Dokument-Nr. 7410
De Lai, Gaetano an Pacelli, Eugenio
Rom, 06. Mai 1919

Regest
De Lai übersendet Pacelli das Verzeichnis der Vollmachten (Index Facultatum) der Nuntien, Internuntien und päpstlichen Legaten zur sofortigen Verwendung und weist ihn in die Nutzung ein. Die Anzahl einiger der gewährten Vollmachten ist in manchen Fällen begrenzt, sodass sich der Nuntius an die Kongregation für die Sakramentenordnung beziehungsweise die Konsistorialkongregation wegen einer neuerlichen Gewährung wenden soll. Bei Vorliegen schwerer Gründe (ex gravi causa) in Ehesachen und im Fall der Gültigmachung einer ungültigen Ehe (sanatio in radice) sollen die Ordinarien die entsprechenden Dispensationsbefugnisse mit Mäßigung verwenden. Schließlich erläutert Gasparri Pacelli das System der Gebühren, die jeweils der Kongregation für die Sakramentenordnung, dem Heiligen Offizium, der Konzilskongregation, der Datarie und anderen Kongregationen zu zahlen sind.
[Kein Betreff]
Illmo e Revmo Signore,
Mi reco a dovere di trasmettere alla S. V. Revma, per sua norma e governo, l' Index facultatum, di cui Ella si varrà d'ora innanzi durante la sua missione, rimanendo abolita ed annullata ogni altra formola precedentemente in uso.
I. Per alcune facoltà è determinato, nei relativi punti, il numero dei casi concessi; e, quello esaurito, la S. V. si compiacerà farne nuova domanda a questa S. Congregazione. Per ciò, tuttavia, che riguarda le facoltà matrimoniali espresse al cap. III, quando si tratterà di rinnovare il numero dei casi accordati, la S. V. potrà rivolgersi direttamente alla S. Congregazione dei Sacramenti, o anche a questa Segreteria Concistoriale che s'incaricherà di ottenere dal memorato Dicastero un ulteriore numero di casi di dispensa, o conferma della facoltà matrimoniali.
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È poi mente della S. Sede che gli Ordinari usino con moderazione delle facoltà di dispense matrimoniali, anche in conformità della clausola apposta all'Index facult atum "ex
gravi causa" (N. 30, cap. III); ed egualmente deve praticarsi per ciò che riguarda la concessione sanandi in radice.
II. Per ciò che riguarda le tasse da esigersi, nella concessione di dispense, grazie e privilegi:
1°) Al N. 30, in materia matrimoniale, di spettanza e della S. Congregazione dei Sacramenti e del S. Offizio, è stabilita la norma generale di un'oblazione da parte dei nupturienti iuxta vires. La tassa in vigore al S. Offizio per le dispense di mista religione e di disparità di culto è di lire italiane dieci per ogni caso.
2°) In cose di competenza del Concilio, in via di massima dovrà adottarsi la tassa vigente in Curia, e cioè di L. 10 o 15, a seconda che trattasi di rescritti minori o maggiori, con l'aggiunta di una tassa suppletiva di almeno lire 5 per l'eventuale sanatoria. Che se é questione di facoltà di speciale importanza, è ovvio di dover esigere una tassa maggiore, tenendo conto dei casi e delle circostanze. Cosi, in particolare, per la dispensa dai gradi accademici per il conseguimento di un beneficio, l'esazione dovrà oscillare da un minimo di L. 25 ad un massimo di 100, avuto riguardo alle rendite del beneficio e anche alle condizioni finanziarie del beneficiato. In fine per le facoltà generali o cumulative la
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tassazione si lascia al prudente giudizio del Rappresentante la S. Sede, che terrà presenti i dati di fatto, come il numero delle grazie concesse, e utilità che ne ricava l'Ordinario.
3°) In argomento di collazione di benefici, di spettanza della Dataria, la tassa da esigersi sia del dieci percento (10 %) sulla rendita annua del beneficio netta di tasse fino a L. 1000. Nei benefici di maggior reddito, la tassa sarà del 10 % sulle prime L. 1000, e del 20 % sulle rendite che superano le mille lire.
4°) Per le cose finalmente riguardanti altre Congregazioni all'infuori di quelle nominate, nei relativi rescritti, decreti, ecc., si terranno in massima le norme di tassario assegnate al punto 2°, ove si parla cioè della S. C. del Concilio.
Ella potrà rendere edotti gli Ordinari, che sono nell'ambito della sua giurisdizione, delle facoltà di cui dispone il Rappresentante della S. Sede, facendo loro quelle comunicazioni, che nella sua prudenza crederà utili.
Mentre ciò Le comunico, con sensi di particolare stima e distinto ossequio, mi professo
della S. V. Revma
affmo come fratello
+ G. Card. De Lai Ves. di Sabina
Segret.
Empfohlene Zitierweise
De Lai, Gaetano an Pacelli, Eugenio vom 06. Mai 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 7410, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/7410. Letzter Zugriff am: 09.12.2024.
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 01.09.2016.