 376 e segg.).
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Rimane ora che si faccia qualche cenno della recente "legge sulle Chiese" (Gesetz über die Kirchen) del 3 Marzo 1924 (sulla quale compii già il dovere di riferire nell'ossequioso Rapporto N. 30561 del 20 Maggio 1924), in quanto concerne gl'Istituti per la educazione del Clero. Conformemente alle massime fissate nella nuova Costituzione germanica del 1919, essa (§ 69) ha abrogato la precedente legge del 30 Gennaio 1862 ed ha quindi reso libera la erezione di Seminari a norma del Codice di diritto canonico nell'ambito delle generali prescrizioni sull'insegnamento. Il § 73 della legge in discorso prevede inoltre il passaggio dei Convitti sotto la direzione dell'Autorità ecclesiastica; esso è infatti del seguente tenore:
"1. I Seminari teologici evangelici ed i Convitti cattolici per mezzo di una Convenzione fra il Ministero del Culto e la superiore Autorità ecclesiastica passeranno sotto la direzione e l'amministrazione della medesima, in quanto questi Istituti servono alla educazione ed al mantenimento degli alunni ed alla loro speciale formazione per il servizio della Chiesa. Le disposizioni in contrario saranno revocate con un decreto.
2. In quanto i Seminari evangelici inferiori servono alla istruzione generale dei futuri ecclesiastici, la loro posizione giuridica di fronte allo Stato ed i contri-
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buti dello Stato verranno regolati con un decreto d'intesa colla superiore Autorità ecclesiastica.
3. Le dette Convenzioni e decreti, per quanto concerne le prestazioni dello Stato, abbisognano del consenso del Ministero delle Finanze".
Il Landtag prese inoltre al riguardo la seguente risoluzione: "La esecuzione del § 73 deve venire effettuata quanto prima dopo la entrata in vigore di questa legge".
In seguito a ciò il Ministero del Culto preparò e presentò alla Curia vescovile di Rottenburg con ufficio del 19 Gennaio 1925 due progetti di Convenzione, l'una per il Convitto teologico di Tübingen (Wilhelmsstift), l'altra per i Convitti inferiori di Ehingen e Rottweil, affine di regolare il passaggio dei medesimi, aventi sinora il carattere di Istituti dello Stato, sotto la direzione e l'amministrazione del Vescovo. Detti progetti partivano dal concetto (ancor più ampiamente esposto in un posteriore ufficio del 21 Giugno 1926) che nelle trattative del Governo württemberghese colla S. Sede negli anni 1807/09, 1819/27 e 1854/57 l'obbligo delle prestazioni finanziarie per i Seminari tridentini era stato ristretto all'ultimo anno del Seminario pratico. Se lo Stato del Württemberg negli anni 1817/24 stabilì, a differenza di tutti gli altri Paesi della Germania, di stanziare notevoli somme per il mantenimento dei Convitti,
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ciò non avvenne quasi che esso avesse in base alla secolarizzazione ed al Reichsdeputationshauptschluß maggiori obblighi che non la Prussia, la Baviera, il Baden e l'Hessen, ma sia in vista delle corrispettive prestazioni a favore della Chiesa "evangelica", sia in considerazione delle disposizioni preliminari prese dall'allora Ministro del Culto e Ministro Presidente, Barone von Wangenheim, il quale desiderò di assicurare il legame della formazione scientifica degli ecclesiastici cattolici coll'organismo generale della pubblica istruzione dello Stato, ed in particolare colla Università di Tübingen. Se dunque al presente il Ministero, per ragione dell'eguale trattamento delle due Chiese (cattolica ed "evangelica") si dichiarava pronto ad obbligarsi giuridicamente a continuare il pagamento di una rendita per i Convitti anche rimanendo essi ora privati del loro carattere di Istituti dello Stato, tale vincolo doveva tuttavia essere condizionato al mantenimento dell'attuale scopo degli Istituti medesimi, vale a dire che i giovani alunni ricevano la loro istruzione rispettivamente nella Facoltà teologica della Università e nei Ginnasi dello Stato. Tale disposizione contenuta nei §§ 14 e 11 dei menzionati progetti non intendeva (così asseriva il Ministero) di imporre al Vescovo l'obbligo della formazione scientifica degli ecclesiastici negli Istituti dello Stato, ma quest'ultima era piuttosto
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soltanto una condizione per l'impegno finanziario del Governo. Il diritto del Vescovo di ordinare diversamente tale formazione, vale a dire in Seminari con proprie scuole interne, rimaneva quindi intatto; qualora egli intendesse di esercitarlo, lo Stato si riservava di decidere come ed in quanto esso continuerebbe a contribuire per le relative spese.
