Dokument-Nr. 808
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano
[München], 30. September 1917
Regest
Pacelli informiert De Lai über seine Bemühungen in der Frage eines einheitlichen Vorgehens gegen die Bigamie in Bayern. Die Konsistorialkongregation hatte dazu bereits 1909 den Münchener Erzbischof Bettinger aufgefordert, bisher aber keine Antwort erhalten. Pacelli fragt diesbezüglich beim Nachfolger Bettingers, Erzbischof Faulhaber, nach. Dieser bestätigt, dass sich die Freisinger Bischofskonferenz am 11. Oktober 1910 mit dem Thema beschäftigt habe. Vom Eichstätter Bischof Leo von Mergel kam seinerzeit der Vorschlag, der Klerus solle von der Kanzel verkünden, dass Bigamisten vom Empfang der Sakramente und vom kirchlichen Begräbnis ausgeschlossen seien. Aus dem Konferenzprotokoll ginge jedoch hervor, dass keine gemeinsame Regelung gefunden werden konnte, unter anderem deshalb, weil sich der Klerus durch die öffentliche Verkündigung kirchlicher Strafen mit Blick auf durch staatliches Recht Geschiedene hätte strafbar machen können. Obwohl im Konferenzprotokoll vermerkt wurde, dass der Heilige Stuhl über die uneinheitliche Regelung innerhalb der bayerischen Diözesen unterrichtet werden müsse, konnte Faulhaber keinen diesbezüglichen Aktenvermerk finden, woraus er schloss, dass dies versäumt worden sei, was er bedauere.Betreff
Provvedimenti riguardo ai bigami
Trovandosi, allorché io arrivai a Monaco, vacante questa sede arcivescovile in seguito alla morte dell'Emo Sig. Cardinale
8v
Francesco di Bettinger, stimai opportuno di attendere la venuta del
nuovo Arcivescovo, Mons. Michele von Faulhaber, al quale, appena ebbe
preso possesso del suo ufficio, mi rivolsi con sollecitudine affine di ottenere le
desiderate notizie. Ed ora ecco ciò che egli mi comunica in proposito.La suddetta importante questione venne effettivamente trattata nella Conferenza dei Vescovi tenutasi a Frisinga l'11 Ottobre 1910. Il relatore, Mons. Leone von Mergel, Vescovo di Eichstätt, propose quanto segue: Riguardo ai bigami deve essere annunziato dal pulpito che essi sono esclusi dai SS. Sacramenti e dalla sepoltura ecclesiastica; a tal fine deve ogni volta precedere secondo le circostanze una triplice ammonizione scritta per mezzo dell'ufficio parrocchiale ovvero una sola perentoria. Il protocollo della Conferenza riferisce con l'esito della discussione circa questa proposta: "Si risolve di mantenere quest'uso nelle diocesi ove è finora esistito, ma nelle rimanenti diocesi di astenersi da un tale annunzio durante il servizio divino parrocchiale e di contentarsi di una comunicazione per mezzo dell'ufficio parrocchiale, all'occasione dinanzi a testimoni". Un'unica norma per tutte le otto diocesi
9r
non fu dunque raggiunta: dove il più
stretto procedimento, in virtù del quale i colpevoli vengono pubblicamente stigmatizzati,
era stabilito dall'uso, non si volle indebolirlo; ove invece tale procedimento non era
usitato, si stimò che non era possibile introdurlo, perché una simile indicazione come
bigami darebbe luogo ad una querela per ingiuria contro il parroco, il quale sarebbe anche
condannato in tutti i casi, in cui si tratta di persone civilmente divorziate e quindi non
bigame a norma della legislazione civile. – Il protocollo contiene alla fine la seguente
conclusione: "Intorno a questa prassi deve farsi relazione alla S. Sede ed attendere la sua
decisione".Mons. Faulhaber mi ha aggiunto che, a dire il vero, nel libro ove vengono notate giornalmente le lettere spedite per la posta, non si trova indicato che detta relazione sia stata realmente inviata a Roma, donde si può arguire che probabilmente si è omesso di trasmettere la risposta alla S. C. Concistoriale; per il che il sullodato Arcivescovo fa ora rispettosamente le più vive scuse.
Dopo di ciò, in attesa di quegli ulteriori ordini che all'E. V. piacesse impartirmi eventualmente al riguardo, chinato ...