A tale comunicazione la Curia vescovile rispose con Foglio in data del 1° Luglio 1925, affermando invece l'obbligo dello Stato, in seguito alla secolarizzazione, di sopperire a tutte le spese per la formazione del Clero. Che i Convitti fossero fondati come Istituti dello Stato, fu una conseguenza delle massime di politica ecclesiastica allora dominanti. Ma la Costituzione germanica del 1919 ha eliminato la ingerenza governativa su detti Istituti, i quali sono così divenuti puramente ecclesiastici. La Curia vescovile dichiarava quindi di non poter accettare, perché restrittiva della libertà dell'Ordinario, la suaccennata condizione circa il mantenimento dell'attuale sistema della istruzione dei giovani chierici. È vero che il progetto non imponeva per sé a tale riguardo un obbligo al Vescovo; ma la condizione medesima e la circostanza che, in caso di cambiamento, alle attuali prestazioni dello Stato, bastevoli per sopperire alla maggior parte delle spese, sarebbe sostituito al più
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un semplice e parziale contributo, costituivano una forte pressione. Ciò era tanto più inammissibile, in quanto che il Vescovo potrebbe, anche indipendentemente dalla propria volontà, trovarsi costretto ad introdurre un metodo diverso nella formazione dei chierici per mutamenti introdotti dallo Stato stesso; per es. se, come è da temere, lo studio della lingua latina nel programma dei Ginnasi venisse ridotto in guisa da non essere più sufficiente per i candidati al sacerdozio. Ora pur <in>4 tal caso secondo i §§ 14 e 11 verrebbero a cessare le prestazioni finanziarie del Governo.
Avendo però i Ministeri così del Culto come anche delle Finanze (Foglio del 17 Marzo 1926) mantenuto fermo il punto di vista del carattere non obbligatorio delle prestazioni a favore degli Istituti per la formazione scientifica del Clero, la quale precede il Seminario pratico, il primo propose nel succitato Ufficio del 21 Giugno 1926 di prescindere nelle progettate Convenzioni da qualsiasi disposizione circa il fondamento, la estensione e le condizioni dell'obbligo dello Stato al riguardo, lasciando così del tutto impregiudicata l'attuale controversa situazione giuridica, e di limitare l'accordo ai principi, secondo cui dovrebbero essere di fatto sino a nuovo ordine calcolate le corrispondenti somme. In questo senso il Ministero del Culto inviò alla Curia vescovile in data del 5 Agosto 1926
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un nuovo progetto di Convenzione.
Essendo però nel frattempo avvenuta la morte del compianto Vescovo di Rottenburg, Mons. von Keppler (16 Luglio 1926), le trattative rimasero sospese, non avendo il Vicario Capitolare, Mons. Sproll, creduto di poter prevenire in un argomento così importante la decisione del futuro Vescovo. Dopoché però fu eletto egli stesso a quella Sede episcopale (Marzo 1927), il prelodato Mons. Sproll in un Esposto del 7 Agosto s.a., nel quale trattava anche vari altri argomenti, mi riferì pure intorno al punto in discorso. "Già il defunto Vescovo (così egli scriveva) aveva ordinato che, ottenutosi l'accordo definitivo, la questione si dovesse presentare a Vostra Eccellenza, con preghiera di voler dare il permesso per la conclusione delle anzidette Convenzioni. Come dimostra la lettera del 1° Luglio 1925, noi abbiamo mosso serie obbiezioni contro un impegno contrattuale di mantenere l'attuale sistema di formazione dei nostri teologi nei Ginnasi di Ehingen e Rottweil e nella Università dello Stato, ed abbiamo quindi respinto il primo progetto. Invece saremmo inclinati ad accettare il secondo, il quale prescinde da un tale impegno, per riguardo ai considerevoli miglioramenti in confronto col primo ed in considerazione del fatto che si crea uno stato di cose assai simile a quello dei Seminari tridentini, – qualora si potessero regolare con nostra
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soddisfazione il lato finanziario, messo da parte, ed alcuni dettagli. Siccome però spetta a Vostra Eccellenza di decidere se alcuni punti del § 5 si debbano, oppur no, comprendere nel Concordato, noi, finché non avremo ricevuto questa decisione, ci asterremo dal proseguire i negoziati. Mi permetto però di avvertire che le trattative della Chiesa evangelica stanno per terminare e che il Ministero ci ha ripetutamente pregato di continuare presto le trattative. Mi sia lecito anche di richiamare l'attenzione sul considerevole miglioramento della situazione giuridica, in confronto dell'attuale, che otterremmo con questo accordo. Avremmo nelle nostre mani e sarebbero sottratti alla ingerenza dello Stato, non solo la formazione religiosa e morale dei teologi ed il regolamento di casa, ma anche, prescindendo dagli studi ginnasiali propriamente detti, la intiera formazione scientifica durante il quadriennio (o quinquennio) degli studi universitari, la nomina dei Superiori degli Istituti e dei ripetitori, l'ammissione ed il licenziamento degli alunni e la determinazione del programma degli studi nei suoi dettagli. I Convitti inferiori sono bensì annessi a Ginnasi dello Stato, ma questi hanno carattere cattolico. I convittori assisteranno alle lezioni in classi a parte, quindi "in massima separati dagli altri studenti ginnasiali. L'amministrazione della Pubblica Istruzione avrà cura che in
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queste classi le materie scientifiche siano insegnate da professori cattolici. L'insegnamento religioso sarà impartito ai convittori sempre separatamente. Anche per il lato finanziario abbiamo ottenuto importanti concessioni, perché i fabbricati ed i terreni del Convitto di Ehingen e del Wilhelmsstift di Tübingen passerranno in nostra proprietà e potremo adattarli secondo i nostri bisogni. Il contributo dello Stato, secondo i principi con cui si ha in animo di computarne l'ammontare, diminuirà probabilmente del 20 o 25%. Il rimanente del fabbisogno non è eccessivo e può coprirsi colla tassa diocesana. L'esame di ammissione al Seminario clericale si farebbe dai Professori della Facoltà teologica sotto la presidenza del Vescovo. Il regolamento per l'esame sarebbe stabilito dal Vescovo, mentre per il passato questo esame aveva carattere puramente di Stato, né il Vescovo aveva modo di intervenire. Per il momento ragioni gravi mi consigliano di non introdurre modificazioni al presente sistema di formazione dei nostri teologi. Creare istituti propri a nostre spese importerebbe un onere finanziario di almeno mezzo milione di Marchi, perchè allora, oltre alle spese del Convitto stesso, dovremmo provvedere a quelle per circa 10 insegnanti superiori ed introdurre così un aumento delle tasse diocesane, il quale non potrebbe essere sopportato negli attuali difficili tempi dal nostro popolo. Questo
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poi nemmeno comprenderebbe un cambiamento nella formazione dei futuri sacerdoti. Finalmente non disporrei dei necessari insegnanti".
Malgrado i miglioramenti, che il nuovo progetto senza dubbio arrecava allo stato attuale dei Convitti, l'umile sottoscritto non potè tuttavia non considerare anche i pericoli ed i difetti inerenti alla conclusione della proposta Convenzione. Essi erano, a suo modesto avviso, di duplice natura: di forma e di sostanza. – Quanto alla forma, la educazione ed istruzione del Clero è materia, che ha costituito già oggetto di trattative e di accordi fra la S. Sede ed il Governo del Württemberg, ed è quindi riservata alla S. Sede medesima. Già la "legge sulle Chiese", di cui si è fatto sopra parola, colla quale questo Governo volle regolare unilateralmente i rapporti fra lo Stato e le società religiose, aveva creato un precedente, che era stato poi continuamente invocato e sfruttato dai nemici del Concordato in Germania. Lo scrivente potè poi rimediarvi profittando della vacanza della diocesi di Rottenburg per costringere il Governo del Württemberg, malgrado la sua ostinata ritrosia, a riconoscere l'obbligo dei negoziati colla S. Sede per una nuova Convenzione. Se però ora si introducesse in materie essenzialmente concordatarie il sistema di Convenzioni fra lo Stato ed i Vescovi, si darebbe un non meno pericoloso argomento nelle
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mani degli avversari del Concordato, i quali già ripetutamente, per odio contro Roma, hanno reclamato che, in quanto siano necessari accordi fra i due Poteri in materie ecclesiastiche, essi abbiano luogo coll'Episcopato locale, ad esclusione della S. Sede; errore, contro il quale prese così lodevolmente posizione nello scorso anno la stessa Conferenza vescovile di Fulda (cfr. Rapporto N. 37932 dell'11 Agosto 1927). L'esempio del Württemberg potrebbe quindi avere dannosissime ripercussioni, principalmente in Prussia. – Senonchè anche il contenuto della progettata Convenzione mi sembrava dar luogo ad obbiezioni. Basti citare il § 5 n. l, il quale prescrive che il Superiore ed i ripetitori dei Convitti debbano aver compiuto almeno un triennio di studi teologici in un'alta scuola dello Stato in Germania; con che rimarrebbero escluse le alte scuole vescovili tedesche e gli Istituti Pontifici in Roma; precedente questo, che apparisce esso pure pericolosissimo, se si pensi alle difficoltà, che si incontrano in questa materia nelle trattative concordatarie colla Prussia (cfr. Rapporto N. 36039 dell'8 Settembre 1926).
Simili considerazioni manifestai al Revmo Mons. Vescovo di Rottenburg – naturalmente come mio pensiero personale, e salva la superiore decisione della S. Sede – in una lettera da me direttagli in data del 5 Ottobre 1927. Mons.
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Sproll, venuto poi a farmi visita il 10 del susseguente mese di Novembre, si dichiarò d'accordo col modo di vedere dell'umile sottoscritto, aggiungendo che avrebbe sospeso le trattative col Governo.
Se dunque piacerà alla S. Sede di decidere che la materia in discorso debba essere ordinata nel futuro Concordato col Württemberg, occorrerà, a mio subordinato parere, nei relativi negoziati, – i quali non potranno cominciare se non dopo le prossime elezioni per il Landtag –, <di>5 adoperarsi: 1°) a regolare l'anormale situazione della Facoltà teologica di Tübingen, 2°) ad affermare e garantire la libertà della Chiesa nella direzione dei Convitti per gli aspiranti allo stato ecclesiastico, 3°) ad assicurare, d'altra parte, nel miglior modo possibile le prestazioni finanziarie del Governo per il mantenimento degli Istituti destinati alla formazione del Clero.
Una volta che questi punti rimanessero fissati in una nuova Convenzione fra la S. Sede e lo Stato del Württemberg, sarà possibile di procedere più facilmente alla riforma dei detti Istituti. Senza dubbio l'attuale stato dei medesimi, ed in particolar modo del Convitto teologico, è, grazie al Cielo, ben diverso da quello sopra lamentato dei tempi antichi; tuttavia non pochi miglioramenti sembrano ancora necessari od opportuni, affine di consolidare la disciplina,
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eliminare gli inconvenienti tuttora esistenti, in una parola, attuare praticamente quanto la S. Congregazione dei Seminari e delle Università sapientemente prescriveva al riguardo nella Istruzione segreta ad Germaniae Archiepiscopos et Episcopos de Clericis instituendis del 9 Ottobre 1921, pag. 4.
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
24r, unterhalb der Datumszeile hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Angestellten im Staatssekretariat, notiert: "ricevuto in Segretaria il 20.IV.28".
1Hds. gestrichen, vermutlich vom Absender.
2Masch. eingefügt, vermutlich vom Absender.
3Masch. eingefügt, vermutlich vom Verfasser.
4Hds. nachgetragen von Pacelli.
5Hds. eingefügt von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 26. Januar 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4105, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4105. Letzter Zugriff am: 10.12.2024.
Online seit 20.01.2020, letzte Änderung am 01.02.2022.